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Ordinanza — n. 19231/2024 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses social liability action against bankrupt estate and declares appeal inadmissible for third party.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19231/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the social liability action against the bankrupt estate and several individuals inadmissible, while dismissing the incidental appeal filed by the estate against a third party. The court found no irreconcilable contradictions in the lower court's reasoning regarding the quantification of damages awarded to the bankruptcy estate. Consequently, the judgment was partially allowed by extinguishing the proceedings between the primary plaintiffs and the estate, while rejecting the estate's counter-appeal and ordering full compensation of litigation costs between the opposing parties.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.c.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.c.: The social liability action is inadmissible if the lower court's reasoning lacks irreconcilable contradictions, and incidental appeals must be rejected if the main appeal is declared inadmissible, leading to the extinction of the proceedings between those parties.

Parole chiave

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social liability action bankruptcy estate inadmissible appeal irreconcilable contradictions litigation costs compensation extinction of proceedings incidental appeal lacuna assicurativa

Disposizioni normative citate

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Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.115 del 2002
a r.l., attesa la regolarità delle rispettive rinunc e al giudizio e delle corrispondentiaccettazioni;- in relazione ad essi, peraltro, è inapplicabile l'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R.
Art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n.115 del 2002
a r.l., attesa la regolarità delle rispettive rinunc e al giudizio e delle corrispondentiaccettazioni;- in relazione ad essi, peraltro, è inapplicabile l'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R.
art. 335 cod. proc. civ
CONSIDERATO CHE: - v a preliminarmente osservato che, per il principio dell'unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza, ogni ricorso successivo al primo si converte in ricorso incidentale, dovendosi disporre, altresì, ex art. 335 cod.
art. 2932 cod. civ
- restano , dunque, da scrutinarsi soltanto il ricorso (convertitosi in incidentale)di Luca D’Olimpio e quello incidentale, nei suoi confronti, del Fallimento predetto; -con il primo motivo del suo ricorso incidentale, Luca D’Olimpio si duole della violazione dell’art. 2932 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 23940 del 2017
Cass. n. 5955 del 2014
Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n.
Cass., S.U., n. 24245 del 2015
5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n.
Cass., S.U., n. 15279 del 2017
24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) egiusta quanto precisato da Cass., SU, n.
Cass., SU, n. 4315 del 2020
15279 del 2017) egiusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art.
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA suiricorsi iscritt i al n. 319 8 1 /20 2 0 R.G. propost i da Amarone Vincenzo, rappresentato e difeso dall’A vv. Paolo Davide Piperno, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Roma, alla via Francesco Denzan. 127 . -ricorrente principale - D’Olimpio Luca, rappresentatoe difeso dagli A vv. ti Amedeo Gagliardi e Amedeo Maria Gagliardi, con domicilio eletto presso il loro studio sito in Roma, alla via Ferdinando di Savoian. 3 . -ricorrente incidentale - Medaino Enzo, Leccesi Angelo, Lodato Luigino, Muroni Ezio, Valecchi Luciana, Pazzelli Claudio e Pazzelli Paolo, questi ultimi tre quali eredi con beneficio di inventario di Giuseppe Pazzelli, tutti rappresentat i e difesidagli Avv.ti Antonio J.

Gabrielli Manca Graziadei, Maurizio Tino e Maria Chiara Ruzza, con domicilio eletto presso lostudio del primo sito in Roma,alla via Cardinal de Luca n. 1. -controricorrenti, ricorrenti in via incidentale - Oggetto:azione sociale di responsabilità Agrestini Giovanni, Ferretti Amilcare, Agrestini Antonio e Montini Gianfranco, tutti rappresentati e difesi dall’Avv. Enrico Fioretti , con domicilio eletto presso il suostudio sito in Roma, alla via Filippo Civinini n.105. -controricorrenti, ricorrenti in via incidentale - contro Fallimento del Consorzio Interprofessionale Etruria Europa Uno s.c. a r.l., in persona del c uratore pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avv.

