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Ordinanza Interlocutoria — n. 19235/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal and remands case to integrate missing defendants' participation in proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 19235/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal against the Rome Court of Appeal's decision, ordering a remand to integrate the procedural participation of Mario Di Fazio and Roberto Celentano. Although these individuals were parties in the second instance, they failed to appear and did not defend themselves in the current trial. The court ruled that their absence prevented a complete adversarial process, necessitating a new hearing to ensure their rights are protected before any judgment on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 331 cod. proc. civ.; The court must integrate the adversarial proceedings when necessary co-litigants, who were parties in the prior instance, fail to participate in the current trial, thereby invalidating the judgment's basis.

Parole chiave

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integration of adversarial proceedings necessary co-litigants remand for new hearing missing party participation procedural defect truffa in materia di credito caso di garanzia bancaria truffa all'assistenza sociale

Disposizioni normative citate

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Art. 331 cod. proc. civ.
PER QUESTI MOTIVI La Corte, impregiudicata ogni ulteriore valutazione dei formulati motivi di ricorso, letto l’art. 331 cod.
art. 281 - sexies cod. proc. civ
564, resa, ex art. 281 - sexies cod.
art. 331 cod. proc. civ
PER QUESTI MOTIVI La Corte, impregiudicata ogni ulteriore valutazione dei formulati motivi di ricorso, letto l’art. 331 cod.
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Testo completo

iere ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorson. 14620/2020 r.g. proposto da: MASI ANDREA e MASI STEFANO, rappresentat i e d ifes i , giusta procu ra speciale allegataal ricorso, dall’Avvocato Ma ssimo Manfredonia , presso il cui studio elettivamente domicilianoin Roma, alla Via del Corso n. 4 . - r icorrent i - contro DEUTSCHE BANKS.P.A., con sede in Milano , al la Piazza del Calendario n. 3 , in persona del procuratore e legale rappresentante Andrea Castaldi , rappresentata e difes a, giusta procura speciale a llegata al controricorso , dagli Avvocati Andrea Barocci e Filippo Tornabuoni , con cui elettivamente domicilia presso lo studio di quest’ultimo in Roma, alla Via Bruno Buozzi n. 77. -controricorrente - e DI FAZIO MARIO;

CELENTANO ROBERTO. -intimati - avverso la sentenza n. 564 /20 20 del la CORTE DI APPELLO DI ROMA , pubblicata il giorno 23/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 04/07/2024dal Consigliere dott. Eduardo Campese; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore Generale, Andrea Postiglione , che ha chiesto dichiararsi inammissibile il primo motivo di ricorso, rigettandosene gli altri. RILEVATO CHE 1.Con atto ritualmente notificato il 10 novembre 2010, Andrea Masi e Stefano Masi citarono Deutsche Bank s.p.a., Mario Di Fazio e Roberto Celentano dinanzi al Tribunale di Roma, esponendo:

i) di avere venduto a questi ultimi due la propria partecipazione nella società San Luca s.r.l. al prezzo di € 500.000,00 per ciascuna quota; ii) che gli acquirenti gli consegnarono, in parziale pagamento del corrispettivo, due assegni circolari emessi dalla Deutsche Bank, di € 200.000,00 ciascuno, assegni che essi attori versarono sui propri conti personali; iii) che tali titoli, tuttavia, furono sottoposti a sequestro preventivo penale, in quanto emessi senza che sul conto degli ordinanti vi fosse la provvista necessaria e ritenuti corpo del reato di truffa ai danni della banca.

L'assegno bancario di € 525.000,00 precedentemente versato sul conto di questi ultimi, infatti, era rimasto impagato perché tratto su un conto a sua volta sottoposto ad analogo sequestro. 1.1. Chiesero, pertanto, la condanna di Deutsche Bank s.p.a. all’adempimento delle obbligazioni di pagamento assunte con l’emissione degli assegni circolari, o, in via subordinata, quella del Di Fazio e del Celentano al pagamento del saldo del prezzo d'acquisto delle quote, corrispondente ad € 200.000,00 per ciascuno dei cessionari, ovvero dello stesso importo a titolo risarcitorio. 1.2.

