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Ordinanza Interlocutoria — n. 19296/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court suspends appeal on pension law interpretation pending resolution of analogous case.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 19296/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation issued an interlocutory order suspending the appeal filed by the National Bar Association against a lower court ruling. The association argued that specific provisions of the 2012 pension law violated its private contractual autonomy and constituted discriminatory ablation of rights. The Collegium decided to stay the proceedings because an analogous case was already pending before the First Section, which had raised identical legal questions.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 380-bis c.p.c.: When a cassation appeal raises interpretative issues already debated in an analogous pending case, the Court may order a suspension of the proceedings pending the resolution of that case.

Parole chiave

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suspension of proceedings analogous case pending litigation interpretative issues pension law contractual autonomy interlocutory order deduzione delle spese professionali

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.c.
Con il terzo motivo di ricorso, proposto ex art. 360, n.
Art. 380-bis c.p.c.
Art. 1, commi 527, 528 e 529 della legge 228/2012
b), e 59, comma 4 ter, del d.lgs. 112/1999, nonché 35, 39, 74 e seguenti, e 82, d.p.r.
Artt. 1 e 2 del dlgs 509/1994
Artt. 19, comma 1, lett. b) e 59, comma 4 ter del d.lgs. 112/1999

Giurisprudenza citata

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RG 7137/2021
4.- Rileva il Collegio che la prima sezione all'udienza pubblica del 13 giugno 2024 (RG 7137/2021) ha discusso una causa che pone questioni analoghe a quelle che si dibattono nel presente giudizio.
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Testo completo

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n° 16819del ruolo generale dell'anno 2020, proposto da Cassa n azionale di previdenza e a ssistenza f orense (CF 80027390584), con sede in Roma, alla via E. Quirino Visconti n. 8, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t. avv. Nunzio Luciano, rappresentata e difesa nel presente giudizio dal prof. avv. Lorenzo del Federico (cf DLFLNZ59M05G482M fax: 085.4516694 pec: l.delfederico@pec.delfedericoeassociati.it) ed elettivamente domiciliata pressolo studio suo e dell'avv.

Laura Rosa (cf RSO LRA 65R69 H501B; fax:06.8083283; pec: laura.rosa@pec.it), in Roma, alla via F. Denza n. 20, in virtùdi procura in calce al ricorso. Ricorrente contro Ader -agenzia delle entrate-riscossione (C.F. 13756881002) - succeduta ex lege a Equitalia Centro S.p.a., a sua volta succeduta a Equitalia Emilia Nord S.p.a. - in persona del Presidente pro - tempore rappresentata e difesa ex legeI • dall'Avvocatura Genera- le dello Stato (C.F. 80224030587 fax: 0696514000, e.mail certifi- cata: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) presso i cui uffici è do- miciliato inRoma, alla via dei Portoghesi n.

12. Controricorrente avverso la sentenza della Corte d’appello di Romn° 6237 deposita- ta il 17 ottobre 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 luglio 2024 dal consigliere Luciano Varotti. Rilevato che: 1.-La ricorrente impugna con tre motivi la sentenza con cui la Cor- te di appello di Roma ha accolto l’appello di Equitalia avverso la de- cisione di primo grado e ha revocato il decreto ingiuntivo opposto, ottenuto in sede monitoria dalla Cassa Nazionale Forense aveva agito per ottenere il pagamento di importi relativi ai ruoli suppletivi 1998 e 1999 dovuti dagli iscritti.

Resiste con controricorso ADER –Agenzia delle Entrate Riscossioni, succeduta a Equitalia. 2.-Il 4 gennaio 2024 il Consigliere delegato ha formulato una pro- posta di definizione accelerata del ricorso – sul rilievo che esso propone, in tutti i suoi motivi, questioni interpretative già risolte in- ter partesdalla giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte – cui, nondimeno, la ricorrente ha fatto seguire la richiesta di deci- sione, ai sensi dell’art. 380-bis cpc. Considerato che: 3.- Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.3, cpc , la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in re- lazione all’art.1, commi 527, 528 e 529 della legge 228/2012 e agli artt.1 e 2 del dlgs 509/1994.

La ricorrente lamenta l’applicazione effettuata dalla Corte territoria- le della normativa speciale pubblicistica di cui al dlgs n° 112 del 1999 e alla successiva legge n° 228 del 2012, tanto in relazione all’annullamento automatico dei crediti iscritti a ruolo sino al 31di- cembre 1999 per importi inferiori ad euro 2.000, quanto in relazio- ne all’automatico discarico dei ruoli sino alla stessa data, per im- porto superiore agli euro 2000 e non interessati da attività di ri- scossione, in luogo delle comuni regole in tema di responsabilità contrattuale, e ciò in contrasto con la natura privata e l’autonomia contabile della Cassa Forense.

Con il secondo motivodi ricorso, proposto ex art.360, n.3, cpc, la ricorrente denuncia l’illegittimità costituzionale dell’art.1, commi 527 e seguenti, della legge 228/2012 in relazione agli artt.3, 38, 41 e 42 Cost., nonché violazione dell’art.1 del Protocollo addiziona- le della CEDU, dell’art.117 Cost. e dell’art.6 CEDU. La ricorrente denuncia l’irragionevolezza dell’ablazione discrimina- toria senza indennizzo di un diritto proprio della Cassa, per giunta in spregio delle ragioni di salvaguardia del sistema previdenziale. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ex art. 360, n. 3, cpc , la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in rela- zione agli artt.19, comma 1, lett. b), e 59, comma 4 ter, del d.lgs. 112/1999, nonché 35, 39, 74 e seguenti, e 82, d.p.r. 43/1988. 4.- Rileva il Collegio che la prima sezione all'udienza pubblica del 13 giugno 2024 (RG 7137/2021) ha discusso una causa che pone questioni analoghe a quelle che si dibattono nel presente giudizio.

Appare, pertanto,opportuno attendere l'esito del citato giudizio sub RG 7137/2021. p.q.m. dispone rinvio a NR in attesa della decisione della prima sezione nel predetto giudizio di cassazion