Decreto — n. 19673/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sul ricorso iscritto al n.74/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, elettivamente domiciliato in PALERMO VIA F.SCO PAOLO DI BLASI, presso lo studio dell’avvocato ESPOSITO MARIA (SPSMRA58H67G273P) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro FALLIMENTO HESSIAN S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in palermo viale croce rossa 81, presso lo studio dell’avvocato ALBERGHINA MARCELLA (LBRMCL80E46G273J) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro CURATELA FALLIMENTO HESSIAN S.R.L.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 19673/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, elettivamente domiciliato in PALERMO VIA F.SCO PAOLO DI BLASI, presso lo studio dell’avvocato ESPOSITO MARIA (SPSMRA58H67G273P) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro FALLIMENTO HESSIAN S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in palermo viale croce rossa 81, presso lo studio dell’avvocato ALBERGHINA MARCELLA (LBRMCL80E46G273J) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro CURATELA FALLIMENTO HESSIAN S.R.L.
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.74/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, elettivamente domiciliato in PALERMO VIA F.SCO PAOLO DI BLASI, presso lo studio dell’avvocato ESPOSITO MARIA (SPSMRA58H67G273P) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro FALLIMENTO HESSIAN S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in palermo viale croce rossa 81, presso lo studio dell’avvocato ALBERGHINA MARCELLA (LBRMCL80E46G273J) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro CURATELA FALLIMENTO HESSIAN S.R.L.
IN LIQUIDAZIONE -intimato- avverso DECRETO di TRIBUNALE PALERMO in n.6732/2021 depositatoil 16/11/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di