Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal. The appellant, Merola Franca, did not act within this timeframe, while the opposing parties, Campione Pasquale and Giada, contended that the silence constituted a waiver of their rights. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed renounced under the Civil Procedure Code, leading to the termination of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within forty days after the proposal for judgment constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.822/2024 R.G. proposto da : MEROLA FRANCA, rappresentata e difesa d a ll’avvocato PELLEGRINO GENNARO (PLLGNR66A04D390I) -ricorrente- contro CAMPIONE PASQUALE, rappresentato e difeso dall’avvocato LANDI ALFONSO (LNDLNS52P01A717W) -controricorrente- nonchè contro CAMPIONE GIADA, rappresentata e difesa d a ll’avvocato PALO DAMIANO (PLADMN53T11A717L) -controricorrente- Avverso la S entenza del T ribunale di S alerno n.5595/2023 , del 11/12/2023, pubblicata il 12/12/2023 , pronunciata nel procedimento di cui al n.R.G. 6122/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la part e ricorrent e al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 (duemila) per compensi, oltre accessori di legge e rimborso forfettario spese generali (nella misura del 15%), con distrazione in favore dei rispettividifensori antistatari.