Alberto Costantini, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Roma,alla via Donatello n 75 . -controricorrente, ricorrente in via incidentale - UnipolSai Assicurazioni s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa dall’ A vv. Gianfranco De Micco Padula , con domicilio eletto presso il suo studio sito in Roma, alla via Mario Fani n.20. -controricorrente - Battisti Patrizio, rappresentatoe difeso dall’ A vv. Alessandro Tati, con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Roma, via Salvatore Quasimodo, 90. -controricorrente - e Gregori Giuseppe;

Paliani Marco ; Zordan Giancarlo ; Paliani Fabio ; Caltabiano Giuseppe; Paliani Steno ; Cavallaro Domenico ; Casu Rosa Maria Margherita e Vella Cristiano, quali eredi del defunto Vella Giuseppe; Colletti Franco ; Gagliardi Vincenzo ; Bigoni Giorgio ; Lops Ercole;Chianese Vincenzo; La Rosa Pasquale ; Terribili Claudio ; Allianz s.p.a. -intimati – avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 29 0 1 /20 2 0 , pubblicatail 17 giugno 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 giugno 2024 dalConsigliere Paolo Catallozzi RILEVATO CHE: - Vincenzo Amarone propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 17 giugno 2020 , n. 2901, reiettiva del suo gravame volto ad ottenere la riforma della decisione del Tribunaledi Civitavecchia che lo aveva condannato al risarcimento dei danni in favore del Fallimento del Consorzio Interprofessionale Etruria Europa Uno s.c. a r.l., quantificati in euro 261.087,88, oltre accessori, in solido con Enzo Medaino, Antonio Agrestini, Giuseppe Gregori, Marco Paliani , Giusep p e Pazzelli , Ezio Muroni , Amilcare Ferretti, Luigino Lodato, Angelo Leccesi, Gianfranco Montini, Giancarlo Zordan, Fabio Paliani , Giovanni Agrestini , Ercole Lops, Vincenzo Gagliardi,Luca D’Olimpio, Giuseppe Caltabiano, Giorgio Bigoni, Steno Paliani, Claudio Terribili, Domenico Cavallaro e Pasquale La Rosa, in accoglimento dell’azione di responsabilità proposta dal menzionato Fallimento per le condotte poste in essere quale componente del consiglio di amministrazione della società fallita dal 10 maggio al 2 ottobre 1997, e aveva stabilito, altresì, quanto ai rapporti interni dei condebitori solidali, che Enzo Medaino, Giuseppe Gregori, Antonio Agrestini, StenoPaliani e Pasquale La Rosa erano responsabili in quote uguali nella misura del 50% e gli altri condebitori in quote uguali per la parte residua; -la c orte territoriale ha riferito che il giudice di prime cure, disattese le eccezioni di non integrità del contraddittorio per mancata evocazione di tutti gli amministratori e sindaci e di inammissibilità dell’azione perché non preceduta dall’audizione del comitato dei creditori, aveva ritenuto sussistente l’evocata responsabilità degli amministratori, per condotta non diligente, in quanto non avevano provveduto alla copertura integrale del rischio dell’incendio –poi realizzatosi – relativo alla centrale ortofrutticola gestita in concessione, benché lo sviluppo di tale centrale fosse l’unica attività del Consorzio e a tal fine fossero stati assunti notevoli impegni finanziari; -ha respinto , quindi, il suo gravame – cui sono s tati riuniti gli appelli proposti da altri esponenti soccombenti in primo grado –evidenziando che la mancata stipulazione di una polizza assicurat i va a copertura integrale del cespite aziendale configurava un deficit di diligenza rilevante ai fini dell’accertamento della responsabilità ai fini dell’art.2392 cod. civ., pur in assenza di un obbligo statutario e legale di stipula di una siffatta polizza, che l’omessa adozione di cautele a tutela del bene di importanza strategica esclusiva aveva reso devastanti gli effetti dell’incendio sulla realizzazione del programma imprenditoriale e che l’assenza di deleghe operative in capo ad alcuni degli amministratori condannati non valeva a escludere la loro responsabilità, essendo gravati di un dovere di vigilanza ed intervento preventivo; -il ricorso è affidato a due motiv i ; -con distinto ricorso, affidato a tre motivi, Luca D’Olimpio impugna la medesima sentenza; -con unico controricorso contenente ricorso incidentale, affidato a due motivi, la sentenza è impugnata anche da Enzo Medaino, Angelo Leccesi,Luigino Lodato, Ezio Muroni , Luciana Valecchi, Claudio Pazzelli e Paolo Pazzelli, questi ultimi tre quali eredi con beneficio di inventario di Giuseppe Pazzelli; -la sentenza è impugnata, altresì, con unico controricorso con ricorso incidentale, affidato a tre motivi, da Giovanni Agrestini, Amilcare Ferretti, Antonio Agrestini e Gianfranco Montini; - avverso tali impugnazioni resiste con controricorso il Fallimento del Consorzio Interprofessionale Etruria Europa Uno s.c. a r.l., il quale spiega ricorso incidentale affidato a duemotivi; - resistono, con distinti controricorsi , sia la UnipolSai Assicurazioni s.p.a., sia Patrizio Battisti; -non svolgono difese in questa sede Giuseppe Gregori;

