Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal of settlement. The appellant, represented by a Milan lawyer, challenged a Bari court decree against a cooperative bank and a failed Smiter SRL entity. The court ruled that the statutory silence on the appellant's request constituted a formal renunciation, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed term constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5304/2024 R.G. proposto da : COLOMBO ALBERTO, VIGANO' ELISABETTA, FINULLI SERGIO VALTER, elettivamente domiciliati in MILANO VIA FONTANA, presso lo studio dell’avvocato OCCHIONERO ALESSANDRO EGIDIO (CCHLSN73E21F205K) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro BCC DEGLI ULIVI TERRA DI BARI SOC.COOP., elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIOVANNI CASELLI N. 39, presso lo studio dell’avvocato SCHIAVONI ANTONIO MARIA GIACOMO (SCHNNM61S21F842J) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro BANCA POPOLARE PUGLIESE, FALL.SMITER SRL -intimati- avverso DECRETO di TRIBUNALE BARI in n .70/2013 depositat o il 26/09/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori d