Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, a cultural association, challenged a lower court ruling against the Sicilian Regional Tourism Department but remained silent after the deadline expired. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to treat the silence as a renunciation and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Silence by the appellant after the 40-day period for requesting a decision constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the respondent.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 18248/2022 R.G. proposto da: ASSOCIAZIONE CULTURALE WOODSTOCK, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato EMILIO SALVATORE CASTORINA (CSTMSL63L29C351B) -ricorrente- contro ASSESSORATO REGIONALE TURISMO SPORT SPETTACOLO REGIONE SICILIANA , domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende - controricorrente- avverso la sentenza n. 21/2022 emessa da CORTE D'APPELLO PALERMO il 11.1.2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti ed anche all’Avvocatura Generale dello Stato per l’Assessorato controricorrente;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, oltre alle spese prenotate a debito come per legge. Così deciso in Roma,il 16/07/2024 I