Marco Paliani;Giancarlo Zordan; Fabio Paliani; Giuseppe Caltabiano; Steno Paliani; Domenico Cavallaro; Rosa Maria Margherita Casu e Cristiano Vella, quali eredi del defunto Giuseppe Vella; Franco Colletti; Vincenzo Gagliardi; Giorgio Bigoni; Ercole Lops; Vincenzo Chianese; Pasquale La Rosa; Claudio Terribili ed Allianz s.p.a. -il Fallimento deposita memoria ai sensi dell’art. 380 - bis .1 cod. proc. civ.; - nella imminenza dell a fissata adunanza camerale, il ricorrente principale Amarone e i ricorrenti incidentali Medaino, Leccesi, Lodato, Muroni, Valecchi, Claudio e Paolo Pazzelli, Giovannie Antonio Agrestini, Ferretti,Montini e il Fallimento del Consorzio Interprofessionale Etruria Europa Uno s.c. a r.l. depositano atti di rinuncia a i ricorsi rispettivamente promossi, corredati dalle corrispondenti accettazioni, proposti, e chiedono dichiararsi l’estinzione del giudizio, con compensazione delle spese processuali;

CONSIDERATO CHE: - v a preliminarmente osservato che, per il principio dell'unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza, ogni ricorso successivo al primo si converte in ricorso incidentale, dovendosi disporre, altresì, ex art. 335 cod. proc. civ., la riunione di quelli separatamente proposti, nella specie, dall’Amarone (da considerarsi principale, in ragione della data di sua notificazione) e dal D’Olimpio (da qualificarsi, invece, come incidentale, perché notificato successivamente); -sempre in via preliminare, deve disporsi in conformità con le richiest e di Amarone, Medaino, Leccesi, Lodato, Mu roni , Valecchi, Claudio e Paolo Pazzelli, Giovanni e Antonio Agrestini, Ferretti, Montini e il Fallimento del Consorzio Interprofessionale Etruria Europa Uno s.c. a r.l., attesa la regolarità delle rispettive rinunc e al giudizio e delle corrispondentiaccettazioni;- in relazione ad essi, peraltro, è inapplicabile l'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n 228 del2012 (cfr.

