Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, a sports association, challenged a lower court ruling against the City of Bologna but remained silent after the deadline passed. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to treat the silence as a waiver and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Silence by the appellant after the 40-day period for requesting a decision constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 4780/2024 R.G. proposto da: ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA MASTER SPORT, elettivamente domiciliata in BOLOGNA PIAZZA TRENTO E TRIESTE 4, presso lo studio dell’avvocato PIERPASQUALE ANTONIO MARIA MONEA (MNOPPS68B26H224L) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro COMUNE DI BOLOGNA, elettivamente domiciliato in BOLOGNA VIA URBANA 5-3, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLA TRENTINI (TRNNNL60S57A944W) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato NADIA ZANONI (ZNNNDA66H47F205C) -controricorrente- avverso la sentenza n. 1538/2023 emessa da CORTE D'APPELLO BOLOGNA il 13.7.2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.940,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 16/07/2024 Il Cons