Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to respond to settlement proposal within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to a settlement proposal within the statutory 40-day period. The parties had previously reached an agreement, but the appellant did not formally request the court's decision on the proposal. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to respond to a settlement proposal within forty days constitutes a deemed withdrawal of the cassation appeal, extinguishing the proceedings.
Parole chiave
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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.10041/2023 R.G. proposto da : ALIMELLI ARIANNA, ALIMELLI MARCO, ALIMELLI BARBARA, LUCENTINI SILVIA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA PROPERZIO 5, presso lo studio dell’avvocato RICCIONI ALESSANDRO (RCCLSN75H25H501V) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati CICALA CARLO (CCLCRL74C28L219N), MAZZERA NICOLA (MZZNCL80B01G337R) -ricorrente- contro UNICREDIT SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GRAMSCI 54, presso lo studio dell’avvocato TROTTA FRANCESCO (TRTFNC68H21H501E) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro FALLIMENTO N 395/2015 TEAM SERVICES TRASPORTI SRL IN LIQUIDAZIONE-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.144/2023 depositata il 11/01/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato, nulla rilevando la successiva rinuncia, e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessor