Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal of settlement. The appellant, Credit Agricole Italia SpA, did not act within the statutory timeframe, while the respondent, Morigi Irene, argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed renounced and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal of settlement within forty days results in the deemed renunciation of the appeal and the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.29642/2022 R.G. proposto da : CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MALCESINE, 30, presso lo studio dell’avvocato PORCELLI GIOVANNI (PRCGNN73P14H224Q) rappresentato e difeso dall'avvocato BARBIANI STEFANO (BRBSFN59T04H294G) -ricorrente- contro MORIGI IRENE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI GRACCHI N. 278, presso lo studio dell’avvocato GIORGI FABIO (GRGFBA82B13A462X) rappresentato e difeso dagli avvocati ORSINI ALESSIO (RSNLSS79E28F205K), CORRAINI ANTONIO (CRRNTN64C30H620T) -controricorrente- nonché contro DO VALUE SPA, GUBER SPA -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n.1968/2022 depositata il 06/10/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore ant