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Ordinanza — n. 20073/2024 — snciv Generato dall'IA

Bankruptcy appeal dismissed because dissenting creditors in consenting classes cannot challenge proposal merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20073/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, dismissing the company's attempt to challenge the bankruptcy proposal's economic viability. The appellant, a creditor in a consenting class, argued that the judicial commissioner's report was flawed and the plan economically unfeasible, but the court found these arguments pertained to the proposal's merit rather than procedural regularity. Under Article 180 of the Bankruptcy Law, such creditors lack standing to contest the proposal's conveniency, limiting their recourse to procedural defects only.

Regesto Legislator

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Art. 172, 173, 174, 175 l.fall.; Art. 180, comma 4 l.fall.: A dissenting creditor within a consenting class lacks standing to challenge the bankruptcy proposal's economic merit or feasibility, being restricted solely to contesting the procedural regularity and voting outcome.

Parole chiave

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bankruptcy appeal consenting class proposal merit creditor standing procedural regularity judicial commissioner report omologazione concordato opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

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Art. 172 l.fall.
Art. 173 l.fall.
Art. 174 l.fall.
Art. 175 l.fall.
Art. 180, comma 4 l.fall.

Giurisprudenza citata

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Cass. 24298/2016
Cass. 24298/2016, 2227/2018 e 9011/2018).
Cass. 2227/2018
Cass. 9011/2018
Cass. 5353/2007
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr.16365/2021 proposto da : RB CLIMA s.r.l. in persona del legale rapp.te p.t. , elettivamente domiciliata in Roma, l argo Messico nr. 7, presso lo s tudio dell’avv. Federico Tedeschini che la rappresenta e difende unitamente all’avv. Daniele Granara, giusta procura speciale a margine del ricorso -ricorrente – contro CONSORZIO CO.ART. (ora IL PONTE s.r.l. ), in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliato in Roma, v ia di Parione 23, presso lo studio dell’avv. Gianmarco Mascia, rappresentato e difeso dall’avv.

Giovanni Cristoffanini, giusta procura speciale a margine del controricorso -controricorrente- avverso il decreto nr. 186/2021 della Corte d’Appello di Genova depositato in data 6/5/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22 aprile 2024 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA. FATTI DI CAUSA 1. La Corte d’appello di Genova, con decreto del 6 maggio 2021, ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto da R.B. Clima s.r.l, contro il decreto del Tribunale di Savona che, respinta l’opposizione della società, aveva omologato il concordato preventivo d i Consorzio CO.ART. (trasformatosi, nelle more del presente giudizio, nella s.r.l.Il Ponte). 2 La c orte del merito ha rilevato che R.B.

Clima, in quanto creditrice appartenente a una classe consenziente, con l’opposizione all’omologa avrebbe potuto contestare soltanto la regolarità della procedura e l’esito della votazione, mentre invece le sue doglianze, reiterate in sede di reclamo, attenevano al mancato accoglimento delle sue osservazioni in ordine alla lacunosità della relazione del commissario giudiziale e al l’inattendibilità della relazione dell’attestatore, e dunque a i risultati economici della proposta e alla sua convenienza.

3. R.B. Clima s.r.l. ha proposto ricorso per la c assazione del decreto sulla base di un unico motivo, cui il Consorzio Co. Art ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. L’unico motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 172, 173, 174 e 175 l.fall., nonché « mancanza di motivazione sotto il profilo dell’illogicità dell’omessa pronuncia». La ricorrente sostiene che la denunciata lacunosità della relazione del commissario giudiziale, che non avrebbe tenuto conto degli ingenti oneri urbanistici da versare al Comune di Toirano, incide nti negativamente sull’attivo, né della pendenza in grado d ’appello del giudizio da essa instaurato contro il Consorzio, avente ad oggetto l’esecuzione in forma specifica di un contratto preliminare di compravendita di due immobili del quale il piano prevedeva lo scioglimento, si traduceva nel generale e imprescrittibile interesse alla correttezza degli atti della procedura, omologabile solo se fondata su dati economici reali e riscontrabili. 1.1 Il motivo è inammissibile, perché non investe la ratio decidendi. 1.2 Come si desume dalla l. fall., art. 180, comma 4, seconda parte, applicabile ratione temporis , per poter far valere con l’opposizione ragioni relative alla convenienza della proposta concordataria deve sussistere un interesse normativamente qualificato,costituito dal voto di dissenso di un creditore inserito in una classe a sua volta dissenziente. 1.3 Pertanto, come affermato anche da questa Corte, il creditore dissenziente di una classe consenziente è legittimato ad opporsi all'omologazione ed a provocare il controllo da parte del tribunale sulla regolarità della procedura e la permanente sussistenza dei suoi presupposti di ammissibilità,ma non anche sulla convenienza, singolare o collettiva, della proposta (cfr.

Cass. 24298/2016, 2227/2018 e 9011/2018). 1.4 Nel caso di specie, in cui è pacifico che RB Clima s . r . l . fosse stata inserita in una classe di creditori che aveva, a maggioranza, votato in favore della proposta concordataria, il giudice del reclamo ha per l’appunto accertato che i rilievi svolti dalla società per opporsi all’omologazione non si erano tradotti in specifiche e circostanziate censure sulla regolarità della procedura, ma erano volti a contestare il merito di detta proposta. 1.5 Ebbene, con l’unico motivo di ricorso RB Clima si limita a reiterare pedissequamente le proprie argomentazioni in ordine all’erroneità dei conteggi del commissario e alla sostanziale non fattibilità del piano (argomentazioni tutte attinenti al merito e volte a sollecitare un riesame dei fatti sottostanti i rapporti fra il Consorzio e il Comune di Toirano evidentemente precluso nella presente sede di legittimità), ma non spiega perché si tratterebbe di censure ammissibili ai sensi dell’art. 180, comma 4, cit. 1.6 Al riguardo va richiamato l’insegnamento di questa Corte secondo il quale «risulta inidoneamente formulata la deduzione di errori di diritto individuati per mezzo della sola preliminare indicazione delle singole norme che si assumono violate, ma non dimostrati per mezzo di una critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata mediante specifiche e puntuali contestazioni nell'ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata." (Cass. 5353/2007).

3. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorsoe condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio. che si liquidano in € 8.200, di cui € 200 per esborsi, oltre Iva, Cap e rimborso forfettario al 15%. Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. del n.115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1 bisdello stesso art. 1