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Ordinanza — n. 20082/2024 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20082/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20082/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21926/2020 R.G. proposto da : ALEKSANYAN SIRANUSH, rappresentato e difeso dall'avvocato CATTELAN BARBARA (CTTBBR71C56L219H), come da procura speciale in atti. -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO LIBERTA' CIVILI IMMIGRAZIONE ASILO UNITA' DUBLINO, in persona del Ministro p.t., PROCURATORE GENERALE CORTE CASSAZIONE-intimati- avverso il DECRETO d el TRIBUNALE TORINO n. 4161/2020 depositatoil 17/07/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2024 dal Consigliere LAURA TRICOMI.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 20082/2024 — snciv · Corte di Cassazione: FATTI DI CAUSA ALEKSANYAN SIRANUSH ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto del tribunale di Torino n.4161/2020 con un mezzo, con cui ha denunciato la violazione dell’art.4 del Regolamento (UE) n.604/2013 per falsa applicazione delle norme di diritto in relazione al mancato adempimento dei doveri informativi da parte dello Stato. L’Amministrazione è rimasta intimata. Poco prima dell’adunanza camerale già fissata, ALEKSANYAN SIRANUSHha dichiarato di rinunciare al ricorso. Ne consegue che, in applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 390 e 391 c.p.c., deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio di legittimità.

Parole chiave

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ritiro dell'istanza giudiziaria conseguenze del ritiro diritto di ottenere una decisione trasferimento dei contributi rinuncia al dibattimento orale principio di non respingimento
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21926/2020 R.G. proposto da : ALEKSANYAN SIRANUSH, rappresentato e difeso dall'avvocato CATTELAN BARBARA (CTTBBR71C56L219H), come da procura speciale in atti. -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO LIBERTA' CIVILI IMMIGRAZIONE ASILO UNITA' DUBLINO, in persona del Ministro p.t., PROCURATORE GENERALE CORTE CASSAZIONE-intimati- avverso il DECRETO d el TRIBUNALE TORINO n. 4161/2020 depositatoil 17/07/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2024 dal Consigliere LAURA TRICOMI.

FATTI DI CAUSA ALEKSANYAN SIRANUSH ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto del tribunale di Torino n.4161/2020 con un mezzo, con cui ha denunciato la violazione dell’art.4 del Regolamento (UE) n.604/2013 per falsa applicazione delle norme di diritto in relazione al mancato adempimento dei doveri informativi da parte dello Stato. L’Amministrazione è rimasta intimata. Poco prima dell’adunanza camerale già fissata, ALEKSANYAN SIRANUSHha dichiarato di rinunciare al ricorso. Ne consegue che, in applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 390 e 391 c.p.c., deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio di legittimità.

Per effetto della rinuncia, neppure trova applicazione l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, stabilito dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (Cass. n. 19071/2018; Cass. n. 23175/2015; Cass. n. 19560/2015).

P.Q.M.

-Dichiara estinto il giudizio di leg