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Ordinanza — n. 19905/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses foreigner's appeal due to special power of attorney issued before the contested decision date.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19905/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the special power of attorney was issued on April 9, 2021, prior to the June 26, 2023, decision being challenged. The appellant, a foreign national, argued for family unity rights, but the court focused on procedural requirements under Italian civil law. The court ruled that the power of attorney must be dated after the contested decision to ensure legal certainty regarding the attorney's authority.

Regesto Legislator

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Art. 365 c.p.c.; Art. 12 l. n. 218/1995: In civil proceedings in Italy, a special power of attorney for appeal must be issued after the contested decision, regardless of whether granted abroad to a foreigner, to ensure the attorney's authority is legally certain.

Parole chiave

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special power of attorney civil procedure law foreign national litigation procedural inadmissibility attorney authority timing allontanamento malgrado rischio di persecuzione espulsione prefettizia espulsione di familiari

Disposizioni normative citate

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Art. 365 c.p.c.
2.1.Com’è noto, ai sensi dell’art. 365 c.p.c.
Art. 12 l. n. 218/1995
I requisiti appena descritti devono ritenersi operanti anche nel caso in cui la procura sia rilasciata all’esteroda cittadino straniero, tenuto conto che l’art. 12 l.
art. 132 c.p
per violazione dell’art. 132 c.p.c.
art. 365 c.p
2.1.Com’è noto, ai sensi dell’art. 365 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U, Sentenza n. 2075 del 19/01/2024
Cass., Sez. U, Sentenza n. 2075 del 19/01/2024; cfr.
Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 5852 del 27/02/2023
le fattispecie esaminate da Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 5852 del 27/02/2023; Cass., Sez.
Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 4234 del 10/02/2023
5852 del 27/02/2023; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 4234 del 10/02/2023, Cass., Sez.
Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 17901 del 27/08/2020
4234 del 10/02/2023, Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 17901 del 27/08/2020; Cass., Sez.
Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 19226 del 11/09/2014
Cass., Sez. U, Ordinanza n. 10312 del 05/05/2006
Cass., Sez. U, Ordinanza n. 10312 del 05/05/2006; Cass., Sez.
Cass., Sez. 1, Sentenza n. 22559 del 04/11/2015
10312 del 05/05/2006; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 22559 del 04/11/2015).
Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 25653 del 31/08/2022
Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 25653 del 31/08/2022).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA Sulricorso R.G.N. 1 5798 /2023 promosso da KARAFILI Franko, nato in Albania, rappresentato edifeso dall’avv. Antonio Fiore ( pec: ) , in virtù di procura speciale in atti; -ricorrente - contro Prefettura di Catania in persona del Prefetto pro tempore e Questura di Cataniain persona del Questore pro tempore -intimati – avverso la sentenza del Giudice di pace di Catania n. 1 815 /2023, depositat a il 26/06/23, comunicata dalla Cancelleria il 06/07/2023 , nell’ambito del procedimento R.G. n. 10627/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/02/2024 dalConsigliere ELEONORA REGGIANI; letti gli atti del procedimento in epigrafe;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con la sentenza in questa sede impugnata il Giudice di Pace ha statuito nel giudizio di rinvio, instaurato a seguito della cassazione del provvedimento con cui era stato respinto il ricorso ex art. 13, comma 8, d.lgs. n. 286 del 1998, proposto da KARAFILI Franko contro il decreto di espulsione del Prefetto di Catania (e del conseguente ordine di accompagnamento alla frontiera del Questore di Catania)del 25/08/2020. Avverso tale decisione il cittadino straniero ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. Gli intimati non si sono difesi con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo di ricorso è dedotta la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 ) , c.p.c. per violazione dell’art. 132 c.p.c. (motivazione apparente). Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3 ), c.p.c . , dell’art. 13 , comma 2 bis, d.lgs. n. 286del 1998 e degli artt. 28, 29, 30 e 31 del d.lgs. n. 283 del 1998, in combinato disposto con l’art. 19, comma 2, d.lgs. n. 286 del 1998 (violazione diritto all’unità familiareex art 8 CEDU), oltre all’omesso esame di un fatto decisivo exart.360, comma 1, n. 5), c.p.c.

Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., dell’art. 1 d.lgs. n.159del 2011.

2. Occorre preliminarmente rilevare l’inammissibilità del ricorso , risultando la procura speciale alle liti rilasciata prima che venisse adottata la decisione impugnata. 2.1.Com’è noto, ai sensi dell’art. 365 c.p.c. «Il ricorso è diretto alla Corte esottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato iscritto nell’apposito albo, munito di procura speciale.» Questa Corte ha più volte precisato che la procura per il ricorso per cassazione ha carattere speciale ed è valida solo se rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata, attesa l'esigenza di assicurare, in modo giuridicamente certo, la riferibilità dell'attività svolta dal difensore al titolare della posizione sostanziale controversa, con la conseguenza che è inammissibile il ricorso la cui procura risulti rilasciata in una data anteriore a quella della sentenza impugnata ( v.

Cass., Sez. U, Sentenza n. 2075 del 19/01/2024; cfr. le fattispecie esaminate da Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 5852 del 27/02/2023; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 4234 del 10/02/2023, Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 17901 del 27/08/2020; Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19226 del 11/09/2014). I requisiti appena descritti devono ritenersi operanti anche nel caso in cui la procura sia rilasciata all’esteroda cittadino straniero, tenuto conto che l’art. 12 l. n. 218 del 1995, espressamente prevede che il processo civile che si svolge in Italia è regolato è regolato dalla legge italiana (cfr.

Cass., Sez. U, Ordinanza n. 10312 del 05/05/2006; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 22559 del 04/11/2015). 2.2. Nella specie, la procura risulta rilasciata all’estero da cittadino straniero in data 09/04/2021 e reca lo specifico riferimento al precedente giudizio di legittimità, definito con ordinanza 25653/2022(cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 25653 del 31/08/2022). La sentenza impugnata risulta pubblicata successivamente, con precisione in data 26/06/2023, e comunicata il 06/07/2023, con la conseguenza che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché sottoscritto di un avvocato privo di procura speciale.

3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in applicazione del seguente principio: «In tema di giudizio di legittimità, ai sensi dell’art. 365 c.p.c., il ricorso deve essere sottoscritto da un avvocato munito di procura speciale e, pertanto, è valida solo se rilasciata in data successiva alla decisione impugnata,anche se viene conferita all’estero da cittadino straniero, poiché ai sensi dell’art. 12 l. n. 218 del 1995 il processo civile che si svolge in Italia è regolato dalla legge italiana». 4.Nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata, non avendo gli intimati svolto difese.

5. Poiché dagli atti il processo risulta esente, non si applica l’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibileil ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio