Decreto — n. 19705/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAeguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 4973/2021 R.G. proposto da: AIAS SEZIONE NOLA ONLUS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIUSEPPE MANGILI N 29, presso lo studio dell’avvocato FERRUCCIO MARIA DE LORENZO (DLRFRC71H14F839E) rappresentato e difeso dall'avvocato PATRIZIA KIVEL MAZUY (KVLPRZ57R61F839B) -ricorrente- contro ASL NAPOLI 3 SUD, elettivamente domiciliata in Roma , via Poli 29 presso la Sede di rappresentanza della Regione Campania e rappresentata e difesa dall’avv.EDUARDO MARTUCCI (MRTDRD61C07F839T) - controricorrente- avverso la sentenza n. 2561/2020 emessa da CORTE D'APPELLO NAPOLI il 10.7.2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 19705/2024 — snciv · Corte di Cassazione: 4973/2021 R.G. proposto da: AIAS SEZIONE NOLA ONLUS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIUSEPPE MANGILI N 29, presso lo studio dell’avvocato FERRUCCIO MARIA DE LORENZO (DLRFRC71H14F839E) rappresentato e difeso dall'avvocato PATRIZIA KIVEL MAZUY (KVLPRZ57R61F839B) -ricorrente- contro ASL NAPOLI 3 SUD, elettivamente domiciliata in Roma , via Poli 29 presso la Sede di rappresentanza della Regione Campania e rappresentata e difesa dall’avv.EDUARDO MARTUCCI (MRTDRD61C07F839T) - controricorrente- avverso la sentenza n. 2561/2020 emessa da CORTE D'APPELLO NAPOLI il 10.7.2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 4973/2021 R.G. proposto da: AIAS SEZIONE NOLA ONLUS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIUSEPPE MANGILI N 29, presso lo studio dell’avvocato FERRUCCIO MARIA DE LORENZO (DLRFRC71H14F839E) rappresentato e difeso dall'avvocato PATRIZIA KIVEL MAZUY (KVLPRZ57R61F839B) -ricorrente- contro ASL NAPOLI 3 SUD, elettivamente domiciliata in Roma , via Poli 29 presso la Sede di rappresentanza della Regione Campania e rappresentata e difesa dall’avv.EDUARDO MARTUCCI (MRTDRD61C07F839T) - controricorrente- avverso la sentenza n. 2561/2020 emessa da CORTE D'APPELLO NAPOLI il 10.7.2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.205,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 16/07/2024 Il