Ordinanza — n. 19658/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ricorso presentato dinanzi al tribunale di Bologna il 30/5/2013 Patrizia Ciannamea evidenziava di essere portatrice di un assegno bancario dell’importo di euro 30.000,00, emesso in suo favore il 26/2/2007 da Bruno Conti , posto all’incasso e protestato per mancanza di fondi in data 1/3/2007. Precisava che l’emittente era deceduto il 27/2/2007, quindi il giorno successivo all’emissione dell’assegno, lasciando quali eredi la moglie Luisa Polastri ed i figli Patrizia Contie Fabrizio Conti. Tale titolo, benché non più utilizzabile quale titolo esecutivo, consentiva però il ricorso alla procedura monitoria, sicché chiedeva ed otteneva l’emissione del decreto ingiuntivo.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 214 c.p, art. 1988 c.c, art. 112 c.p, art. 96 c.p, art. 88 c.p; Ordinanza — n. 19658/2024 — snciv · Corte di Cassazione: posto in essere un palese vizio di extrapetizione con la violazione dell’art. 112 c.p.c. in ordine alla questione dell’insussistenza del rapporto obbligatorio sottostante tra Bruno Conti e Patrizia Ciannamea non eccepita in sede di opposizione a decreto ingiuntivo dalla controparte, che aveva avanzato deduzioni unicamente in relazione alla genuinità della sottoscrizione dell’assegno da parte di Bruno Conti.
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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 1201/2021 r.g. proposto da: CIANNAMEA PATRIZIA, rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. Mattia Finarelli, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Raffaele Porpora in Roma, via della Giuliana, n. 74, che chiede di ricevere le comunicazioni e le notificazioni all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato -ricorrente- contro POLASTRI LUISA E CONTI FABRIZIO -intimati- avverso la ordinanza della Corte di appello di Bologna n. 2882 /2020, depositata in data 28ottobre 2020; 2RG n. 1201/2021 Cos. Est. Luigi D’Orazio udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/7/2024 dal Consigliere dott. Luigi D’Orazio; RILEVATO CHE:
1. Con ricorso presentato dinanzi al tribunale di Bologna il 30/5/2013 Patrizia Ciannamea evidenziava di essere portatrice di un assegno bancario dell’importo di euro 30.000,00, emesso in suo favore il 26/2/2007 da Bruno Conti , posto all’incasso e protestato per mancanza di fondi in data 1/3/2007. Precisava che l’emittente era deceduto il 27/2/2007, quindi il giorno successivo all’emissione dell’assegno, lasciando quali eredi la moglie Luisa Polastri ed i figli Patrizia Contie Fabrizio Conti. Tale titolo, benché non più utilizzabile quale titolo esecutivo, consentiva però il ricorso alla procedura monitoria, sicché chiedeva ed otteneva l’emissione del decreto ingiuntivo.
2. Proponevano opposizione Luisa Polastri e Fabrizio Conti, deducendo che il 26/2/2007 Bruno Conti era stato colto da malore presso la biblioteca comunale di Casalecchio di Reno, dopo aver avvisato telefonicamente la moglie che non sarebbe rientrato per il pranzo a causa di un impegno (era poi deceduto nella notte). Al momento della restituzione degli effetti personali, Luisa Polastri aveva rinvenuto un foglio nel quale era scritto, per mano di Patrizia Ciannamea, di avere ricevuto da Conti la somma di euro 30.000,00 in ottemperanza ad accordi conclusi in data 26/1/2007.
Tale quietanza risultava sottoscritta dalla Ciannamea. Quest’ultima, contattata, aveva dichiarato di aver prestato euro 30.000,00 a Bruno Conti, poiché questi intendeva acquistare con tale somma un appartamento al mare da intestare al nipote Mattia. Gli opponenti, dunque, disconoscevano la firma apposta sull’assegno ex art. 214 c.p.c. ed eccepivano, comunque, in 3RG n. 1201/2021 Cos. Est. Luigi D’Orazio subordine, in considerazione della quietanza rilasciata dalla Ciannamea, la compensazione tra le somme indicate.
3. Si costituiva Patrizia Ciannamea presentando istanza di verificazione e contestando la dedotta compensazione, affermando che la quietanza era stata rilasciata al momento della consegna dell’assegno da parte di Bruno Conti. Peraltro, l’assegno bancario aveva valore di promessa di pagamento ai sensi dell’art. 1988 c.c., comportando la presunzione iuris tantum dell’esistenza del rapporto contrattuale giustificativo dell’emissione del titolo.
4. Il tribunale di Bologna, dopo l’espletamento della CTU grafologica, con cui veniva accertata l’autenticità della firma di Bruno Conti apposta sull’assegno, accoglieva l’opposizione e revocava il decreto ingiuntivo, compensando tra le parti le spese di lite, ad eccezione di quelle di CTU, che invece poneva per intero a carico degli opponenti. In motivazione il tribunale rilevava che gli opponenti avessero provato la mancanza di causa dell’assegno:a) «l’assegno opera fra le parti originarie del rapporto», sicché non vi erano limitazioni alla opponibilità di eccezioni da parte degli eredi;
b) l’assegno aveva pur sempre valore di promessa di pagamento;
c) vi era una «singolare distanza temporale fra il momento di emissione dell’assegno e quello della richiesta di decreto ingiuntivo»;
d) l’assegno era sfornito di provvista «che escludeva ragionevolmente ogni rapporto sottostante»;
e) la assoluta inverosimiglianza della versione resa da Ciannamea sotto un profilo intrinseco, poiché la stessa eBruno Conti si conoscevano superficialmente;
f) il messaggio SMS proveniente dall’utenza cellulare in uso alla Ciannamea proprio la mattina del 26/2/2007, non coerente con le vicende patrimoniali dedotte;
g) l’interrogatorio libero della Ciannamea la quale aveva affermato che, 4RG n. 1201/2021 Cos. Est. Luigi D’Orazio essendo il figlio «senza mangiare da giorni» intendeva chiedere un aiuto al Conti per trovare una sistemazione;
h) la credibilità della versione di parte opponente, per cui Bruno Conti aveva detto in famiglia di avere un incontro di lavoro, senza mai menzionare Ciannamea;
i) la assoluta incertezza in ordine al contenuto del documento scritto prodotto dagli opponenti, rinvenuto tra gli effetti personali di Bruno Conti e a firma Ciannamea;
l) la non veridicità delle affermazioni dell’opposta, che aveva riferito che l’assegno era stato versato a titolo di acconto per l’acquisto dell’usufrutto di un appartamento che Contivoleva utilizzare con la propria amante;
m) la testimonianza del notaio Azzani il quale aveva negato che fosse stato fissato alcun appuntamento e persino di conoscere il Conti;
n) il mancato rinvenimento dei documenti che Ciannamea aveva affermato di aver consegnato al Conti perché l i portasse al notaio Azzani tra gli effetti personali restituiti ai familiar i ;
o) la totale assenza di credibilità complessiva della versione resa dalla parte Ciannamea. Tali presunzioni inducevano ad escludere la presenza di qualsivoglia causa. Tra l’altro, l’unica causa, inverosimile, emessa nel processo, costituita dalla promessa di acquisto di un diritto di usufrutto di un immobile, risultava affetta da nullità per mancanza della necessaria forma scritta.
5. Avverso tale sentenza proponeva appello la Ciannamea per avere il primo giudice:1) erroneamente valutato le prove testimoniali;
2) erroneamente valutato gli elementi indiziari - presuntivi posti come base della sentenza; 3-4) omesso di considerare la totale assenza di prove documentali e testimoniali da parte degli opponenti ed omesso di considerare la documentazione prodotta da Patrizia Ciannamea;
5) omesso di considerare le univoche risultanze della CTU grafologica espletata; 6) 5RG n. 1201/2021 Cos. Est. Luigi D’Orazio erroneamente interpretato e valutato i presupposti di fatto e di diritto;
7) posto in essere un palese vizio di extrapetizione con la violazione dell’art. 112 c.p.c. in ordine alla questione dell’insussistenza del rapporto obbligatorio sottostante tra Bruno Conti e Patrizia Ciannamea non eccepita in sede di opposizione a decreto ingiuntivo dalla controparte, che aveva avanzato deduzioni unicamente in relazione alla genuinità della sottoscrizione dell’assegno da parte di Bruno Conti.
