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Ordinanza — n. 19812/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to plaintiff's withdrawal; court extinguishes proceedings and compensates litigation costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19812/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished following the appellant's formal withdrawal of the lawsuit. The appellant, 2I Rete Gas S.p.A., had previously lost a dispute over a gas fee with the Comune di Trecate, but voluntarily withdrew the appeal on February 13, 2024. Consequently, the court ruled that the proceedings end immediately and ordered the compensation of litigation expenses between the parties.

Regesto Legislator

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Art. 391, comma 1, cod. proc. civ.; The withdrawal of a cassation appeal by the appellant, accepted by the respondent, extinguishes the proceedings and triggers the mutual compensation of litigation costs, excluding the application of the unified contribution refund rule for non-victorious appellants.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings litigation costs compensation cassation procedure unified contribution refund spese di esecuzione credito contestato pagamento del canone di locazione

Disposizioni normative citate

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Art. 391, comma 1, cod. proc. civ.
a., accettata dalla parte controricorrente, produce l'estinzione del processo per rinuncia al ricorso (art. 391, comma 1, cod. proc. civ.), con la compensazione delle spese di lite del giudizio di legittimità.
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 19560/2015
115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass. n. 19560/2015).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9684/2019 R.G. proposto da: 2I RETE GAS SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G. P. DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell’avvocato CONTALDI GIANLUCA (CNTGLC67L19H501I) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato BELCREDI REMIGIO (BLCRMG57C12F952U) -ricorrente- contro COMUNE DI TRECATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA CONSULTA 50, presso lo studio dell’avvocato DI RAIMONDO LUCA (DRMLCU63C20H501U) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ZUCCO CARLA (ZCCCRL60C55I880V) -controricorrente- avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di Torino n. 1652/2018 depositata il 19/09/2018; udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 26 marzo 2024 dal Consigliere CLOTILDE PARISE; udito il Sostituto Procuratore Generale, nella persona del dott.

Giovanni Battista Nardecchia, che ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per rinuncia di parte; RILEVATO CHE 1. Il Tribunale di Novara, con decreto n. 1109/2012 del 26 settembre 2012, notificato in data 5 ottobre 2012, ingiungeva a Enel Rete Gas spa, ora 2i Rete Gas S.p.a., di pagare al Comune di Trecate la somma di € 100.000,00, oltre interessi ed accessori per l'annualità 2012. Veniva proposta opposizione da parte di ENEL RETE GAS S.P.A., che contestava la debenza del canone e comunque la sua natura di credito liquido, posto che, una volta cessato per legge il contratto, il canone avrebbe dovuto essere liquidato dal Giudice.

Eccepiva inoltre l'inammissibilità dell'azione avversaria, in quanto l'originario contratto sottoponeva ad arbitrato le controversie che potessero da esso insorgere. Il giudice istruttore autorizzava la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto con ordinanza del 15.4.2013, e 2i Rete Gas SPA, già ENEL RETE GAS SPA, provvedeva al pagamento di quanto dovuto. Con sentenza n. 676/2016, pubblicata il 5 settembre 2016 il Tribunale di Novara revocava il decreto ingiuntivo opposto, compensando integralmente fra le parti le spese del giudizio.

2. Contro tale sentenza proponeva appello il Comune di Trecate. Si costituiva 2i Rete Gas s. p. a., contestando il motivo di impugnazione e domandando il rigetto dell'appello, con il favore delle spese di lite. La Corte d’appello di Torino con sentenza 1652/2018, in accoglimento dell'appello e in integrale riforma della citata sentenza del Tribunale di Novara, rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo n. 1109/12.

3. Avverso questa sentenza 2i Rete Gas s.p. a. propone ricorso in cassazione, affidato a quattro motivi, resistito dal Comune di Trecate.

4. Nelle more del giudizio è intervenuto atto di rinuncia al ricorso della 2i Rete Gas s.p. a., depositato tramite PCT il 13-2-2024, unitamente alla dichiarazione di adesione alla rinuncia a spese compensate del Comune di Trecate; RITENUTO CHE 1. La rituale rinuncia al ricorso della 2i Rete Gas s.p. a., accettata dalla parte controricorrente, produce l'estinzione del processo per rinuncia al ricorso (art. 391, comma 1, cod. proc. civ.), con la compensazione delle spese di lite del giudizio di legittimità. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass. n. 19560/2015).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo di cassazione per rinuncia al ricorso; compensa le spese del presente giudizio. Così deci