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Ordinanza — n. 19536/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal against hospital's payment imputation in pharmaceutical reimbursement contracts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19536/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court rejected the Hospital's appeal against a lower court ruling that ordered it to pay a pharmacy €41,738.77. The Hospital argued it had already paid off the debt using specific payment mandates, but the Court of Appeal found the relationship between the pharmacy and the Health Service was a single continuous contract. Consequently, the Court held that partial payments made by the Hospital could not be unilaterally imputed to capital without the pharmacy's consent, as the pharmacy had consistently objected to such imputations in its accounting records.

Regesto Legislator

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Art. 1193 comma 1° c.c.; Art. 1194 comma 2° c.c.: In a continuous pharmaceutical reimbursement relationship, partial payments by the debtor cannot be imputed to capital without the creditor's consent, as they constitute partial fulfillments of a single unitary obligation.

Parole chiave

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pharmaceutical reimbursement continuous contract imputation of payments capital and interest partial performance creditor consent health service payments termine di pagamento

Disposizioni normative citate

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Art. 1193 comma 1° c.c.
Ne consegue l’applicabilità dei criteri di imputazione di pagamento previsti dall’art. 1193, comma 1, c.c..
Art. 1194 comma 2° c.c.
Lamenta l’azienda ricorrente che il giudice d’appello, partendo dall’erroneo presupposto della riconducibilità del servizio di erogazione dei farmaci ad un unico rapporto tra ASL e farmacia, ha ritenuto applicabile l’art. 1194, comma 2, c.c.
Art. 8 comma 4 d.P.R. n. 371/1998
In tal senso, depongono le norme contenute nell'art. 8, co.
Art. 8 comma 7 d.P.R. n. 371/1998
In tal senso, depongono le norme contenute nell'art. 8, co.
art. 1193 c.c
18002/2020) che la disciplina in tema di imputazione del pagamento di cui all'art. 1193 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 3968/2019
3871/2024,3879/2024 e 3893/2024, tutte non massimate; vedi anche Cass. n. 3968/2019).
Ordinanza n. 3871/2024
Ordinanza n. 3879/2024
Ordinanza n. 3893/2024
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Testo completo

/06/2024 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20633/2020 R.G. proposto da : AZIENDA SANITARIA LOCALE SALERNO, domiciliataex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatae difesa dagli avvocati TORTORA EMMA (TRTMME59M46H703N), FIORILLO LUCIA (FRLLCU67M45H703C) -ricorrente- contro FARMACIA LANGONE SNC -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di SALERNO n. 422/2020depositata il 21/04/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/06/2024 dal Consigliere ANDREA FIDANZIA.

FATTI DI CAUSA L’Azienda Sanitaria (d’ora in poi ASL) di Salerno ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4743/2011 con cui il Tribunale di Salerno le ha ingiunto il pagamento in favore della Farmacia Langone s.n.c. della somma di € 41.738,77, oltre accessori di legge, per l’erogazione di farmaci avvenuta nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno luglio ed agosto 2011, tenuto conto degli acconti già corrisposti. L’ASL, a sostegno dell’opposizione aveva eccepito di aver provveduto al pagamento dei crediti portati nelle distinte contabili riepilogative relative alle mensilità da marzo ad agosto 2011, anteriormente al deposito del ricorso per ingiunzione di pagamento, evidenziando che nei mandati di pagamento, e relativi bonifici, aveva indicato la causale di pagamento con individuazione dei debiti che intendeva estinguere a norma dell’art. 1193 comma 1° c.c..

Il Tribunale di Salerno, con sentenza n. 521/2015, ha accolto l’opposizione dell’Asl di Salerno, revocando il decreto ingiuntivo opposto. La Corte d’Appello di Salerno, con sentenza n. 422/2020, depositata il 21.4.2020, ha accolto l’appello proposto dalla Farmacia Langone ed ha condannato l’ASL al pagamento in favore di quest’ultima della somma di € 41.738,77, oltre accessori di legge e spese di lite. Il giudice di secondo grado ha evidenziato che poiché il rapporto che si instaura tra le farmacie ed il Servizio Sanitario, in virtù della concessione all’uopo necessaria, e concernente l’erogazione di farmaci per conto ed a carico di quest’ultimo, ha natura di durata, inerendo tutte le prestazioni delle farmacie ed i successivi rimborsi del Servizio Sanitario Nazionale ad un unico rapporto, i debiti non hanno una causale e titolo diversi, con la conseguenza che il debitore non ha la facoltà di imputare i propri pagamenti a norma dell’art. 1193 comma 1° c.c..

