Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to respond to court's proposal within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against the Second Instance judgment extinguished because the appellant failed to respond to the court's proposal for settlement within the statutory 40-day period. The appellant, representing a gas company, did not request a decision on the proposal, leading the court to deem the appeal withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure. Consequently, the judgment was declared extinct, and the appellant was ordered to pay the opposing party's litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to the court's proposal for settlement within forty days constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 14182/2023 R.G.proposto da: COMUNE DI TERNI, elettivamente domiciliato in TERNI PIAZZA RIDOLFI N. 1, presso lo studio dell’avvocato PAOLO GENNARI (GNNPLA65M22D969H) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro 2I RETE GAS SPA, elettivamente domiciliato in PERUGIA VIA CESARE CAPORALI 19, presso lo studio dell’avvocato VALERIO LIBRATTI (LBRVLR80E11G478V) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la sentenza n. 279/2023 emessa da CORTE D'APPELLO PERUGIA il 17.4.2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.160,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 16/07/2024 Il Consiglie