6. La Corte d’appello con sentenza n. 2882/2020, depositata il 28/10/2020, rigettava l’appello. La Corte territoriale in motivazione evidenziava che, anche in presenza di una promessa di pagamento o di una ricognizione di debito, viene meno ogni effetto vincolante qualora si accerti giudizialmente che il rapporto è inesistente, invalido o si è estinto. Nel caso di specie gli opponenti, diversamente da quanto dedotto dall’appellante con l’ultimo motivo di gravame, oltre a contestare la genuinità della sottoscrizione dell’assegno da parte di Bruno Conti, avevano negato l’esistenza di un qualsiasi rapporto giuridico tra Patrizia Ciannamea e il loro dante causa atto a giustificare l’emissione del titolo.
Peraltro, il conto corrente sul quale l’assegno era stato tratto era privo di provvista. A nulla rilevava che la CTU grafologica espletata nel corso del giudizio di prime cure avesse accertato l’autenticità della firma di Bruno Contiapposta sull’assegno, in quanto gli opponenti, preso atto delle risultanze dell’accertamento peritale, «non hanno insistito ulteriormente sul punto, pur continuando a sostenere l’assenza di una causa giustifica attrice dell’emissione del titolo». D’altra parte, l’opposta, pur non essendovi tenuta, aveva indicato il rapporto causale sottostante, allegando che tra le parti era 6RG n. 1201/2021 Cos.
Est. Luigi D’Orazio intervenuto «una promessa di acquisto avente ad oggetto un diritto di usufrutto di un immobile e che Bruno Conti, quale promittente acquirente, aveva versato l’assegno in questione a titolo di caparra». In motivazione si riportava anche quanto dichiarato dalla Ciannamea nel corso dell’interrogatorio libero («spiego ora le ragioni dell’assegno. Io ero proprietaria di un usufrutto. La nuda proprietà era di Regoli Mario, avevamo comprato insieme il Regoli ed io; la ragione fu fatta (per evitare che io fossi aggredita per i problemi di mio figlio).
Il signor Contivoleva acquistare questo usufrutto, poiché voleva usufruire di questo appartamento. Il Conti frequentava altra persona, un amante, signora di cui ignoro il nome. La figlia del Conti -a quanto lui mi disse - aveva tentato di f a r smettere al Conti questa relazione. La amante del Conti lavorava presso lo stesso negozio della figlia del Conti, al punto che erano andati da Forum […] il giorno in cui mi diede l’assegno, lui aveva tutti i titoli di acquisto. Io gli diedi i miei documenti; avevo prenotato per il pomeriggio, presso il notaio Azzani.
Ciò avvenne in un bar di Casalecchio, verso le 11:50»). Tale contratto però non era stato rinvenuto tra gli effetti personali di Bruno Conti restituiti dall’ospedale familiare in occasione del decesso seguito al grave malore che aveva accolto il Conti il giorno stesso dell’incontro con Ciannamea. Il notaio aveva smentito che Conti avesse preso un appuntamento per la stipula, e anzi aveva negato di conoscerlo. I nuovi documenti depositati dalla difesa della Ciannamea in sede di giudizio di prime cure erano tardivi. La difesa dell’appellante - prosegue la Corte territoriale - «si affanna ad allegare ulteriori fantasiose e indimostrate circostanze, sostanzialmente prive di riscontro.
Era, dunque , inesistente la allegata causa giustifi ca trice dell’emissione dell’assegno. 7RG n. 1201/2021 Cos. Est. Luigi D’Orazio Il giudice d’appello, poi, affermavain motivazione che «l’appello va perciò respinto e l’appellante va condannata rifondere agli appellati le spese di lite del grado», precisando che «non può essere invece emessa la condanna al pagamento delle spese di primo grado, che il tribunale ha compensato, non essendo stato proposto al riguardo appello incidentale». Ricorrevano però i presupposti «per la condanna d’ufficio dell’appellante ex art. 96, 3º comma, c.p .c.
», essendo tale strumento volto «alla repressione dell’abuso dello strumento processuale». Per la Corte territoriale, ai fini dell’applicazione dell’ art. 96, 3º comma, c.p.c., rilevava «quale elemento costitutivo della fattispecie, una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del processo”, quale l’avere agito resistito pretestuosamente […] così determinando uno sviamento del sistema giurisdizionale dai suoi fini istituzionali ed un ingiustificato aumento del contenzioso che ostacolano la ragionevole durata dei processi pendenti e il corretto impiego delle risorse necessarie per il buon andamento della giurisdizione».
