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Decreto — n. 19496/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to failure to respond to settlement offer within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 19496/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to a settlement proposal within the statutory 40-day period. The parties involved were Meraviglia SPA, the Comune di Villaguardia, and UnipolSai Assicurazioni, with the latter taking an adverse position. The court ruled that silence on the settlement offer constituted a formal renunciation of the appeal under the Civil Procedure Code.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to a settlement proposal within forty days constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
settlement offer statutory period extinction of proceedings renunciation of appeal Civil Procedure Code default judgment costs allocation diritto al risarcimento danni

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
1728/2019 emessa da CORTE D'APPELLO MILANO il 18.4.2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
1728/2019 emessa da CORTE D'APPELLO MILANO il 18.4.2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 20635/2019 R.G. proposto da: MERAVIGLIA SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FLAMINIA VECCHIA N 732/D, presso lo studio dell’avvocato ENRICO BRACCO (BRCNRC61P27H501Z) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato INGRID BARTOLI (BRTNRD75T51G224O) -ricorrente- contro COMUNE VILLAGUARDIA, elettivamente domiciliato in ROMA V. AURELIANA, 2, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO UMBERTO PETRAGLIA (PTRNNM63D20G942J) rappresentato e difeso dall'avvocato GIULIOCALABRESE (CLBGLI69M14F205F) -controricorrente- nonché contro UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA EMANUELE GIANTURCO 6, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO SCIUTO (SCTFPP65A18H501I) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati CARLO SCOFONE(SCFCRL53E01H183R) -controricorrente ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA n. 1728/2019 emessa da CORTE D'APPELLO MILANO il 18.4.2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo a favore del Comune controricorrente, mentre vanno compensate nei riguardi della UnipolSai Assicurazioni che ha assunto posizione adesiva nei confronti della ricorrente;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente Comune di Villaguardia , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.940,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Spese compensate nei rapporti con UnipolSai Assicurazione s.p.a. Così deciso in Roma,il