Cass. nn. 14838, 7944 e 6262 del 2024; Cass. nn. 33315 e 8770 del 2023; Cass. nn. 32749, 27837 e 8015 del 2022; Cass. nn. 36339 e 25342del 2021; Cass. nn. 23731 e 9152 del 2020; Cass. nn. 31580 e 5247 del2019; Cass. nn. 25485 e 19071 del 2018; Cass. n. 23175 del 2015). - restano , dunque, da scrutinarsi soltanto il ricorso (convertitosi in incidentale)di Luca D’Olimpio e quello incidentale, nei suoi confronti, del Fallimento predetto; -con il primo motivo del suo ricorso incidentale, Luca D’Olimpio si duole della violazione dell’art. 2932 cod. civ., per aver la sentenza impugnata ritenuto la responsabilità degli esponenti aziendali benché il Consorzio avesse stipulato due polizz e assicurative, escusse a seguito dell’incendio, una in favore del soggetto proprietari o del complesso aziendale e soggetto concedente, e l’altrain favore dal Fallimento; -questa doglianza è inammissibile ; - deve rilevarsi che la c orte di appello ha dato atto della stipula , da parte del Consorzio,di due polizze assicurative, ma ha sottolineato che le stesse avevano quali beneficiari il concedente ARSIAL e non il Consorzio, per cui non costituivano cautele adeguate in relazione agli impegni assunti e, in quanto tali, non provavano l’adozione di una condotta coerente con l’obbligo di diligenza gravante sugli amministratori; -la censura, dunque, non si confronta con la sentenza impugnata, non cogliendonela ratio decidendi; - con il secondo motivo Luca D’Olimpio lamenta la violazione dell’art.2932 cod. civ., «sotto un diverso profilo in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c.», in relazione alla mancata considerazione del fatto che era privo di deleghe operative, oltre che del breve lasso temporale in cui aveva ricoperto la carica di amministratore del Consorzio;-il motivo è in ammissibile; -ricorrendo, nella specie , una ipotesi di cd.

« doppia conforme » di cui all’art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ. ( abrogato dal d.lgs. n. 149 del 2022 ma qui applicabile ratione temporis, giusta l’art. 35 del menzionato d.lgs. e risalendo l’instaurazione del giudizio di gravame agli anni 2014-2015, come emerge dall’epigrafe della sentenza oggi impugnata. Cfr. Cass. n. 11439 del 2018) è onere del ricorrente, che impugni la sentenza di appello ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello onde dimostrare che esse sono tra loro diverse e che, dunque, non trova applicazione la regola preclusiva della censura per omesso esame di fatti decisivi e controversi (cfr.

Cass. 28 febbraio 2023, n. 5947; Cass. 22 dicembre 2016, n. 26774); -il D’Olimpio non ha assolto siffatto onere, per cui opera la preclusione all’esame della censura prospettata derivante dalla richiamata disposizione normativa; - può, comunque, osservarsi, che n el regime anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, applicabile al caso in esame ratione temporis, l’art. 2392, secondo comma, cod. civ. pone anche a carico degli amministratori privi di delega il dovere di vigilare sul generale andamento della società, dovere che permane anche in caso di attribuzione di funzioni al comitato esecutivo o a singoli amministratori delegati, salva la prova che i rimanenti consiglieri, pur essendosi diligentemente attivati, non avessero potuto in concreto esercitare la predetta vigilanza per il comportamento ostativo degli altri componenti del consiglio(cfr.

Cass. 21 marzo 2018, n. 6998; Cass. 27 aprile 2011, n. 9384; Cass. 11 ottobre 2010, n. 22911); - pertanto, il fatto asseritamente non esaminato si presenta anche privo della necessaria concludenza e decisività;-con il terzo motivo, Luca D’Olimpio critica la sentenza impugnata per aver ritenuto che, in caso di stipula di una polizza assicurativa a copertura del rischio incendio, il danno subito dal Consorzio sarebbe stato contenuto, se non insussistente; - contesta, poi, la determinazione dell’importo del risarcimento accordato, poiché quantificato in relazione al credito per finanziamenti funzionali erogati dal socio di maggioranza Urgo s.r.l. e non già al preteso credito della ditta appaltatrice dei lavori di ristrutturazione della centrale ortofrutticola e rivalutato all’attualità; -anche questa doglianza si rivela inammissibile; -l'accertamento del nesso di causalità giuridica, che lega l'evento alle conseguenze dannose risarcibili e che va compiuto in applicazione della regola eziologica posta dall'art. 1223 cod. c iv ., costituisce, così come quello relativo al nesso di causalità materiale tra l'inadempimento e il danno, un apprezzamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità, se non per vizio motivazionale nei limiti di cui all’art. 360, comma1, n. 5, cod. proc. civ. (cfr. 30 giugno 2021, n. 18509 ;