Il giudice di secondo grado ha, altresì, rilevato che, con riferimento a ciascun bonifico di pagamento pervenuto dall’ASL, la Farmacia Langone s.n.c. aveva contestato l’imputazione e rifatto il conteggio delle somme da imputare ad interessi e a capitale, allegando ad ogni atto di imputazione i prospetti aggiornati, rispetto ai quali l’ASL di Salerno non aveva sollevato alcuna contestazione, sostanzialmente accettando l’imputazione della creditrice. In particolare, l’ASL non aveva contestato nemmeno le circostanze messe in rilievo dalla F armacia Langone s.n.c. in ordine all’ammontare del debito su di essa complessivamente gravante , a titolo di interessi e capitale, né lo aveva fatto con riferimento agli elementi evincibili dai numerosi decreti ingiuntivi versati in atti dalla società appellante in relazione ai mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2010, e ai mesi di gennaio e febbraio 2011, epoca immediatamente prossima a quella in esame.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’ASL di Salerno, affidandolo a due motivi. La Farmacia Langone s.n.c. non ha svolto difese. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1193 e 1194 cod. civ. Lamenta l’azienda ricorrente che il giudice d’appello, partendo dall’erroneo presupposto della riconducibilità del servizio di erogazione dei farmaci ad un unico rapporto tra ASL e farmacia, ha ritenuto applicabile l’art. 1194, comma 2, c.c. Al contrario, i crediti vantati dalle farmacie, portati nelle distinte contabili riepilogative, benchéomogenei, hanno causa e titolo diversi, trattandosi di diritti credito eterodeterminati, individuabili da fatti costitutivi diversi da mese a mese, essendo diverse da mese a mese le prestazioni di cui si chiede il pagamento.

Ne consegue l’applicabilità dei criteri di imputazione di pagamento previsti dall’art. 1193, comma 1, c.c..

2. Il motivo è infondato. Va preliminarmente osservato che è orientamento consolidato di questa Corte (vedi Cass. n. 27076/2022; vedi anche Cass. n. 18002/2020) che la disciplina in tema di imputazione del pagamento di cui all'art. 1193 c.c. è applicabile solo a una pluralità di rapporti obbligatori tra le stesse parti e non quando la pluralità di debiti inerisca ad unico rapporto obbligatorio (tale principio è stato ritenuto, in primo luogo, applicabile al pagamento di più canoni relativi a un unico contratto di locazione, in ragione del dato testuale del primo comma dell'art. 1193 c.c. e della stessa "ratio" che presiede alla risoluzione del contratto, altrimenti consentendosi al conduttore di sottrarsi alle conseguenze della mora).

Non vi è dubbio che la fattispecie applicabile al caso in esame non sia riconducibile all’istituto di cui all’art. 1193 c.c., atteso che le prestazioni rese continuativamente da una farmacia in favore del Servizio Sanitario Nazionale non integrano autonomi e distinti rapporti obbligatori, ma ineriscono ad un unico rapporto, disciplinato dalla convenzione farmaceutica e dalla concessione rilasciata dalla stessa ASL in esecuzione dell’accordo collettivo trasfuso nel d.p.r. n. 371/1998. In particolare, a seguito del rilascio di tale convenzione, si instaura un rapporto di durata, unitario e continuativo, avente ad oggetto l'erogazione di farmaci per conto del S.S.N., il quale è conseguentemente tenuto a rimborsare alle farmacie gli importi anticipati previa esibizione di distinte contabili periodiche rappresentative delle ricette spedite il mese precedente.

In tal senso, depongono le norme contenute nell'art. 8, co. 4 e 7, d.P.R. n. 371/1998, che prevedono, rispettivamente, il diritto all'acconto del 50% di 1/12 dei corrispettivi dovuti dal S.S.N. a fronte delle ricette spedite nell'anno precedente e la rettificazione degli errori contabili, da parte della farmacia mediante la contabilizzazione di crediti o debiti sulle competenze maturate nel mese successivo a quello della comunicazione. Ne consegue che i singoli pagamenti eseguiti dall’ASL alle farmacie integrano adempimenti parziali di quell’unico rapporto e perciò, in base al criterio legale dettato dall’art. 1194, comma 2, c.c., non possono essere dal debitore-ASL imputati in conto capitale senza il consenso del creditore-farmacia (in questi stessi termini, questa Corte si è recentemente pronunciata nelle ordinanze nn. 3871/2024,3879/2024 e 3893/2024, tutte non massimate; vedi anche Cass. n. 3968/2019).

3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1193 e 2697 c.c., per avere la Corte d’Appello erroneamente ritenuto provata l’esistenza e l’esigibilità del credito della farmacia in assenza di idonee risultanze probatorie.

4. Il motivo è inammissibile. In primo luogo, le censure della ricorrente difettano del requisito della specificità, non precisando quali contestazioni la stessa avesse mosso alle pretese della farmacia intimata e quali fossero le asserite risultanze istruttorie che dimostrassero l’inesistenza e la non esigibilità del credito vantato dalla farmacia. In ogni caso, le doglianze dell’ASL sono inammissibili, non solo perché di merito - essendo finalizzate a sollecitare una diversa valutazione del materiale probatorio rispetto a quella operata dalla Corte d’Appello - ma anche perché non hanno inteso confrontarsi con le precise argomentazioni della Corte territoriale, che ha evidenziato che l’ASL di Salerno non aveva sollevato alcuna contestazione in ordine sia ai prospetti aggiornati prodotti dalla farmacia, sia all’ammontare del debito complessivamente di essa gravante, a titolo di interessi e capitale, né, infine, aveva sollevato contestazioni con riferimento agli elementi evincibili dai numerosi decreti ingiuntivi versati in atti dalla società appellante in relazione ai mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2010, e ai mesi di gennaio e febbraio 2011, epoca immediatamente prossima a quella in esame.

Non si liquidano le spese di lite, non essendosi la farmacia costituita in giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello del ricorso princi