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Decreto — n. 20227/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to applicant's failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.

Numero d'incarto Decreto — n. 20227/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinct because the applicant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the proposal. The appellant, an agricultural company, had not responded to the proposal sent by the lower court, while the respondent bank argued for the dismissal based on procedural inaction. The court ruled that this silence constituted a formal renunciation of the appeal under the Civil Procedure Code.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal for case termination within forty days constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.

Parole chiave

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procedural renunciation case extinction statutory time limit proposal for termination costs allocation civil procedure code failure to act correzione di errore materiale

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8147/2021 R.G. proposto da : AZIENDA AGRICOLA CASTAGNOLO DI AMERIO DOTTOR ADRIANO E C SAS SOCIETA' AGRICOLA, AMERIO ADRIANO, VERCELLINO MARIA TERESA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA G. NICOTERA, 29, presso lo studio dell’avvocato PARATORE FABRIZIO (PRTFRZ76E24H501F) rappresentati e difesi dall'avvocato RIVOSECCHI DAVIDE VINCENZO MARINO (RVSDDV68H19F205B) -ricorrente- contro BANCO BPM SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TOMMASO SALVINI 55, presso lo studio dell’avvocato D'ERRICO CARLO (DRRCRL57P07A662P) rappresentato e difeso dagli avvocati BIGLIA CRISTINA (BGLCST72A62F205T), MERCANTI GIUSEPPE (MRCGPP45S07H540C) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.185/2021 depositata il 20/01/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della) parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di l