Tale sanzione riguardava coloro che avevano «proposto domande od eccezioni o formulato difese macroscopicamente inammissibili o manifestamente infondate, vuoi sotto il profilo giuridico[…] vuoi sotto il profilo fattuale». Nel caso di specie - precisava la Corte territoriale - doveva ritenersi che «alla luce della evidente falsità della versione fornita dall’odierno appellante al fine di giustificare il possesso dell’assegno, risultante non soltanto dalla sua intrinseca contraddittorietà, ma altresì dalla testimonianza del notaio Azzani, che la ha smentita, e dal mancato rinvenimento del contratto preliminare asseritamente sottoscritto dalle parti tra gli effetti personali di Bruno Conti» 8RG n. 1201/2021 Cos.
Est. Luigi D’Orazio risultava che l’appellante aveva abusato dello strumento processuale «proponendo un appello con il quale ha riproposto una ricostruzione dei fatti confliggente con quanto emerso nel corso del giudizio».
7. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Patrizia Ciannamea, depositando anche memoria scritta.
8. Sono rimasti intimati Luisa Polastri e Fabrizio Conti. CONSIDERATO CHE:
1. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente deduce la «violazione/falsaapplicazione di norme di diritto, in riferimento agli articoli 91,92 c.p.c.. Ingiusta condanna alle spese di lite in grado di appello in capo a Patrizia Ciannamea». Il tribunale di Bologna aveva rigettato le domande della ricorrente sulla base di mere presunzioni. Era comunque la controparte ad essere giudizialmente onerata dell’allegazione circa la mancanza di un valido rapporto sottostante tra Ciannamea e Conti. La Corte d’appello aveva «aggravato di molto la posizione di Patrizia Ciannamea sostenendo che la sua versione dei fatti era affetta da “falsità”».
Per la ricorrente «[T]ale apodittico ed illogico addebito» era andato «ad incidere in modo radicale sulla determinazione delle spese di lite e sulla condanna ex art. 96 c.p.c.»; ma era «palesemente contrario ad ogni risultanza del processo» e non teneva conto «della CTU espletata, favorevole alla versione della Ciannamea». Il tribunale aveva compensato le spese di lite, trattandosi di «caso eccezionale». Il giudice d’appello, quindi, sarebbe incorso in un grave ed evidente difetto di motivazione quanto alla condanna alle spese di lite «non avendo tenuto in alcun conto la natura particolare della causa e gli esiti». 9RG n. 1201/2021 Cos.
Est. Luigi D’Orazio Tra l’altro, era incorsa in errore la Corteterritoriale in quanto gli appellati avevano presentato domanda di condanna della Ciannamea al pagamento delle spese processuali del primo grado, ma tale domanda era stata rigettata dal giudice d’appello «in quanto i medesimi appellati non avevano proposto a tal fine appello incidentale». Sussistevano, allora, le ragioni per disporre una compensazione, almeno parziale, delle spese processuali.
2. Il motivo è infondato. 2.1. L’appello articolato dalla Ciannamea è stato ritenuto infondato dalla Corte d’appello di Bologna che, tra l’altro , ha fatto riferimento alla «evidente falsità della versione fornita dall’odierno appellante al fine di giustificare il possesso dell’assegno». Il giudice d’appello, dunque, ha fatto congrua applicazione del principio della soccombenza, ponendo a carico dell’appellante le spese del giudizio del gravame, definito con esito sfavorevole per la Ciannamea. Per questa Corte, infatti, i n materia di procedimento civile, il sindacato di legittimità sulle pronunzie dei giudici del merito è diretto solamente ad evitare che possa risultare violato il principio secondo cui esse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, essendo del tutto discrezionale la valutazione di totale o parziale compensazione per giusti motivi, la cui insussistenza il giudice del merito non è tenuto a motivare (Cass . , sez. 6 - 3, 26/11/2020, n. 26912; Cass., sez. 3, 13/9/2019, n. 22868).
3. Con il secondomotivo di impugnazione la ricorrente lamenta la «violazione/falsa applicazione di norma di diritto, in riferimento all’art. 96 c.p.c. – Ingiusta ed immotivata condanna in capo all’odierna ricorrente». 10RG n. 1201/2021 Cos. Est. Luigi D’Orazio La Corte territoriale ha concluso nel senso che Patrizia Ciannamea avrebbe commesso un “abuso del processo”. Tale addebito sarebbe però totalmente contrario alle risultanze del processo di primo grado. In realtà, correttamente il tribunale di prime cure aveva considerato e definito la vicenda come «incerta e labirintica», tanto che la CTU espletata aveva dimostrato l’autenticità della firma di Bruno Contisull’assegno in contestazione.
