Cassation court dismisses appeal for extinguishing proceedings due to parties' mutual waiver of rights under CPC.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the proceedings extinguished following the parties' mutual waiver of their right to appeal. Intesa Sanpaolo and Cartiera Kartocell S.r.l. had accepted each other's renunciations, satisfying the requirements of Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure. Consequently, the court ruled that no further judicial determination was necessary as the litigation had effectively ended by the parties' own agreement.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; The court may declare proceedings extinguished when parties mutually waive their right to appeal, thereby terminating the litigation without further judicial intervention.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 21020/2023 R.G. proposto da: Intesa Sanpaolo s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Cesare de Fabritiis e Jacopo de Fabritiis ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Saverio Gianni in Via M. Prestinari n. 13, Roma; - ricorrente e controricorrente al ricorso incidentale – contro Cartiera Kartocell S.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Matteo Mandoli e Carlo Andrea Di Grazia e domiciliata presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Piazza Cavour, Roma; - controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza n. 1712/23 della Corte di Appello di Firenze pubblicata il 10/8/2023; lette l e rinunc e a i ricors i principali e incidentale e le reciproche accettazioni delle parti; ritenuto che le rinunc e ha nno i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione delle rinunce;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, …..