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Ordinanza Interlocutoria — n. 19931/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to procedural error requiring joint hearing of related appeals.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 19931/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the interlocutory order regarding the misfiling of a cassation appeal by Confartigianato Imprese Vicenza. The appellant challenged a lower court decision that had reinstated the election of Pozzebon and Lorenzoni after annulling association statutes. The court ruled that the appeal was incorrectly entered into the wrong session without proper notification, necessitating a new joint hearing with other related appeals.

Regesto Legislator

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Art. 33 comma 2 dello Statuto; Art. 376 c.p.c.: When a cassation appeal is erroneously entered into the wrong session without prior notification, the case must be remitted to a new role for joint hearing with related appeals.

Parole chiave

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cassation appeal procedural error joint hearing misfiling appeal association statutes election annulment notification requirement difetto di legittimazione dell'associazione

Disposizioni normative citate

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Art. 33 comma 2 dello Statuto della Confartigianato
Art. 376 c.p.c.
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Testo completo

la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 14683/2022 R.G. proposto da CONFARTIGIANATO IMPRESE VICENZA, in persona del presidente provinciale p.t. Gianluca Cavion, rappresentato e difes o dall ' Avv. Massimo Zocca , con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione; –ricorrente – contro POZZEBON FRANCO e LORENZONI ADDIS , rappresentat i e difes i dall ' Avv. Giuseppe Galzignato, con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Can- celleria civile della Corte di cassazione; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Venezia n. 721/22, depositata il 29 marzo 2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 gennaio 2024 dal Consigliere Guido Mercolino. Ritenuto che con atto di citazione del 28 aprile 2016, Franco Pozzebon e Addis Lorenzoni, in qualità di soci della Confartigianato, laconvennero davanti al Tribunale di Vicenza, per sentir dichiarare la nullità dell’art. 33, comma secondo, dello Statuto della stessa ed annullarei provvedimenti che avevano loro impedito di assumere cariche associative; che con sentenza dell'11 febbraio 2019 il Tribunale di Vicenza accolse la domanda, annullando il provvedimento emesso il 25 marzo 2016 dal Presi- dente dell’associazione, con cui gli attori con cui non erano stati ammessi alla competizione elettorale per il rinnovo di cariche sociali, ed i provvedimenti emessi dall'UPEil 23 marzo 2016, con cui non era stata convalidata l'elezione del Pozzebon alla carica di rappresentante mandamentale della categoria me- talli preziosi e del Lorenzoni alla carica di delegato comunale di Quinto Vicen- tino; che l'impugnazione proposta dalla Confartigianato Imprese Vicenza è stata rigettata dalla Corte d'appello di Venezia, che con sentenza del 29 marzo 2022 ha accolto l'appello incidentale proposto dal Pozzebon e dal Lorenzoni, condannando la Confartigianato al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio; che avversola predetta sentenza la Confartigianato Imprese Vicenza ha proposto ricorso per cassazione, articolato in dieci motivi, illustrati anche con memoria, cui il Pozzebon e il Lorenzoni hannoresistito con controricorso, an- ch'esso illustrato con memoria.

Considerato che con ordinanza interlocutoria del 23 gennaio 2024, n. 2281/24 è stato disposto il rinvio a nuovo ruolo del presente ricorso, ai fini della trattazione congiunta con quelliiscritti a i n n. 10804/202 3 e 10850/202 3 R.G., con cui la Confartigianato ha impugnat o altre sentenze emesse dalla Corte d'appello di Venezia in giudizi promossi da Franco Pozzebon e Addis Lorenzoni ed aventi ad oggetto l'accertamento dell'invalidità dell'art. 33 dello Statuto e l'annullamento delle delibere con cui era stato impedito agli attori di assumere cariche elettive;che, a seguito della predetta ordinanza, il presente ricorso è stato erro- neamente iscritto nel ruolo dell'adunanza del 30 gennaio 2024, in cui sono stati iscritti anche gli altri ricorsi indicati, senza che per lo stesso si sia prov- veduto alle necessarie comunicazioni, sicché occorre provvedere alla fissa- zione di una nuova adunanza in camera di consiglio, ai fini della trattazione congiunta del presente ricorso con quelliiscritti a i n n. 108 04 /202 3 e 10850/ 2023R.G.

P.Q.M.

rinvia la causa a nuovo ruolo, ai fini della trattazione congiunta con i ricorsi iscrit