Non sussiste, allora, alcuna falsità nelle domande della Ciannamea. L’abuso del processo, peraltro, non poteva consistere nella circostanza che l’appellante avesse fornito una versione inattendibile, non riuscendo a provare la sussistenza del suo credito. Del resto la documentazione concernente il credito, alla morte di Bruno Conti, era rimasta nella disponibilità dei suoi eredi. La deposizione del notaio non poteva essere intesa nel senso di considerare falsa la versione della Ciannamea. Il notaio aveva solo riferito che non gli risultava che fosse stato fissato un appuntamento presso il suo studio per dare corso alle pratiche del contratto preliminare tra Patrizia Ciannamea e Bruno Conti, ma ciò non escludeva in assoluto la sussistenza di una volontà negoziale di entrambi.
Tanto più che la Ciannamea era in possesso di un assegno valido di Bruno Conti. L’inattendibilità di una versione non era certo sinonimo di falsità. Tra l’altro l’appello aveva anche superato l’ostacolo di inammissibilità di cui agli articoli 342 e 348-bisc.p.c.
4. Il motivo è infondato. 4.1. Per questa Corte, infatti,la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché 11RG n. 1201/2021 Cos. Est. Luigi D’Orazio interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte.
Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo allaparte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione(Cass.
Sez.U., 13/9/2018, n. 22405; anche Cass., sez. 6-3, 18/11/2019, n. 29812). 4.2.Si è ulteriormente chiarito che la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale; la sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente(Cass., sez.
L, 15/2/2021, n. 3830; anche Cass., Sez.U., 16/9/2021, n. 25041; Cass., sez. 6-2, 24/9/2020, n. 20018). 12RG n. 1201/2021 Cos. Est. Luigi D’Orazio 4.3.Del resto,la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. richiede un accertamento – da effettuarsi caso per caso e in base al parametro indefettibile della correttezza, distinto da quella della lealtà – dell'esercizio ad opera della parte soccombente delle sue prerogative processuali in modo abusivo, cioè senza tener conto degli interessi confliggenti in gioco, sacrificandoli ingiustificatamente o sproporzionatamente in relazione all'utilità effettivamente conseguibile, da desumersi in termini oggettivi dagliatti del processo o dalle condotte processuali e senza che il giudizio sulla antigiuridicità della condotta processuale possa farsi derivare automaticamente dal rigetto della domanda o dalla inammissibilità o dall'infondatezza della impugnazione (Cass., sez. 3, 30/9/2021, n. 26545; anche Cass., Sez.U., 28/10/2022, n. 32001). 4.4.
L’accertamento della responsabilità aggravata, che ricorre quando la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con malafede o colpa grave, rientra nei compiti del giudice del merito e non è censurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato (Cass., sez. 6-2, 4/3/2022, n. 7222).
5. Nella specie, il giudice di merito ha congruamente motivato le ragioni poste alla basedell’applicazione dell’art. 96, 3º comma, c.p.c. In particolare, ha ravvisato nei motivi articolati con l’atto di appello una forma di “abuso del processo”, facendo riferimento alla responsabilità della Ciannamea per aver formulato domande «manifestamente infondate», connotate addirittura da «falsità». Si legge, infatti in motivazione che vi era «l’evidente falsità della versione fornita dall’odierno appellante al fine di giustificare il possesso dell’assegno, risultante non soltanto dalla sua intrinseca contraddittorietà, ma altresì dalla testimonianza del notaio Azzzani, che la ha smentita, e dal mancato rinvenimento del contratto 13RG n. 1201/2021 Cos.
Est. Luigi D’Orazio preliminare asseritamente sottoscritto dalle parti tra gli effetti personali di Bruno Conti». Pertanto, con giudizio congruo ed adeguatamente motivato, il giudice d’appello ha ritenuto che l’appellante «abbia abusato dello strumento processuale, proponendo un appello con il quale ha riproposto una ricostruzione dei fatti confliggente con quanto emerso nel corso del giudizio».
6. Non si provvede sulle spese del giudizio di cassazione, in assenza di attività difensiva da part