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Ordinanza — n. 19911/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses foreign national's expulsion appeal due to failure to file within 20-day statutory deadline.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19911/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the foreign national's appeal against an expulsion order inadmissible. The applicant argued violations of immigration laws and European rights, but the Prefecture did not respond. The court rejected the appeal because it was filed after the mandatory 20-day deadline for filing appeals to the Peace Judge had expired.

Regesto Legislator

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Art. 369, comma 1, c.p.c.; Art. 13, comma 8, d.lgs. n. 286/1998: An appeal against an expulsion order is inadmissible if filed after the expiration of the twenty-day period prescribed by law.

Parole chiave

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immigration appeal expulsion order statutory deadline inadmissible appeal foreign national rights espulsione prefettizia riesame del decreto espulsione allontanamento malgrado rischio di persecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 369, comma 1, c.p.c.
Il ricorso per cassazione risulta , infatti, notificato il 18/05/2023 e depositato l’08/06/23, quando era già decorso il termine di venti giorni previsto dall’art. 369, comma 1, c.p.c., che scadeva il 07/06/2023 (mecoledì).
Art. 13, comma 8, d.lgs. n. 286 del 1998
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ex art. 13, comma 8, d.lgs. n. 286 del 1998, il ricorrente si rivolgeva al Giudice di Pace diAvellino, al fine di ottenere l’annullamento del decreto prefettizio di espulsione.
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
117 Cost., e l’omessa ovvero apparente e insufficiente motivazione (vizio rilevante ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
(vizio rilevante ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.).
Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Poiché dagli atti il processo risulta esente, non si applica l’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
art. 117 Cost
8 CEDU e all’art. 117 Cost., e l’omessa ovvero apparente e insufficiente motivazione (vizio rilevante ai sensi dell’art.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA Sulricorso R.G.N. 1 2138 /2023 promosso da MCHAKY John Romy, rappresentato e difeso dall’Avv. Francesco Priore(pec: francescopriore@avvocatinapoli.legalmail.it), in virtù di procura speciale in atti; -ricorrente - contro Prefettura di Avellinoin persona del Prefetto pro tempore -intimata – avverso l’ordinanza n. 447/2022 del Giudice di Pace di Avellino , emessa in data 16/11/2022 nel proc. iscritto al n. 3683/2022 R.G. , pubblicata in data 18/11/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/02/2024 dalConsigliere ELEONORA REGGIANI; letti gli atti del procedimento in epigrafe;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ex art. 13, comma 8, d.lgs. n. 286 del 1998, il ricorrente si rivolgeva al Giudice di Pace diAvellino, al fine di ottenere l’annullamento del decreto prefettizio di espulsione. Il ricorso veniva respintocon ordinanza n. 447/2022 del Giudice di Pace .Il cittadino straniero ha proposto ricorso per Cassazione avverso tale statuizione, affidandosi a tre motivi di doglianza. La Prefettura non si è difesacon controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 5, comma 6 , e 19 d.lgs. n. 286 del 1998 , come modificatodal decreto-legge n. 130 del 2020, in relazione all’art. 8 CEDU e all’art. 117 Cost., e l’omessa ovvero apparente e insufficiente motivazione (vizio rilevante ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5,c.p.c.).

Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione e mancata applicazione degli artt. 5, comma 6 , e 19 d.lgs. n. 286 del 1998 , come modificato dal decreto-legge n. 130 del 2020,in relazione all’art. 8 CEDU, agli artt. 7 e 24 della Carta dei Diritti Fondamentalidell’Unione Europea e agli artt.2, 3, 29, 30, 31 e 117 Cost. (vizio rilevante ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.). Con il terzo motivodi ricorso è dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 5, comma 6 , e 19 d.lgs. n. 286 del 1998 , come modificato dal decreto-legge n. 130 del 2020, in relazione agli artt. 3 e 8 CEDU e agli artt.2, 3 e 117 Cost. (vizio rilevante ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c.). 2.Occorre preliminarmente rilevare l’improcedibilità del ricorso. 2.1.

Il ricorso per cassazione risulta , infatti, notificato il 18/05/2023 e depositato l’08/06/23, quando era già decorso il termine di venti giorni previsto dall’art. 369, comma 1, c.p.c., che scadeva il 07/06/2023 (mecoledì). 3.È, pertanto, doverosa la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.

4. Nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata, non avendo l’intimata svolto difese.

5. Poiché dagli atti il processo risulta esente, non si applica l’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

la Corte dichiara improcedibile il ricorso;Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile della