Court orders separate file for second detention appeal previously merged with first appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court ordered the registry to create a separate procedural file for the second detention appeal previously merged with the first. The defense argued this was a clerical error under Article 391 bis of the Code of Civil Procedure, but the Court found no error in the document drafting itself. Consequently, the Court ruled that the two distinct appeals against different detention orders should have been registered separately and mandated the formation of an autonomous file for the second appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 bis c.p.c.; The Court must correct clerical errors in judgments, but if the error stems from the failure to register distinct appeals separately, the remedy is the creation of an autonomous procedural file rather than a correction of the original judgment.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel procedimento R.G.N. 20580/2023 vertente tra TARIQ SOHAIL elettivamente domiciliato in Roma, via del Casale Strozzi 31, presso lo studio dell'avv. Laura Barberio, rappresentato e difeso dall’avv. Maurizio Veglio (PEC: maurizioveglio@pec.ordineavvocatitorino.it), in virtù di procura speciale in atti; e Ministero dell’interno in persona del Ministro pro tempore e Questura della Provincia di Torino in persona del Questore pro tempore; avente ad oggetto l’Ordinanza n. 4855/2023 di questa Corte Suprema di cassazione, Sezione Prima Civile, pubblicata il 16/02/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/02/2024 dal Consigliere ELEONORA REGGIANI; letti gli atti del procedimento in epigrafe;
PREMESSO CHE - con atto depositato il 25/10/2023, il difensore di TARIQ SOHAIL ha segnalato, quale errore materiale suscettibile di essere corretto d’ufficio ex art. 391 bis c.p.c., la circostanza che due distinti ricorsi per cassazione dallo stesso presentati contro due diversi provvedimenti di proroga del trattenimento presso il C.P.R. “Brunelleschi” di Torino, assunti rispettivamente in data 15/03/2021 e in data 14/04/2021, erano stati iscritti all’interno dello stesso procedimento R.G.N. 26584/2021, ma, poi, con l’Ordinanza indicata in epigrafe, questa Corte ha statuito solo sull’impugnazione del primo provvedimento, adottato il 15/03/2021;
RILEVATO CHE - nel procedimento iscritto al N.R.G. 26584/2021 risultano effettivamente inseriti due ricorsi proposti avverso due diversi provvedimenti del Giudice di pace di Torino di proroga del trattenimento del cittadino straniero presso il C.P.R. “Brunelleschi” di Torino, adottati rispettivamente il 15/03/2021 e il 14/04/2021; CONSIDERATO CHE -la segnalazione non prospetta un errore materiale nella redazione di un provvedimento, suscettibile di essere corretto anche d’ufficio ex art. 391 bis c.p.c., fermo restando che i due ricorsi, proposti avverso due distinte ordinanze del Giudice di pace di Torino, avrebbero dovuto essere registrati separatamente, di modo da far emergere anche al Registro Generale la pluralità dei provvedimenti impugnati; - il primo ricorso, proposto contro il provvedimento del Giudice di pace di Torino del 15/03/2021, risulta essere stato trattato e definito con Ordinanza n. 4855/2023 di questa Corte, mentre, invece, per il secondo ricorso, proposto contro il provvedimento del Giudice di pace di Torino del 14/04/2021, occorre disporre che la Cancelleria proceda alla formazione di autonomo fascicolo processuale con proprio numero di Registro generale che contenga il ricorso e gli atti ad esso relativi;
P.Q.M.
dispone che la Cancelleria proceda alla formazione di autonomo fascicolo processuale con proprio numero di Registro generale in relazione al ricorso per cassazione, proposto contro il provvedimento di proroga del trattenimento del cittadino straniero presso il C.P.R. “Brunelleschi” di Torino, adottato dal Giudice di pace di Torino il 14/04/2021 ed agli atti ad esso relativi. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prim