Decreto — n. 19883/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAConsiderato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo(Cass. 8388/2017);
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 19883/2024 — snciv · Corte di Cassazione: 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo(Cass. 8388/2017);
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4368/2024 R.G. proposto da : RUSSO ANGELO RAFFAELE, elettivamente domiciliato in Taranto Via Marche, 64, presso lo studio dell’avvocato CARUSO CARMELO (CRSCML59L16F158G) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro FALLIMENTO SDF SOCCI ENRICO E RUSSO OSVALDO ED INDIVIDUALE DEI MEDESIMI, elettivamente domiciliato in GROTTAGLIE FIRENZE 40, presso lo studio dell’avvocato FANELLI GIUSEPPE (FNLGPP61D19E205R) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro DE GIORGIO GIUSEPPE, FANELLI GIUSEPPE, LATANZA COSIMO, CODA GIUSEPPE, SALVINI SANTA, INAIL, DANISI FRANCESCO, ENEL, VILLAGGIO HERMITAGE, SODEROANGELA, INAIL DIREZIONE REGIONALE, SOGET SPA, AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE EX EQUITALIA, INPS DIREZIONE GENERALE, ROSA DORIA, MESSINESE ANGELO, MONOPOLI PIETRO, URSULEO GIOVANNA, LEVATO ROSARIO, VINCIGUERRA LUCA -intimati- avverso decreto di TRIBUNALE TARANTO in n.2316/2022 n. 534/2023 depositatoil 24/01/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo(Cass. 8388/2017);
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori