Cassation court dismisses appeal due to settlement; parties declare extinction of litigation with offset of costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the proceedings extinguished after the parties voluntarily renounced their appeal and confirmed a settlement agreement reached during the trial. Although the lower court had previously ruled in favor of the appellants regarding prescription defenses, the final resolution involved a mutual compromise to settle all claims and costs. Consequently, the cassation appeal was rejected not on legal grounds but because the dispute was resolved through a transaction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 c.p.c.; When parties declare a settlement agreement and request the extinction of the litigation with offset of costs, the court must declare the proceedings extinguished regardless of prior procedural rulings.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9355/2021 R.G. proposto da : VASCO PASQUALE, VASCO FRANCESCO PIETRO, VASCO ANTONIO, VASCO MARIO, VASCO FILOMENA, VASCO ANNA MARIA, VASCO ERMINIA, VASCO FORTUNA, elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZALE CARAVAGGIO 6, presso lo studio dell’avvocato STUDIO LEGALE TUORTO (-) rappresentati e difesi dall'avvocato VICEDOMINI GIULIO (VCDGLI63E12C495Z) -ricorrente- contro CACCAVALE ANDREA, CACCAVALE ANTONIETTA, CACCAVALE PASQUALE quali eredi di CACCAVALE ONOFRIO, domiciliati ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati RUOCCO DOMENICO (RCCDNC69P13F839T), GIUGLIANO CARMINE (GGLCMN70D24G813W) -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 4297/2020 depositata il14/12/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/07/2024 dal Consigliere ALESSANDRA DAL MORO. LA CORTE OSSERVA1.- I sigg. De Sena Maria, Vasco Pasquale, Vasco Francesco Pietro, Vasco Antonio, Vasco Mario, Vasco Filomena, Vasco Fortuna, Vasco Anna Maria e Vasco Erminia, proponevano opposizione al decreto con cui il Tribunale di Nola aveva ingiunto - a Maria De Sena per l’intero ed ai restanti ingiunti, quali eredi del sig. Salvatore Vasco, limitatamente ad euro 18.346,76 ciascuno- di pagare al sig. Onofrio Caccavale la complessiva somma di euro 220.161,12.
Il suddetto decreto era stato infatti emesso su ricorso del sig. Caccavale - depositato il 26.11.2012 - il quale assumeva di essere creditore dei coniugi Salvatore Vasco e Maria De Sena, in solido, in virtù di sessantuno cambiali, tutte emesse in Napoli in data 23/6/1987 e non pagate dai suddetti condebitori. 2.- Il Tribunale di Nola dichiarava l’inammissibilità della domanda proposta dal sig. Caccavale per indeterminatezza del petitum e della causa petendi e revocava il decreto ingiuntivo opposto compensando integralmente le spese, 3. – La sentenza è stata impugnata dal sig.
Caccavale con un unico motivo di appello e gli appellati hanno proposto appello incidentale condizionato sulla base di quattro motivi. 4.- La Corte d’Appello ha accolto il motivo di appello principale ritenendo che, con le proprie difese, il sig. Caccavale avesse allegato di aver inteso agire con azione causale, ma ha, altresì, accolto il motivo con cui gli appellati avevano eccepito la prescrizione dell’azione causale, sia pure nei soli confronti degli eredi del coobbligato Salvatore Vasco (deceduto il 19.5.1990) poiché nei confronti della sig.
Maria De Sena, coobbligata principale, detta prescrizione era stata tempestivamente interrotta. Ha, quindi, riformato la sentenza, accolto l’opposizione al decreto ingiuntivo limitatamente agli attuali ricorrenti e condannato Maria De Sena al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio 4.- Avverso detta sentenza, i sig.ri Vasco hanno presentato ricorso,preliminarmente dando atto che nel corso del giudizio di appello la sig.ra De Sena Maria era deceduta in data 4/4/2018, senza, tuttavia, che ciò producesse l’interruzione del giudizio in mancanza di dichiarazione dell’evento da parte del difensore che lo ignorava; precisando, altresì, che ancora non era stata dichiarata la successione e che tantomeno essi avevano accettato l’eredita della madre, dichiarando, quindi, di agire «in proprio e non quali eredi di De Sena Maria» e di poter, tuttavia, promuovere autonomamente il giudizio davanti a questa Corte «essendo parti del giudizio di appello» di cui intendevano chiedere la cassazione anche se risultati in questo vittoriosi, per ottenere l’affermazione di un diverso principio a fondamento della pur intervenuta declaratoria di prescrizione del diritto di credito del sig.
Caccavale Onofrio nei loro confronti. 4.1- Ha resistito con controricorso il sig. Caccavale rilevando preliminarmente la inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad impugnare dei ricorrenti, e per carenza di legittimazione ad agire «in proprio e non quali eredi della sig. De Sena». In data 17.6.2024 si sono costituiti in giudizio gli eredi del sig. Onofrio Caccavale dando atto che il medesimo è deceduto il 4.11.2021. 5. ― In prossimità dell’adunanza i ricorrenti hanno rinunciato al ricorso dichiarando che tra tutte le parti del giudizio è intervenuta – dopo la presentazione del ricorso - una definizione transattiva delle reciproche pretese azionate, comprensiva di accordo per la compensazione integrale delle spese.
La rinuncia è stata accettata dai controricorrenti che hanno confermato la definizione transattiva della lite e chiesto, sia dichiarata la cessazione della materia del contendere a spese compensate. 6. ─ Il giudizio deve essere dunque dichiarato estinto.
P.Q.M.
La Corte, visto l’art. 391 c.p.c.,dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, il