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Ordinanza — n. 19406/2024 — snciv Generato dall'IA

Court allows appeal where promise of payment does not waive burden of proof unless beneficiary explicitly requests underlying cause.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19406/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed Fausto Proietti's appeal against the Perugia Court of Appeal's dismissal of his opposition to a payment order. Proietti argued that his sister's admission during an interrogatory regarding the underlying land transfer did not waive the legal presumption of payment under Article 1988 of the Civil Code. The court held that merely indicating the underlying relationship in response to an objection does not constitute an explicit waiver of the evidentiary advantage provided by the promise of payment.

Regesto Legislator

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Art. 1988 c.c.; The waiver of the evidentiary advantage derived from the promise of payment requires an unequivocal manifestation of will by the beneficiary, which is not satisfied by merely indicating the underlying transaction in response to an opponent's objection.

Parole chiave

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promise of payment burden of proof waiver of advantage underlying cause Civil Code Article 1988 evidentiary advantage interrogatory formal credito contestato

Disposizioni normative citate

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Art. 1988 c.c.
Perciò anche il secondo motivo di ricorso è fondato, poiché secondo un orientamento consolidato di questa Corte (che la stessa Corte d’Appello richiama senza però trarne le corrette conseguenze nella specie) per cui «a norma dell’art. 1988 c.c.
art. 1988 c.c
Perciò anche il secondo motivo di ricorso è fondato, poiché secondo un orientamento consolidato di questa Corte (che la stessa Corte d’Appello richiama senza però trarne le corrette conseguenze nella specie) per cui «a norma dell’art. 1988 c.c.
art. 378 c.p
La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. III, n. 14066/2010
Cass., sez. II, n. 13039/2016
Cass., sez. II, n. 13039/2016 e Cass.
Cass., sez. III, n. 20899/2018
20899/2018, Cass., sez. III, n. 20899/2018, Cass., sez.
Cass., sez. III, n. 14773/2019
20899/2018, Cass., sez. III, n. 14773/2019, che , in particolare , afferma, con argomenti che il Collegio condivide, che « la rinuncia al vantaggio della dispensa dell'onere della prova del rapporto fondamentale, derivante dall'effetto di astrazione processuale prodotto dalla promessa di pagamento ai sensi dell'art.
Cass.n. 13215 /2023
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30648/2021 R.G. proposto da : GIACOMETTI TERESA, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato TATOZZI GOFFREDO (TTZGFR70T25G482K) -ricorrente- contro PROIETTI FAUSTO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato BOSCIA PIER LUIGI (BSCPLG68T17L117C) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PERUGIA n. 291/2021 depositata il26/05/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/07/2024 dal Consigliere ALESSANDRA DAL MORO. FATTI DI CAUSA 1.- Il sig. Fausto Proietti ha proposto opposizione contro il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo con cui il Tribunale di Terni gli ha ingiunto il pagamento della somma di 50.000,00 euro portata da un assegno bancario dallo stesso emesso a favore della sig. Teresa Giacometti, deducendo: (a) l’insussistenza del credito per essere stata adempiuta l’obbligazione a garanzia della quale il titolo era stato da lui emesso (ovvero quella assunta dalla sorella Maria della sig.ra Giacometti, di trasferire a quest’ultima la propria quota di proprietà di un terreno ereditato dai genitori che Proietti intendeva acquistare); (b) la sussistenza di un controcredito per 58.307,86 euro giustificato da fatture per opere di ristrutturazione di immobili intestate alla sig.ra Teresa Giacometti, ma pagate dall’opponente. 2.– La sentenza con cui il Tribunale di Terni ha respinto l’opposizione (ritenendo indimostrato il rapporto fondamentale dedottodall’opponente in giudizio come sottostante l’emissione del titolo ed escluso che alla dichiarazione dell’ingiungente potesse attribuirsil’effetto di « un’implicita rinuncia al vantaggio processuale di non dover provare l’esistenza del rapporto fondamentale »), è stata impugnata dal P roietti avanti alla Corte di Appello di Perugia, che ha accolto il primo motivo di gravame e ritenuto assorbito il secondo. 2.1-In particolare La Corte territoriale ha considerato: (a) che le dichiarazioni rese dall’opposta in sede di interrogatorio formale avevano valore confessorio, in quanto, pur avendo la stessa negato che l’assegno avesse a che fare con il rapporto causale sottostante dedotto in giudizio dall’opponente (l’obbligazione di trasferimento di un fondo, asseritamente da questi adempiuta con il contratto di compravendita del medesimo), aveva tuttavia affermato che detto assegno le era stato consegnato a titolo di pagamento di altro bene immobile («l’assegno doveva costituire il pagamento della metà della casa ricevuta in eredità da mio padre»); (b) che titolando l'assegno con la confessione, aveva fatto venir meno l'inversione dell'onere probatorio in favore della sig.

Giacometti ex art. 1988 c.c., essendo irrilevante che la circostanza confessata non fosse perfettamente sovrapponibile a quella dedotta con l'eccezione sollevata dall’opponente, riguardando un'altra operazione traslativa;(c) che la Giacometti non risultava, quindi, aver fornito la prova del rapporto sottostante al titolo, oggetto di confessione, ovvero dell’avvenuta esecuzione del contratto di compravendita del bene immobile al cui prezzo sarebbe riferita la somma indicata nell’assegno e pretesa in giudizio. 3.- Avverso detta sentenza la sig.

Giacometti ha presentato ricorso, affidandolo a due motivi di cassazione. Il sig. Proietti ha resistito con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. ribadendo le ragioni di censura alla decisione già illustrate. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.- Il primo motivo di ricorso riguarda la violazione degli artt.2730 e 2733 c.c. in relazione all’art. 360 co. 1, n. 3, c.p.c., poiché erroneamente la Corte d’Appello di Perugia ha attribuito valore confessorio alle dichiarazioni rese dalla ricorrente nel corso dell’interrogatorio formale, avendo la confessione giudiziale valore di prova legale nei confronti del confitente se ed in quanto i fatti oggetto dell’interrogatorio formale vengono dallo stesso ammessi ove si tratti di fatti sfavorevoli al dichiarante e favorevoli all’altra parte. 2.- Il secondo motivo di ricorso riguarda la violazione dell’art.1988 c.c. in relazione all’art. 360 co. 1,n. 3, c.p.c. poiché la Corte ritenendo che nella fattispecie non potesse operare, inconseguenza della confessione resa dall’odierna ricorrente, l’inversione dell’onere probatorio, avrebbe disatteso il principio della giurisprudenza di legittimità secondo il quale:

« Pur essendo rinunciabile anche implicitamente il vantaggio dell'inversione dell'onere della prova di unrapporto fondamentale derivante dalla titolarità di una promessa di pagamento (art. 1988 c.c.), non è ravvisabile talerinuncia se il promissario si limita ad indicare il rapporto fondamentale (cosiddetta promessa titolata), ovvero, in subordine al non accoglimento della domanda principale fondata sulla promessa, offra di provare il rapporto ad essa sottostante»(Cass., sez. III, n. 11775/2006), poi precisato e sviluppato da successive pronunce che trovano il loro comune denominatore nella necessità che il creditore manifesti in modo non equivoco la volontà di compiere la rinuncia in questione.

3. Entrambi i motivi, che per la loro evidente connessione possono essere trattati insieme, sono fondati e vanno accolti. 3.1- La sussunzione del fatto costituito dalla dichiarazione resa dalla sig. Giacometti nel corso dell’interrogatorio formale nel paradigma normativo degli artt. 2730 e 2733 c.c. che regolano la confessione e i suoi effetti è avvenuta in violazione di legge, ed in tal senso è ammissibile la censura svolta con il primo motivo, che non attiene alle ragioni con cui il giudice ha motivato il proprio convincimento nel merito, ma alla concreta applicazione delle norme, che è avvenuta in modo erroneo.

Infatti la confessione - quale prova legale dei fatti che ne sono oggetto, ex art. 2730 c.c, «è la dichiarazione che una parte fa della verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all'altra parte». Se è resa in giudizio si verifica quando il confitente riconoscal’inesistenza di un fatto posto alla base di una propria eccezione o l’esistenza di un fatto impeditivo, modificativo o estintivo dedotto dalla controparte. La ricorrente, nella fattispecie, pacificamente, ha negato la sussistenza del fatto posto a fondamento della tesi dell’attore opponente (che l’assegno era stato emesso a garanzia dell’obbligazione di trasferire un terreno) perciò non ha reso alcuna confessione sul punto e tantomeno sul fatto - diverso - affermato che l’assegno era stato emesso in pagamento di un rudere, dichiarazione quest’ultima che ha solo palesato il rapporto sottostante alla promessa di pagamento, senza alterare, perciò solo, la causa petendi (promessa di pagamento) della pretesa introdotta con il ricorso monitorio, e senza, quindi, provocare alcuna inversione della distribuzione dell’onere probatorio connessa a detta causa petendi.

Perciò anche il secondo motivo di ricorso è fondato, poiché secondo un orientamento consolidato di questa Corte (che la stessa Corte d’Appello richiama senza però trarne le corrette conseguenze nella specie) per cui «a norma dell’art. 1988 c.c. la promessa di pagamento dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale; tale vantaggio probatorio è rinunciabile ma, affinché ciò si verifichi, non è sufficiente che la parte sulla quale non grava l'onere deduca od anche offra la prova, occorrendo, invece, la inequivoca manifestazione della parte medesima di voler rinunciare ai benefici ed ai vantaggi che le derivano dal principio che regola la distribuzione dell'onere stesso e di subire le conseguenze dell'eventuale fallimento della prova dedotta od offerta”(Cass., sez.

III, n. 14066/2010); orientamento confermato da sentenze successive (v. Cass., sez. II, n. 13039/2016 e Cass. sez. III, n. 20899/2018, Cass., sez. III, n. 20899/2018, Cass., sez. III, n. 14773/2019, che , in particolare , afferma, con argomenti che il Collegio condivide, che « la rinuncia al vantaggio della dispensa dell'onere della prova del rapporto fondamentale, derivante dall'effetto di astrazione processuale prodotto dalla promessa di pagamento ai sensi dell'art. 1988 c.c., può essere anche implicita, ma richiede una inequivoca manifestazione della volontà abdicativa, la quale è configurabile quando il beneficiario, nell'azionare il credito, deduca, oltre alla promessa di pagamento, il rapporto ad essa sottostante chiedendo sua sponte di provarlo, e non anche quando lo stesso promissario formuli tale richiesta istruttoria per reagire alle eccezioni del promittente», confermata di recente da Cass.n. 13215 /2023) .

Perciò ha errato la Corte d’appello ritenendo che con la dichiarazione resa (come detto, non valevole come confessione ma come indicazione del reale rapporto negoziale sottostate alla promessa azionata in causa) la ricorrente avesse fatto venir meno l'inversione dell'onere probatorio ex art. 1988 c.c., avendo, invero, mantenuto una posizione processuale passiva, visto che non ha dedotto né chiesto di provare il rapporto sottostantel’emissione del titolo e vi ha fatto riferimento solo nel corso dell’interrogatorio formale onde «reagire» alla eccezione di estinzione della pretesa della controparte che l’aveva chiamata – con l’interrogatorio formale – ad ammettere/confessare il fatto costitutivo della estinzione eccepita.

6. Il ricorso va perciò accolto, e la sentenza cassata per i motivi predetti con rinvio alla Corte d’appello di Perugia in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, in relazione a