Court allows bankruptcy discharge appeal, ruling partial creditor satisfaction at 44% meets legal threshold.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed Bianca Maria Minolfi's appeal against the Milan Court of Appeal's rejection of her bankruptcy discharge request. Minolfi argued that a 44% satisfaction rate of creditors was sufficient to overcome the statutory obstacle, while the lower court deemed it insufficient. The Supreme Court ruled in her favor, establishing that partial satisfaction is adequate for discharge unless the payment percentage is utterly negligible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 142, comma 2° l.fall.; The benefit of debt discharge requires partial creditor satisfaction, which is deemed realized even if some creditors remain unpaid, provided the satisfaction rate is not utterly negligible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente: ORDINANZA sul ricorso 4759-2018proposto da: MINOLFI BIANCA MARIA, rappresentata e difes a da ll ’ Avvocat o VITO ZOTTIper procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro FALLIMENTO MINOLFI BIANCA MARIA, EUSIDER S.P.A., CRESET SERVIZI TERRITORIALI S.P.A., AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE, FALLIMENTO INVERNIZZI AUTOTRASPORTI S.R.L., ANCELOR MITTAL CLN DISTRIBUZIONE ITALIA S.R.L., BELLI FRATELLI S.N.C., BANCA POPOLARE DI BERGAMO S.P.A., GLOBALSIDER S.R.L., BANCA POPOLARE DI MILANO S.P.A., GRUPPO INOX S.P.A., FALLIMENTO SIDER PIANA S.A.S. DI MAGGIONI GABRIELE IN LIQUIDAZIONE, UNICREDIT S.P.A., METALLURGICA VISCONTEA S.P.A., EUSIDER S.P.A., NASTROFER S.P.A., CASA DI SPEDIZIONI SILE TRASPORTI S.R.L., NOVATI ABELE S.R.L., STEEL SIDER S.R.L.; -intimati - avverso il DECRETO N. 5540/2017 del la CORTE D ’ APPELLO DI MILANO,d e positat o il 2 9 / 12 / 20 1 7 ;Ric. 2018n. 4759 - Sez. 1 - CC del 11 luglio 20 2 4 udita la relazione della causa svolta dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO nellacamera di consiglio dell’11/ 7/202 4;
FATTI DI CAUSA 1.1. La Corte d’appello di Milano , con decreto del 20 ottobre 2017, ha respinto il reclamo proposto da Bianca Maria Minolfi, dichiarata fallita con sentenza del 2010, avverso il decreto con il quale il tribunale di Lecco aveva a sua volta respinto l’istanza di concessione del beneficio dell’esdebitazione da lei avanzata,a norma dell’art. 142 l.fall., dopo la chiusura del fallimento. 1.2. La corte, in particolare, ha ritenuto che: - “ il soddisfacimento dei crediti nella misura irrisoria del 9,56%”, quale “percentuale risultante a seguito del pagamento dei credito ipotecario … per il 44% e dei creditori privilegiati per lo 0,10, mentre i creditori chirografari non hanno ricevuto alcun pagamento”, non fosse idoneo a superare la condizione ostativa prevista dall’art. 142, comma 2°, l.fall., r endendo perciò superflua la verifica della sussistenza del requisito soggettivo previsto dall’art. 142, comma 1°, n. 5, c.p.c.. 2.1.
Bianca Maria Minolfi, con ricorso notificato il 26/1/2018, ha chiesto, per tremotivi, la cassazione deldecreto. 2.2. Il curatore del Fallimento Minolfi Bianca Maria e i creditori ammessi al passivo sono rimasti intimati. 2.3. La ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 3.1. Con il primo motivo la r icorrent e, denunciando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 142, comma 2°, l.fall., in relazione all’art. 360 n. 3c.p.c., lamenta che la corte d’appello abbia ritenuto “irrisoria”, e dunque inidonea a superare la condizione ostativa prevista dall’art. 142, comma 2°, l.fall., la percentuale di soddisfacimento dei crediti realizzata, così Ric. 2018n. 4759 - Sez. 1 - CC del 11 luglio 20 2 4 disattendendo i principi enunciati in materia da questa Corte e omettendo di considerare che, ai fini dell ’ esdebitazione , non è necessario che tutti creditori concorsuali siano stati soddisfatti anche parzialmente ma è sufficiente che, a fronte dell’interesse del debitore a intraprendere una nuova attività imprenditoriale senza dover sopportare il peso dei debiti pregressi, almeno una parte di loro sia stata soddisfatta. 3.2.
Con il secondo e il terzo motivo , che denunciano, rispettivamente, la violazione dell’art. 142, comma 1°, n. 5, l.fall.e l’omesso esame di un fatto decisivo, Minolfi lamenta che il giudice del reclamo abbia ritenuto superfluo valutare la ricorrenza dei requisiti soggettivi per concederle il beneficio, che ella indubbiamente possedeva. 3.3. Il primo motivo è fondato, con assorbimento degli altridue, che attengono a profili la cui sussistenza dovrà essere valutata dal giudice del rinvio. 4.1. In materia d’ esdebitazione, in effetti, il beneficio dell’inesigibilitàverso il fallito dei debiti residui richiede, ai sensi dell’art. 142, comma 2°, l.fall., che vi sia stato ilsoddisfacimento almeno parziale dei creditori concorsuali. 4.2.
Si tratta, tuttavia, di una condizione che s ’ intende realizzata, in un’interpretazione costituzionalmente orientata (e coerente con il favor per l ’ istituto già formulato dall ’ art. 1, comma 6, lett. a, n. 13 della legge delega n. 80/2005), anche quando taluni di essi non siano stati pagati affatto, essendo invero sufficiente che, con i riparti almeno per una parte dei debiti esistenti, oggettivamente intesi, sia consentita al giudice del merito, secondo il suo prudente apprezzamento, una valutazione comparativa di tale consistenza rispetto a quanto complessivamente dovuto (Cass.
SU n. 24214del 2011).Ric. 2018n. 4759 - Sez. 1 - CC del 11 luglio 20 2 4 4.3. E’ stato poi ulteriormente precisato, proprio alla stregua dell’orientamento espresso da SU cit., che, al fine di attribuire un contenuto fattuale alla nozione, alquanto generica e vaga, di “prudente apprezzamento del giudice” e di scongiurare il rischio di valutazioni arbitrarie, con pronunce difformi in presenza di situazioni identiche, l’art. 142 comma 2 l. fall. deve essere interpretato nel senso che, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 1 della norma, il beneficio dell’esdebitazione dev’essereconcesso, a meno che i creditori siano rimasti totalmente insoddisfatti ovvero siano stati soddisfatti in percentuale “affatto irrisoria” (cfr.
Cass. n. 7550 del 2018; conf. Cass. n. 15246 del 2022). 4.4. La corte d’appello, lì dove ha ritenut o che, pur “ a seguito del pagamento dei credito ipotecario … per il 44%”, e cioè per una percentuale tutt’altro che irrisoria, non sussistesse il requisito della “parziale soddisfazione” dei creditori concorsuali previsto dall’art. 142,comma 2°, l.fall., si è posta, pertanto, in contrasto con i principi appena richiamati.
5. Il ricorso dev’essere, pertanto, accolto e il decreto impugnato, per l’effetto, cassato, con rinvio per un nuovo esame, alla C orte d’appello di Milano che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudiziodi legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri; cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accoltoe rinvi a alla C orte d’appello di Milano in