Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 20277/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court of Cassation remands case to lower court regarding public law debt collection rules and automatic debt annulment.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 20277/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation dismissed the appeal filed by the National Bar Association against a lower court's revocation of a debt collection order. The association argued that specific public law statutes regarding automatic debt annulment violated its private contractual autonomy and EU state aid rules. The court declined to rule on these complex legal conflicts, noting that a pending case with analogous issues required resolution first.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 380 bis c.p.c.: When a cassation appeal raises novel legal questions analogous to those in a pending case, the court may remand the appeal to a new role to await the outcome of the analogous proceeding.

Parole chiave

Generato dall'IA
public law debt collection automatic debt annulment state aid EU law remittal to new role pending analogous case constitutional complaint public administration liability obbligo di restituzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 3 c.p.c.
Art. 380 bis c.p.c.
Art. 1, commi 527, 528 e 529 della l. n. 228 del 2012
, la ricorrente denuncia l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, commi 527 e seguenti, della l.
Artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 509 del 1994
Artt. 107 e 108 TFUE
Art. 267 TFUE
art. 380 bis c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
R.G.N. 7137/2021
2.Nell’udienza pubblica del 13/06/2024 questa Sezione ha trattato una causa (R.G.N. 7137/2021) , che pone questioni analoghe a quelle che si dibattono nel presente giudizio.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

. ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA nel ricorsoR.G. n. 21866/2022 promosso da Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall’avv. prof. Lorenzo del Federico (PEC: ) , elettivamente domiciliata in Roma, via F. Denza 20, presso lo studio dell’avv. Laura Rosa (PEC: ) in virtù di procura speciale in atti ; ricorrente contro ADER –Agenzia delle Entrate - Riscossione , in persona del legale rappresentantepro tempore, succeduta ex lege a lla Riscossione Sicilia s.p.a (già SERIT Sicilia s.p.a.), rappresentat a e difes a ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: ), presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12; controricorrente avverso l a sentenza n. 971 / 20 2 2 della Corte di appello di Roma , pubblicata l’11/02/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/07/2024dal Cons. ELEONORA REGGIANI; letti gli atti del procedimento in epigrafe;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Riscossione Sicilia s.p.a (già SERIT Sicilia s.p.a.) convenne in giudizio la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense (di seguito CNPAF), proponendo opposizione al decreto ingiuntivo con cui il Tribunale di Roma le aveva intimato il pagamento della somma di € 92.205,02, oltre interessie spese, a seguito del riversamento soltanto parziale degl'importi dovuti dagli iscritti, avviati alla riscossione con il ruolo suppletivo del 1998. Si costituì la CNPAF, chiedendo il rigetto dell’opposizione. Il Tribunale di Roma rigettò l’opposizione e la Corte d’appello accolse l’impugnazione proposta dalla Riscossione Sicilia s.p.a., revocando il decreto ingiuntivo.

Avverso tale statuizione la CNPAF ha proposto ricorso per cassazione, affidato aquattro motivi di ricorso . ADER –Agenzia delle Entrate -Riscossione, in qualità di successore ex legedella Riscossione Sicilia s.p.a. si è difesa con controricorso. Fissata l’adunanza in camera di consigliodel 03/07/2023, entrambe le parti hanno depositato memoriedifensive. Il ricorso è stato, poi , tolto dal ruolo per impedimento del Consigliere relatore. Il04/01/2024 il Consigliere delegato della Prima Sezione C ivile – Area 4 - Pubblica Amministrazione ha formulato la proposta di definizione anticipata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comunicata in data08/01/2024.Il 16/02/2024, la ricorrente ha presentato istanza di decisione ai sensi dell’art.380 bis , comma 2, c.p.c., corredata da nuova procura speciale.

È stata, quindi, fissata nuova adunanza in camera di consiglio per il giorno 10/07/2024. La ricorrente ha depositato una nuova memoria difensiva. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n. 3, c.p.c. , la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art.1, commi 527, 528 e 529 della l. n. 228 del 2012 e agli artt.1 e 2 del d.lgs. n. 509 del 1994. La ricorrente lamenta l’applicazione effettuata dalla Corte territoriale della normativa speciale pubblicistica di cui al d.lgs.n. 112 del 1999 e alla successiva legge n. 228 del 2012, tanto in relazione all’annullamento automatico dei crediti iscritti a ruolo sino al 31/12/1999 per importi inferiori a € 2.000,00, quanto in relazione all’automatico discarico dei ruoli sino alla stessa data, per importi superior i a d € 2000 e non interessati da attività di riscossione, in luogo delle comuni regole in tema di responsabilità contrattuale, e ciò in contrasto con la natura privata e l’autonomia contabile della Cassa Forense.

Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n. 3, c.p.c. , la ricorrente denuncia l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, commi 527 e seguenti, della l. 228del 2012 in relazione agli artt. 3, 38, 41 e 42 Cost., nonché violazione dell’art. 1 del Protocollo addizionale della CEDU, dell’art.117 Cost. e dell’art.6 CEDU. La ricorrente denuncia l’irragionevolezza dell’ablazione discriminatoria senza indennizzo di un diritto proprio della Cassa, per giunta in spregio delle ragioni di salvaguardia del sistema previdenziale.

Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.107 e 108 TFUE e chiede disapplicazione delle norme interne in contrasto con il diritto dell’Unione, nonché in subordine proposizione di questione pregiudiziale interpretativa ai sensi dell’art. 267 TFUE alla Corte di Giustizia, poiché la sanatoria introdotta dalla legge di stabilità del 2013 si risolverebbe in un non consentito aiuto di Stato. Con il quarto motivo di ricorso, proposto ex art.360, n. 3, c.p.c. , la ricorrente denuncia, in subordine, la violazione o falsa applicazione dell’art. 1, comma 527 e ss. l. n. 228 del 2012 e de ll’art. 1 e 2 d.m. 15/06/2015, non avendo la Corte di merito desunto dal differente regime previsto dal legislatore per i crediti inferiori a € 2.000,00 le corrette conseguenze in ordine a ll’istituto dell’annullamento automaticodei crediti. 2.Nell’udienza pubblica del 13/06/2024 questa Sezione ha trattato una causa (R.G.N. 7137/2021) , che pone questioni analoghe a quelle che si dibattono nel presente giudizio.

Appare, pertanto, opportuno attendere l’esito di tale giudizio.

P.Q.M.

La Corte dispone il rinvio del ricorso a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell