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Ordinanza — n. 19814/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to plaintiff's withdrawal, extinguishing proceedings and offsetting litigation costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19814/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the cassation proceedings extinguished following the appellant's formal withdrawal of the appeal. The appellant, 2i Rete Gas S.p.A., had previously challenged a lower court ruling confirming a gas fee debt against the Comune di Trecate. The court ruled that the withdrawal, accepted by the respondent, legally terminated the process and mandated the offsetting of litigation expenses between the parties.

Regesto Legislator

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Art. 391, comma 1, cod. proc. civ.; The withdrawal of an appeal by the appellant, accepted by the respondent, extinguishes the proceedings and results in the mutual offsetting of litigation costs.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings offsetting litigation costs cassation procedure mutual expense compensation rinuncia all'espropriazione ritiro dell'istanza giudiziaria azione di contestazione

Disposizioni normative citate

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Art. 391, comma 1, cod. proc. civ.
a., accettata dalla parte controricorrente, produce l'estinzione del processo per rinuncia al ricorso (art. 391, comma 1, cod. proc. civ.), con la compensazione delle spese di lite del giudizio di legittimità.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 19560/2015
115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass. n. 19560/2015).
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.32258/2020 R.G. proposto da : 2I RETE GAS S.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA VIA G.P. DA PALESTRINA, 63, presso lo studio dell’avvocato CONTALDI STEFANIA (CNTSFN71H48H501Y) rappresentata e difes a dall'avvocato BELCREDI REMIGIO (BLCRMG57C12F952U) per procura speciale allegata al ricorso -ricorrente- contro COMUNE DI TRECATE, rappresentato e difeso dall’avvocato ZUCCO CARLA (ZCCCRL60C55I880V) per procura speciale allegata al controricorso -controricorrente- avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di Torino n. 447/2020 depositata il 30/04/2020; udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 26 marzo 2024 dal Consigliere CLOTILDE PARISE; udito il Sostituto Procuratore Generale, nella persona del dott.

Giovanni Battista Nardecchia, che ha chiesto dichiararsi l’estinzione del processo per rinuncia di parte; RILEVATO CHE 1. Il Tribunale di Novara, con decreto n. 261/2014, ingiungeva a Enel Rete Gas spa, ora2i Rete Gas s.p. a, di pagare al Comune di Trecate la somma di € 100.000,00, oltre interessi ed accessori per l'annualità 2013. Veniva proposta opposizione da parte di ENEL RETE GAS SPA, che contestava la debenza del canone e comunque la sua natura di credito liquido, posto che, una volta cessato per legge il contratto, il canone avrebbe dovuto essere liquidato dal Giudice.

Eccepiva inoltre l'inammissibilità dell'azione avversaria, in quanto l'originario contratto sottoponeva ad arbitrato le controversie che potessero da esso insorgere. Con sentenza n. 810/2018, pubblicata il 26 luglio 2018 il Tribunale di Novara revocava il decreto ingiuntivo opposto, compensando integralmente fra le parti le spese del giudizio.

2. Contro tale sentenza proponeva appello il Comune di Trecate. Si costituiva 2i Rete Gas S.p.A contestando il motivo di impugnazione e domandando il rigetto dell'appello, con il favore delle spese di lite. La Corte d’appello di Torino, con sentenza 447/2020, in accoglimento dell'appello e in integrale riforma della citata sentenza del Tribunale di Novara, rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo n. 261/14.

3. Avverso questa sentenza 2i Rete Gas s.p. a. propone ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, resistito dal Comune di Trecate.

4. Nelle more del giudizio è intervenuto atto di rinuncia al ricorso della 2i Rete Gas s.p. a., depositato tramite PCT il 14-2-2024, unitamente alla dichiarazione di adesione alla rinuncia a spese compensate del Comune di Trecate; RITENUTO CHE 1. La rituale rinuncia al ricorso della 2i Rete Gas s.p. a., accettata dalla parte controricorrente, produce l'estinzione del processo per rinuncia al ricorso (art. 391, comma 1, cod. proc. civ.), con la compensazione delle spese di lite del giudizio di legittimità. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass. n. 19560/2015).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo di cassazione per rinuncia al ricorso; compensa le spese del presente giudizio. Così deciso in Ro