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Ordinanza — n. 19795/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of clarity; incidental appeal declared ineffective due to procedural delay.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19795/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the main appeal inadmissible and the incidental appeal ineffective. The main appeal failed because it lacked the required synthetic clarity and precision, making it unreviewable in a jurisdictional proceeding. The incidental appeal was deemed untimely as it was filed well beyond the thirty-day limit prescribed for challenging the opposition decree.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c. n. 3 e n. 5; Art. 334, comma 2, c.p.c.: A cassation appeal lacking synthetic clarity is inadmissible, and an incidental appeal is ineffective if filed after the statutory deadline for the main appeal.

Parole chiave

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lack of synthetic clarity inadmissible appeal procedural delay ineffective incidental appeal opposition to bankruptcy accoglimento parziale del contribuente prestazione parziale criteri di aggiudicazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.c. n. 3 e n. 5
Vizio ex art. 360 c.p.c. n. 3 e n. 5 nonché ex art.
Art. 334, comma 2, c.p.c.
– Dalla inammissibilità del ricorso principale discende l’inefficacia ex art. 334, comma 2, c.p.c. del ricorso incidentale, che denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art.
Art. 99, comma 12, l.fall.
334, comma 2, c.p.c., in quanto notificato solo in data 05/08/2019, oltre il termine perentorio di trenta giorni prescritto dallo stesso art. 99, comma 12, l.fall. per la proposizione del ricorso per cassazione.
Art. 2697 c.c.
del ricorso incidentale, che denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. (per mancanza di prova delle voci di danno riconosciute dal tribunale) e dell’art.
Art. 195 c.p.c.
(per mancanza di prova delle voci di danno riconosciute dal tribunale) e dell’art. 195 c.p.c. (per nullità della c.t.u.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del solo ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello pre
art. 360 c.p
– Il secondo lamenta « Violazione o falsa applicazione degli artt. 98 e 99 L.F., 323, 345, 183 c.p.c. e 1223 cod.civ. Vizio ex art. 360 c.p.c. n. 3 e n. 5»e si sviluppa da pag. 75 a pag.
art. 360, comma 1 c.p
– Il secondo lamenta « Violazione o falsa applicazione degli artt. 98 e 99 L.F., 323, 345, 183 c.p.c. e 1223 cod.civ. Vizio ex art. 360 c.p.c. n. 3 e n. 5»e si sviluppa da pag. 75 a pag.
art. 2697 c.c
del ricorso incidentale, che denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.
art. 195 c.p
(per mancanza di prova delle voci di danno riconosciute dal tribunale) e dell’art. 195 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U, 10313/2006
Cass. 640/2019
U, 10313/2006; Cass. 640/2019, 24155/2017, 195/2016, 26110/2015, 8315/2013, 16698/2010).
Cass. 24155/2017
Cass. 195/2016
Cass. 26110/2015
Cass. 8315/2013
Cass. 16698/2010
Cass. Sez. U, 20867/2020
115/02( Cass. Sez. U, 20867/2020 e 4315/2020) .
Cass. Sez. U, 4315/2020
Cass. 18348/2017
Cass. 1343/2019
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Testo completo

5/06/2024 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20391/2019 R.G. proposto da : RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA' PER AZIONI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARIA CRISTINA 8, presso lo studio dell’avvocato ALBERTELLI FRANCESCO (LBRFNC63T25H501D) che lo rappresenta e difende -ricorrente, controricorrente al ricorso incidentale- contro IMPRESA SPA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI PORTA PINCIANA 4, presso lo studio d e ll'avvocato SANTARONI MARIO (SNTMRA45P14E329Q), che lorappresenta e difende -controricorrente, ricorrente incidentale- avverso il DECRETO del TRIBUNALE di ROMA n. 2514 /201 9 depositatoil 28/05/2019 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/06/2024 dal Consigliere PAOLA VELLA.