Costituitasi Deutsche Bank s.p.a., che contestò l’avversa domanda nei suoi confronti stante l’inesigibilità delle somme portate dagli assegni sottoposti a sequestro, e rimasti contumaci il Di Fazio ed il Celentano, gli attori, con la prima memoria exart. 183, comma 6, cod. proc. civ., proposero, nei confronti della banca convenuta, una domanda subordinata avente ad oggetto il risarcimento del danno exart. 2043 cod. civ. 1.3. L’adito tribunale, con sentenza n. 15878 del 2015, accolse la domanda principale e condannò Deutsche Bank s.p.a. a pagare ad Andrea Masi e Stefano Masi le somme portate dagli assegni, ritenendo assorbita la domanda risarcitoria nei confronti della banca stessa e quella di condanna degli acquirenti della quota al pagamento del saldo.

2. Pronunciando sul gravame promosso contro quella decisione dal menzionato istituto di credito, l’adita Corte di appello di Roma, con sentenza del 23 gennaio 2020, n. 564, resa, ex art. 281 - sexies cod. proc. civ., nel contraddittorio con Andrea Masi e Stefano Masi, e nella contumacia di Roberto Celentano e Mario Di Fazio, così dispose: «1) Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda originaria proposta da Masi Andrea e Masi Stefano nei confronti di Deutsche Bank, dichiarando inammissibile la domanda risarcitoria riproposta nei confronti di quest'ultima nel presente grado di giudizio;

2) Accoglie la domanda di adempimento riproposta nel presente grado di giudizio da Masi Andrea e Masi Stefano nei confronti di Di Fazio Mario e Celentano Roberto, e, per l'effetto, condanna questi ultimi, in solido fra loro, al pagamento, in favore di ciascuno degli appellati, della somma di euro 200.000,00, oltre interessi legali dalla domanda fino al soddisfo;[…]».

3. Per la cassazione di questa sentenza hanno promosso ricorso Andrea Masi e Stefano Masi, affidandosi a tre motivi, illustrati anche da memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Ha resistito, con controricorso, corredato da analoga memoria, Deutsche Bank s.p.a. Non hanno svolo difese in questa sedeMario Di Fazio e Roberto Celentano. RITENUTO CHE 1. In via pregiudiziale rispetto all a descrizione ed allo scrutinio dei formulati motivi, e considerato che Deutsche Bank s.p.a.ha espressamente dichiarato (cfr.pag. 36 e ss. del suo controricorso) di riproporre le difese e le eccezioni ritenute assorbite dalla corte di appello, tra cui la domanda volta ad ottenere la declaratoria di esclusiva responsabilità del C elentano con riferimento ai fatti dedotti dagli attori, con la conseguente condanna dello stesso al pagamento di quanto invocato dai Masi, opina il Collegio che occorre procederealla integrazione del contraddittorio, exart. 331 cod. proc. civ., nei confronti del Di Fazio e del Celentano, litisconsorti processuali necessariin quanto già parti (sebbene non costituite) nel giudizio di appello, che non hanno svolto difese in questa sedee nei cui confronti non risulta no essere andate a buon fine le notificazioni del ricorso e del controricorsoad essi indirizzate. 1.1.

La causa, pertanto, deve essere rinviata a nuovo ruolo al fine di consentire alle parti di eseguire l’adempimentosuddetto, da effettuarsi nel termine perentorio di giorni quaranta dalla comunicazione della presente ordinanza interlocutoria. PER QUESTI MOTIVI La Corte, impregiudicata ogni ulteriore valutazione dei formulati motivi di ricorso, letto l’art. 331 cod. proc. civ., ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Mario Di Fazio e Roberto Celentano,mediante notificazione a questi ultimidel ricorso di Andrea Masi e Stefano Masi e del controricorso di Deutsche Bank s.p.a.

Assegna alle parti il termine perentorio di giorni quaranta, dalla comunicazione della presente ordinanza interlocutoria, per il relativ o adempimento. Rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Rom