Cass. 8 settembre 2017, n. 20961); - del pari sottratta alla critica per violazione e falsa applicazione di legge è la statuizione concernente la determinazione dell’importo risarcitorio, che è rimessa alla valutazione del giudice di merito; -può aggiungersi , comunque, che la censura, da un lato, non spiega perché il parametro valutativo utilizzato dal giudice di merito ai fini della valutazione equitativa del danno – consistente nel valore del la ristrutturazione del complesso immobiliare – non sarebbe corretto e, dall’altro, si fonda su un assunto – rappresentato nell’asserita confusione tra il credito del socio di maggioranza per finanziamenti funzionali e quello dell’impresa appaltatrice per il lavori di ristrutturazione di tale complesso – che la Corte territoriale non ha preso in esame, negandone, anzi, espressamente, la sua rilevanza a i fini dell’individuazione delvalore della ristrutturazione dell’immobile;- passando, poi, al ricorso incidentale del Fallimento del Consorzio Interprofessionale Etruria Europa Uno s.c. a r.l., il suo primo motivo deduce, con riferimento all’art. 360, comma1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 112 e 346 cod. proc. civ., per aver la corte di appello confermato l’importo risarcitorio liquidato dal giudice di primo grado in euro 261.087,88, benché il danno allegato con l’atto di citazione fosse pari a euro 746.651,05 e tale importo non fosse stato oggetto di contestazione da parte dei convenuti; -questa doglianza è inammissibile; - premesso che, in considerazione della sua articolazione, la censura appare prospettare un vizio consistente nella mancata applicazione del principio di non contestazione, si osserva che ove con il ricorso per cassazione si ascriva al giudice di merito di non avere tenuto conto di una circostanza di fatto che si assume essere stata "pacifica" tra le parti, il principio di autosufficienza del ricorso impone al ricorrente di indicare in quale atto sia stata allegata la suddetta circostanza, ed in quale sede e modo essa sia stata provata o ritenuta pacifica (cfr.

Cass.4 aprile 2022, n. 10761; Cass. 12 ottobre 2017, n. 24062); - il Fallimento suddetto, tuttavia, non ha assolto a un siffatto onere, per cui la censura si presenta priva della necessaria specificità. Ciò non senza rimarcare che, comunque, dalla sentenza impugnata emerge chiaramente che le censure di alcuni degli appellanti avevano investito anche il quantum del danno riconosciuto dal tribunale , sicché la corte di appello ben avrebbe potuto, nella sua nuova determinazione del danno medesimo, adottare criteri diversi; - con il suo secondo motivo , il menzionato Fallimento lamenta l’apparenza della motivazione della decisione impugnata nella parte in cui ha confermato l’importo risarcitorio liquidato dal giudice di primo grado in via equitativa, secondo criteri diversi da quelli utilizzati da quest’ultimo; - infatti, mentre il Tribunale aveva attribuito rilevanza, quale criterio principale da cui procedere per la liquidazione del danno, al valore rappresentato dalla sommatoria dei crediti dell’esecutori dei lavori e del finanziatore ammessi al passivo, pari a euro 674.253,40, la Corte di appello aveva immotivatamente ritenuto che tale importo fosse espressivo del valore della ristrutturazione dell’immobile e, inoltre, del pari immotivatamente, aveva ridotto lo stesso in considerazione della proprietà del cespite in capo al concedente e della “buona fede” degli amministratori, convinti dell’esistenza di una copertura assicurativa integrale contro il rischio dell’incendio; - questa censura si rivelainfondata; - il vizio di omessa o apparente motivazione della decisione sussiste qualora il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo,in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (cfr.