FATTI DI CAUSA 1. –Con il decreto indicato in epigrafe il Tribunale di Roma ha accolto parzialmente l’opposizione ex art. 98 l.fall. allo stato passivo di Impresa s.p.a. in Amministrazione straordinaria (di seguito Impresa) proposta da Rete Ferroviaria Italiana Società per Azioni (di seguito RFI) contro la mancata ammissione dei crediti insinuati a titolo di risoluzione e risarcimento dei danni d erivanti dall’inadempimento dell’appalto di opere pubbliche affidate da quest’ultima alla prima, ammettendo al chirografo , all’esito di c.t.u., la sola somma di euro 616.761,07 (derivante dalla convenzione n. 123/2002)e non anche gli ulteriori crediti insinuati in base alle ulteriori convenzion i n. 53/2002 e n. 58/2003 , quest’ultima oggetto di un contenzioso già pendente in sede ordinaria ove , dopo l’apertura dell’Amministrazione straordinaria dell’appaltatrice, era subentrato il Commissario giudiziale e in cui erano state espletate prove poi utilizzate in sede fallimentare ai fini della decisionedell’opposizione. 2.

– Avverso detta pronuncia RFI ha proposto ricorso per cassazione in due motivi . Impresa in AS ha resistito con controricorso e proposto a sua volta ricorso incidentale in due mezzi, cui RFI ha replicato con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 2.1. – Il primo motivo del ricorso principale denunzia «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 98, 99 L.F., 323, 345, 183 c.p.c. e 1223 cod. civ. Vizio ex art. 360 c.p.c. n. 3 e n. 5 nonché ex art. 360 c.p.c. n. 4» e si protrae da pag. 17 a pag. 75. 2.2.

– Il secondo lamenta « Violazione o falsa applicazione degli artt. 98 e 99 L.F., 323, 345, 183 c.p.c. e 1223 cod.civ. Vizio ex art. 360 c.p.c. n. 3 e n. 5»e si sviluppa da pag. 75 a pag.

88. Entrambi aggrediscono le statuizioni con le quali il tribunale ha accertato la totale eterogeneità (sia per ammontare che per causale) dei crediti azionati – in violazione del principio di immutabilità della domanda nel giudizio di opposizione ex art. 99 l. fall.– nonché la genericità e lacunosità delle richieste risarcitorie . 3. –Il ricorso principale è inammissibil e . 3.1. –In primo luogo, esso difetta gravemente di sinteticità e chiarezza, requisiti imprescindibili per il corretto esercizio della funzione giurisdizionale di legittimità (Cass.

Sez. U, 37552/2021; cfr. Cass. 8425/2020, 3612/2022, 8117/2022, 2320/2023, 1352/2024; v. anche C orte E du 28 ottobre 2021, Succi ed altri c/Italia), poiché affastella le argomentazioni originate da l contenzioso inter partes in un testo di quasi cento pagine , appesantito da continue interpolazioni (riproduzioni di precedenti difese,note conclusive, tabelle, osservazioni del c.t.u. e del c.t.p.) , secondo la discutibile tecnica redazionale del cd. “assemblaggio”, in luogo di individuare in modo chiaro e sintetico le singole questioni da sottoporre al vaglio di questa Corte (Cass.

Sez. U, 32415/2021, 10313/2006; Cass. 7345/2023, 17470/2018, 195/2016). 3.2. – Inoltre, p er come congegnati , i due m ezzi in cui il ricorso si articola costituiscono l’ipostasi dei motivi detti “misti” , in quanto contenenti una miscellanea inestricabile di vizi eterogene i (errores in iudicando e in procedendo , vizi m otivazionali) , che questa Corteha ritenuto, in innumerevoli precedenti, inammissibili , poiché finiscono per riversa re impropriamente sul giudice di legittimità il compito di individuare ed isolare, all'interno del motivo, le singole censure riconducibili ai rispettivi parametri di cui all’art. 360, nn. 3), 4) e 5) c.p.c., in violazione del principio di tassatività e specificità dei mezzi di ricorso per cassazione ( ex plurimisCass. 7340/2023, 23995/2022, 10974/2021 , 15834/2020, 16756/2019, 26790/2018, 27458/2017, 19133/2016). 3.3.

