Cassation appeal dismissed as inadmissible due to late filing exceeding the six-month statutory deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed late, exceeding the six-month deadline required for extraordinary cassation remedies. The foreign national argued that the lower court erred in distinguishing between missing a declaration and evading border controls, but the Court focused on procedural timing. The decision rests on the principle that the six-month period runs from the publication of the lower court's order, regardless of when the applicant was notified.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 18 d.lgs. n. 150/2011; Art. 327 c.p.c.: The extraordinary appeal against a peace judge's expulsion order is inadmissible if filed after six months from the order's publication, as this period applies irrespective of notification to ensure legal certainty.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA Sulricorso R.G.N. 1 6416 /2023 promosso da GARBOUG Hazem, elettivamente domiciliato in Roma, via del Casale Strozzi 31, presso lo studio dell'avv. Laura Barberio, rappresentato e difeso dall’avv. Maurizio Veglio (PEC: maurizioveglio@pec.ordineavvocatitorino.it), in virtù di procura speciale in atti; -ricorrente - contro Ministero dell’internoin persona del Ministro pro tempore e Prefetto della Provincia di Novarain persona del Prefetto pro tempore; -intimati con atto di costituzione – avverso l’ordinanza del Giudice di pace di Novara, depositata il 2 0 / 01 / 202 3 , comunicata il 28/01/2023nell’ambito del procedimento R.G. n. 1885/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/02/2024 dalConsigliere ELEONORA REGGIANI; letti gli atti del procedimento in epigrafe;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Giudice di Pace di Novara ha respinto il ricorso proposto da Garboug Hazem contro il decreto di espulsione emesso dal Prefetto della Provincia di Novara il 25/10/2022.Avverso tale decisione il cittadino straniero ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un solo motivo. Gli intimati non si sono difesi con controricorso, ma hanno depositato un atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione alla discussione in udienza pubblica. Il ricorrente ha depositato memoria difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c. in relazione agli artt. 10 e 13 d.lgs. n. 286 del 1998, non avendo il Giudice di pace ritenuto l’erronea contestazione dell’omessa dichiarazione di presenza in luogo della sottrazione ai controlli di frontiera.
2. Occorre preliminarmente rilevare l’inammissibilità del ricorso per tardività dello stesso. 2.1. Com’è noto, in applicazione dell’art. 18 d.lgs. n. 150 del 2011, l’ordinanza del Giudice di pace che definisce il giudizio di impugnazione del provvedimento prefettizio di espulsione non è appellabile. Questa giurisprudenza ha,comunque, da tempo affermato che si tratta di un provvedimento che ha carattere decisorio e definitivo, come tale, ricorribile per Cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost. In assenza di notifica su istanza di parte dell'atto impugnato, anche il ricorso straordinario per cassazione deve essere proposto nel termine lungo previsto dall'art. 327 c.p.c., il quale decorre dalla data di pubblicazione del provvedimento, e cioè dal deposito dello stesso presso la cancelleria del giudice che l'ha pronunciato, e non dalla comunicazione o notificazione dell'avvenuto deposito a cura della cancelleria , che costituisce un adempimento distinto e ulteriore rispetto alla pubblicazione(v.
Cass., Sez. 1, Sentenza n. 3372 del 03/02/2022; più in generale, v. Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 36369 del 29/12/2023). In argomento la stessa Corte costituzionale, con la sentenza n. 297 del 2008, ha dichiarato non fondata, in riferimento all'art. 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 327 c.p.c., nella parte in cui prevede la decorrenza del termine(all’epoca annuale, ora semestrale) per l'impugnazione dalla pubblicazione della sentenza, anziché dalla sua comunicazione a cura della cancelleria. L'art. 327 c.p.c., comma 1, il quale prevede la decadenza dalla impugnazione dopo il decorso di sei mesi dalla pubblicazione della decisione indipendentemente dalla notificazione di questa, opera, infatti, un ragionevole bilanciamento tra l'indispensabile esigenza di tutela della certezza delle situazioni giuridiche e il diritto di difesa.
Tale principio si applica a tutte le impugnazioni, senza che vi sia alcuna ragione per escludere la sua applicazione al caso di ricorso straordinario per cassazione(v. anche Cass., Sez. 1, Sentenza n. 3372 del 03/02/2022). 2.2. Nel caso di specie, il provvedimento del Giudice di pace risulta depositato il 20/01/2023 e la notificazione del ricorso risulta effettuata il 27/07/2023, ben oltre il termine semestrale previsto dall’art. 327 c.p.c. 3.Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. 4.Nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata, non avendo gli intimati svolto difesecon controricorso.
5. Poiché dagli atti il processo risulta esente, non si applica l’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consigl