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Ordinanza — n. 20093/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on Dublin transfer due to expired six-month deadline for execution.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20093/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the six-month deadline for executing the Dublin transfer to Slovenia had expired. The applicant argued that the administrative body violated EU regulations by failing to inform him of his rights and hold a personal interview before transferring him. The court ruled that since the transfer deadline passed, Italian jurisdiction became effective, rendering the contested transfer decision void and the appeal moot.

Regesto Legislator

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Reg. UE 604/2013, artt. 4 e 5; When the six-month deadline for executing a Dublin transfer expires, the transfer decision becomes ineffective and the transferor state loses jurisdiction, making subsequent appeals on the transfer inadmissible due to lack of interest.

Parole chiave

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Dublin Regulation Transfer Deadline Six Month Period Competence Shift Inadmissible Appeal Protection Status Administrative Decision trasferimento Dublino verso la Croazia

Disposizioni normative citate

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Reg. UE 604/2013, artt. 4 e 5
art. 360 n.3 c.p.c.
art. 360 n. 5 c.p.c.
art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002
Il compenso e le spese spettanti al difensore, nei rapporti interni con l’assistito, in ipotesi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, vanno, comunque, liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R.
art. 83, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002
115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e, con specifico riferimento al giudizio in cassazione, si deve tenere presente che l’art. 83, comma 2, d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass.35684/2023
Cassation court allows expulsion appeal by recognizing de facto family ties beyond marriage under Italian and EU law.
Cass.31732/2018
“doppio contributo” in ipotesi di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse (Cass.31732/2018).
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8418/2021 R.G. proposto da : KHAN NAWAB, rappresentato e difeso dall'avvocato ZOTTI ANTONELLA (ZTTNNL67L46A783V) per procura speciale allegata al ricorso -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende ope legis -controricorrente- avverso il DECRETO d el TRIBUNALE di TRIESTE R.G. n. 3911/2020 depositatoil 03/02/2021 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2024 dal Consigliere CLOTILDE PARISE.

RILEVATO CHE 1.Il ricorrente Khan Nawab, cittadino del Pakistan, proponeva ricorso avverso il provvedimento di trasferimento notificatogli in data 23-5-2020 dall'Unità Dublino del Ministero degli Interni, che disponeva il suo trasferimento in Slovenia, in quanto Stato competente ai sensi del Regolamento UE 604/2013, come riconosciuto dalla stessa Slovenia con nota del 3-3-2020. Il Tribunale di Trieste rigettava il ricorso, sul rilievo che non si era verificata alcuna lesione in concreto del diritto di difesa dell’interessato.

2. Khan Nawab ha proposto ricorso per la cassazione di detto provvedimento, affidato a due motivi, nei confronti dell’Unità Dublino del Ministero dell'Interno, che si è costituita ritualmente chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, poiché in data 1-12-2020 l’Unità Dublino aveva decretato la competenza italiana a decidere sulla domanda di protezione internazionale in quanto era decorso il termine semestrale per eseguire il trasferimento nel Paese competente.

3. Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio. CONSIDERATO CHE 1. Il ricorrente denuncia:

i) con il primo motivo, ai sensi dell’art.360 n.3 c.p.c., la violazione degli artt. 4 e 5 del Regolamento U.E. n. 604/2013, perché il Tribunale avrebbe dovuto ravvisare la violazione dell'obbligo informativo previsto a favore dello straniero, avendo l'amministrazione omesso di fornirgli le informazioni previste dall'art. 4 del Regolamento U.E. n. 604/2013 e di consentirgli il colloquio personale previsto dal successivo art. 5 del predetto regolamento; il Tribunale avrebbe omesso di svolgere qualsiasi verifica circa l'effettivo assolvimento degli obblighi di cui ai già richiamati artt. 4 e 5 del Regolamento U.E. n. 604/2013, limitandosi ad affermare che il ricorrente avrebbe dovuto allegare e dimostrare il concreto pregiudizio causato alle proprie prerogative difensive con il secondo motivo, ai sensi dell’art.360 n. 5 c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per avere il Tribunale omesso di svolgere qualsiasi verifica circa l'effettivo assolvimento degli obblighi di cui ai già richiamati artt. 4 e 5 del Regolamento U.E. n. 604/2013, limitandosi ad affermare che il ricorrente avrebbe dovuto allegare e dimostrare il concreto pregiudizio causato alle proprie prerogative difensive.

2. Dato atto che l’Amministrazione, con provvedimento in data 1- 12-2020, ha decretato la competenza italiana a decidere sulla domanda di protezione internazionale poiché era decorso il termine semestrale per eseguire il trasferimento nel Paese competente e, quindi, dato atto che il provvedimento di trasferimento impugnato è divenuto inefficace, dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

3. In considerazione dei recenti interventi chiarificatori della Corte di Giustizia e di questo giudice di legittimità, nonché in considerazione della sopravvenienza che ha determinato l’esito del giudizio, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio. Il compenso e le spese spettanti al difensore, nei rapporti interni con l’assistito, in ipotesi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, vanno, comunque, liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e, con specifico riferimento al giudizio in cassazione, si deve tenere presente che l’art. 83, comma 2, d.P.R. cit. precisa che l’istanza deve essere presentata al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato a seguito dell’esito del giudizio di cassazione, oppure, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (Cass.35684/2023).

Non ricorrono i presupposti per il pagamento del cd. “doppio contributo” in ipotesi di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse (Cass.31732/2018).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, dato atto che è divenuto inefficace il provvedimento di trasferimento del ricorrente Khan Nawab notificato in data 23-5- 2020 dal Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, Direzione Centrale dei Servizi Civili per l’Immigrazione e l’Asilo, Unità Dublino, nonché dato atto che l’Amministrazione, con provvedimento in data 1-12-2020, ha decretato la competenza italiana a decidere sulla domanda di protezione internazionale presentata dal ricorrente; compensa interamente tra le parti le spese di tutti i gradi di giudizio. Così deciso in Ro