Cassation Court corrects its own order to add lawyer fee deductions for antistatary counsel via material error procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation granted an order to correct a previous decision regarding the omission of lawyer fee deductions. The petitioner argued the original order contained a material error by failing to list the antistatary lawyers despite their declaration. The court ruled that such requests must be handled through the material error correction procedure rather than ordinary appeals to ensure procedural efficiency.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 287, 288, 391-bis c.p.c.; In cases of omitted pronouncement on lawyer fee deductions, the available remedy is the material error correction procedure, not ordinary appeals, to guarantee the reasonable duration of proceedings and the purpose of the antistatary lawyer.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA Sull’istanza iscrittaal n. 2164/2023 R.G. propost a da : COSTRUZIONI GENERALI SRL, elettivamente domiciliata in BARI VIA PRINCIPE AMEDEO, 190 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato GARGANO NICOLA (GRGNCL81C19A662T) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato LACIRIGNOLA VALERIO (LCRVLR78S18H096P) -istante- contro MINISTERO ECONOMIA FINANZE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -intimato - avverso l’ ORDINANZA d ella CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMAn. 726/2023 depositata i l 12/01/2023 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/07/2024 dal Consigliere ANDREA FIDANZIA. RILEVATO - che la Costruzioni Generali s.r.l. ha chiesto la correzione del dispositivo dell’ordinanza n. 726/2023 del 12.1.2023, pronunciata dalla I Sezione Civile di questa Corte; - che, in particolare, è stato evidenziato dall’istante che il predetto dispositivo è affetto da errore materiale atteso che non contiene la distrazione delle spese processuali al difensore nonostante che lo stesso si fosse dichiarato antistatario; - che tale istanza è fondata, essendo la dichiarazione del legale contenuta sia nel controricorso che nella memoria ex art. 380 bis1. c.p.c; - che, infatti, questa Corte (vedi Cass.
S.U. n. 16037/2010; conf. Cass. n. 12962/2012) ha già enunciato il principio di diritto secondo cui “In caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, secondo comma, cod. proc. civ. - che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese - consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di Cassazione”; che, pertanto, deve provvedersi alla correzione del dedotto errore materiale nei termini di cui in dispositivo;
P.Q.M.
Corregge il dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n. 726/2023 del 12.1.2023, aggiungendo, dopo le parole “accessori di legge”, alla fine del 4° ed ultimo rigo, le seguenti parole: ”da distrarsi in favore degli avvocati Nicola Gargano e Valerio Lacirignola, dichiaratisi antistatari”. Così deciso in Roma in data 10.7.2024 nella camera di consiglio della prima se