Cass.nn. 18079, 16117, 9807 e 6127 del 2024; Cass. nn. 33961 e 27501 del 2022; Cass. nn. 26199, 1522 e 395 del 2021; Cass. nn. 23684 e 20042 del 2020; Cass. n. 9105 del 2017; Cass. n. 9113 del 2012). Ne deriva che è possibile ravvisare una “motivazione apparente” nel caso in cui le argomentazioni del giudice di merito siano del tutto inidonee a rivelare le ragioni della decisione e non consentano l'identificazione dell'iter logico seguito per giungere alla conclusione fatta propria nel dispositivo risolvendosi inespressioni assolutamente generiche, tali da non permettere di comprendere la ratio decidendi seguita dal giudice.

Un simile vizio, inoltre, deve apprezzarsi non rispetto alla correttezza della soluzione adottata o alla sufficienza della motivazione offerta, bensì unicamente sotto il profilo dell'esistenza di una motivazione effettiva (cfr. Cass. n. 16117 del 2024; Cass. nn. 33961 e 27501 del 2022; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 26893 del 2020; Cass. n. 22598 del 2018; Cass. n. 23940 del 2017);- nella specie la motivazione fornita dalla corte distrettuale in ordine alla quantificazione del danno riconosciuto al Fallimento consente di individuarne l’iter argomentativo seguito e di apprezzarne l’assenza della insanabile contraddittorietà, sottraendosi, dunque, dalla prospettata censura; -in conclusione, dunque, il ricorso (convertitosi in incidentale) di Luca D’Olimpio deve essere dichiarato inammissibile, mentre va respinto quello incidentale del Fallimento del Consorzio Interprofessionale Etruria Europa Uno s.c. a r.l. nei suoi confronti; - la reciproca soccombenza legittima la integrale compensazione tra tali parti delle spese di questo giudizio di legittimità.

Analoga compensazione può disporsi, poi, ad avviso di questo Collegio, anche in ordine agli altri rapporti processuali non ricompresi tra quelli di cui va dichiarata l’estinzione di questo giudizio di legittimità, stante la natura della controversia ed il chiaro collegamento rinvenibile nelle posizioni processuali di tutte le partiin essa coinvolte. -deve darsi atto, infine, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) egiusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del D’Olimpio e dell’indicato Fallimento, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per i rispettivi ricors i , a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento».

P.Q.M.

La Corte dispone la riunione dei ricorsi separatamente proposti dall’Amarone (da considerarsi principale, in ragione della data di sua notificazione) e dal D’Olimpio (da qualificarsi, invece, come incidentale, perché notificato successivamente). Dichiara l’estinzione di questo giudizio di legittimità relativamente ai rapporti processuali intercorsi tra Amarone Vincenzo, Medaino Enzo, Leccesi Angelo, Lodato Luigino, MuroniEzio, Valecchi Luciana, Pazzelli Claudio,Pazzelli Paolo, Agrestini Giovanni, Ferretti Amilcare, Agrestini Antonio, Montini Gianfranco e il Fallimento del Consorzio Interprofessionale Etruria Europa Uno s.c. a r.l.;

Dichiara inammissibile il ricorso (convertitosi in incidentale ) di D’Olimpio Luca. Rigetta il ricorso incidentale del Fallimento del Consorzio Interprofessionale Etruria Europa Uno s.c. a r.l. nei confronti del D’Olimpio. Compensa interamente le spese di questo giudizio di legittimità riguardanti il rapporto processuale tra il D’Olimpio ed il citato Fallimento, nonché quelle concernenti gli altri rapporti processuali non ricompresi tra quelli di cui è dichiarata l’estinzione suddetta. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di Luca D’Olimpio e del Fallimento del Consorzio Interprofessionale Etruria Europa Uno s.c. a r.l.,