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Decreto — n. 19996/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to plaintiff's formal waiver of the lawsuit under CPC articles 390 and 391.

Numero d'incarto Decreto — n. 19996/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the proceedings extinguished following the plaintiff's formal waiver of the appeal. Arera, the regulatory authority, had previously filed a lawsuit against the bankruptcy of Esperia S.p.a. but subsequently submitted a written renunciation of the recourse, which the court validated as meeting the requirements of the Civil Procedure Code. Consequently, the court ruled that no further judgment on costs was necessary and formally declared the case closed.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code; A party's formal waiver of an appeal results in the immediate extinction of the proceedings without the need for further adjudication on merits or costs.

Parole chiave

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Civil Procedure Code waiver of appeal extinction of proceedings regulatory authority bankruptcy proceedings abbandono del procedimento chiusura della procedura di assistenza giudiziaria ritiro delle conclusioni civili

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code
Decree-Law No. 68 of 2016
Law No. 197 of 2016
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Testo completo

uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 17702/2022 R.G. proposto da: Arera – Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ex legis ed ivi domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n.12; - ricorrente – contro Fallimento Esperia S.p.a.; - intimato – avverso il decreto n.5464/22 del Tribunale di Milano del 20/6/2022; letta la rinuncia al ricorsodella ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese in mancanza di difese di parte intimata;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, …..