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Decreto — n. 19515/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for non-appeal due to failure to request decision within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 19515/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The proceedings involved a dispute between private parties and the Regional Demanio Agency of Sardinia regarding property rights. The court ruled that the appellant's inaction constituted a formal waiver of the right to appeal, resulting in the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within forty days constitutes a formal waiver, leading to the extinction of the proceedings and the imposition of costs on the appellant.

Parole chiave

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cassation appeal extinction statutory time limit formal waiver of appeal litigation costs allocation procedural default versamento dell'anticipo delle spese ammende per infrazione procedurale azione creditoria

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
221/2023 emessa da CORTE D'APPELLO CAGLIARI il 20.6.2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
221/2023 emessa da CORTE D'APPELLO CAGLIARI il 20.6.2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 3318/2024 R.G.proposto da: ZUCCA ELSA, SERRA EFISIO ANTONIO, elettivamente domiciliati in Cagliari via Satta, presso lo studio dell’avvocato ANNA MARIA MARROSU (MRRNMR66H65I452T) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro AGENZIA DEL DEMANIO FILIALE SARDEGNA SEDE CAGLIARI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 221/2023 emessa da CORTE D'APPELLO CAGLIARI il 20.6.2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.160,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, oltre alle spese prenotate a debito come per legge. Così deciso in Roma,il 15/07/2024 Il Cons