–Il ricorso per cassazione dev’essere infatti articolato in specifiche censure, riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad uno dei cinque motivi di impugnazione previsti dall'art. 360, comma 1 c.p.c., sicché, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di uno dei predetti motivi, è indispensabile che le censure individuino con chiarezza i vizi prospettati, tra quelli inquadrabili nella tassativa griglia normativa (Cass. Sez. U, 32415/2021; conf. ex multis Cass.7345/2023, 17470/2018). 3.4.

–Peraltro, appare incongruo anche da un punto di vista logico prospettare una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quelli della violazione di norme di diritto, sostanziali e processuali (che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma) e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; pertanto, ove la violazione di legge sia mediata dalla denuncia di omessa considerazione di un fatto decisivo e controverso, si versa piuttosto nell’ipotesi di denuncia della erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, che attiene al merito e non è sindacabile in sede di legittimità (Cass.

Sez. U, 10313/2006; Cass. 640/2019, 24155/2017, 195/2016, 26110/2015, 8315/2013, 16698/2010). 4. – Dalla inammissibilità del ricorso principale discende l’inefficacia ex art. 334, comma 2, c.p.c. del ricorso incidentale, che denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. (per mancanza di prova delle voci di danno riconosciute dal tribunale) e dell’art. 195 c.p.c. (per nullità della c.t.u. a causa della “generica confutazione” delle osservazioni del c.t.p. della procedura). 4.1. –Il ricorso incidentale è infatti tardivo. 4.2.

– Invero, il ricorrente principale ha espressamente dichiaratoe documentato che il decreto oggetto di impugna zione in questa sede è stato comunicato dalla cancelleria, ai sensi dell’art.99, comma 12, l.fall., in data 28/05/2019. In assenza di diverse indicazioni e allegazioni da parte del ricorrente incidentale, si deve allora presumere ( com’è verosimile in assenza di disguidi nell’operato della cancelleria) che il decreto sia stato ritualmente comunicato in pari data ad entrambe le parti. Di qui, appunto, la tardività del ricorso incidentale per gli effetti di cui all’art. 334, comma 2, c.p.c., in quanto notificato solo in data 05/08/2019, oltre il termine perentorio di trenta giorni prescritto dallo stesso art. 99, comma 12, l.fall. per la proposizione del ricorso per cassazione.

Va invero affermato il seguente principio di diritto: “ In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, la tardività del ricorso incidentale, ai fini della sua inefficacia ai sensi dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ., può essere apprezzata in relazione alla data di comunicazione del decreto a cura della cancelleria, ai sensi dell’art. 99, comma 12, l.fall., indicata dal ricorrente principale, poiché, in assenza di diverse allegazioni del ricorrente incidentale, si deve presumere che il decreto sia stato comunicato alle parti in pari data.” 5.

– Segue, in conclusione, la declaratoria di inammissibilità del ricorso principale e di inefficacia del ricorso incidentale, con compensazione delle spese tra le parti. 6. – Sussistono solo per il ricorso principal e i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione proposta, se dovuto, a norma del comma 1 - bis del l’art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 115/02( Cass. Sez. U, 20867/2020 e 4315/2020) . 7.– Diversamente , il controricorrente il cui ricorso incidentale tardivo sia dichiarato inefficace a causa della inammissibilità del ricorso principale non può essere condannato al pagamento del doppio del contributo unificato, trattandosi di sanzione conseguente alle sole declaratorie di infondatezza, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione(Cass. 18348/2017, 1343/2019).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso principale. Dichiara inefficace il ricorso incidentale. Compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del solo ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello pre