Italian Supreme Court dismisses appeal due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, represented by Realizzo Srl and others, had not responded to the court's proposal for case definition, while the opposing banks argued for the dismissal based on procedural silence. The court ruled that this inaction constituted a formal renunciation of the appeal under the Civil Procedure Code, resulting in the termination of the proceedings and an order for the appellant to bear the costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within forty days following the court's proposal constitutes a formal renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3661/2022 R.G. proposto da : REALIZZO SRL, RECALCATI ALESSANDRO, elettivamente domiciliati in TERRACINA PIAZZA DELLA REPUBBLICA 25 DOM DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato CARDOSI UGO (CRDGUO70S23L120N) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro BPER BANCA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA POMEZIA, 11, presso lo studio dell’avvocato GRASSIA RAFFAELE MASSIMILIANO (GRSRFL69D16I234B) rappresentato e difeso dall'avvocato FORMARO ANTONIO (FRMNTN64L08B085X) -controricorrente- e UNIPOLREC SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA POMEZIA, 11, presso lo studio dell’avvocato GRASSIA RAFFAELEMASSIMILIANO (GRSRFL69D16I234B) rappresentato e difeso dall'avvocato FORMARO ANTONIO (FRMNTN64L08B085X) -controricorrente- nonchè contro UNIPOL BANCA SPA -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n.2070/2021 depositata il 10/08/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli acc