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Ordinanza Interlocutoria — n. 19221/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court remands case to lower court pending resolution of identical constitutional and EU law issues in another proceeding.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 19221/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court dismissed the cassation appeal by ordering a remand to the lower court to await the outcome of a related, identical proceeding. The appellant, a national bar association, challenged the automatic annulment of tax collection rolls under specific legislative provisions, arguing violations of constitutional rights, EU state aid rules, and the principle of private autonomy. The court decided to suspend the current judgment because the legal questions regarding the validity of these special public law norms were already being litigated in a parallel case with matching facts.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 380 bis c.p.c.: When a cassation appeal raises identical legal issues to a pending proceeding, the court must remand the case to await the resolution of the latter to ensure uniformity of jurisprudence.

Parole chiave

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remand for identical issues cassation appeal suspension public law tax collection constitutional complaint admissibility state aid EU law uniformity of jurisprudence procedural economy rimborso dei contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.c.
Art. 380 bis c.p.c.
Il04/01/2024 il Consigliere delegato della Prima Sezione C ivile – Area 4 - Pubblica Amministrazione ha formulato la proposta di definizione anticipata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comunicata in data08/01/2024.
Art. 1, commi 527, 528 e 529 della l. n. 228 del 2012
, la ricorrente denuncia l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, commi 527 e seguenti, della l.
Artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 509 del 1994
Artt. 107 e 108 TFUE
Art. 267 TFUE
Artt. 19, comma 1, lett. b) e 59, comma 4 ter del d.lgs. n. 112 del 1999
art. 380 bis c.p
Il04/01/2024 il Consigliere delegato della Prima Sezione C ivile – Area 4 - Pubblica Amministrazione ha formulato la proposta di definizione anticipata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comunicata in data08/01/2024.

Giurisprudenza citata

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R.G.N. 7137/2021
2.Nell’udienza pubblica del 13/06/2024 questa Sezione ha trattato una causa (R.G.N. 7137/2021) , che pone questioni corrispondenti a quelle che si dibattono nel presente giudizio.
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Testo completo

. ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA nel ricorsoR.G. n. 07115/2022 promosso da Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall’avv. prof. Lorenzo del Federico (PEC: ) , elettivamente domiciliata in Roma, via F. Denza 20, presso lo studio dell’avv. Laura Rosa (PEC: ) in virtù di procura speciale in atti ; ricorrente contro ADER –Agenzia delle Entrate - Riscossione , in persona del legale rappresentantepro tempore, succeduta ex lege a lla Riscossione Sicilia s.p.a (già SERIT Sicilia s.p.a.), rappresentat a e difes a ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: ), presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12; controricorrente avverso l a sentenza n. 5 8 19 / 20 2 1 della Corte di appello di Roma , pubblicata il 06/09/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/07/2024dal Cons. ELEONORA REGGIANI; letti gli atti del procedimento in epigrafe;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Riscossione Sicilia s.p.a (già SERIT Sicilia s.p.a.) convenne in giudizio la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense (di seguito CNPAF), proponendo opposizione al decreto ingiuntivo con cui il Tribunale di Roma le aveva intimato il pagamento della somma di € 58.563,07, oltre interessie spese, a seguito del riversamento soltanto parziale degl'importi dovuti dagl'iscritti, avviati alla riscossione con i ruoli principali trasmessi all’Agente di riscossione tra l'anno 199 8 e 1999. Si costituì la CNPAF, e resistette all'opposizione, chiedendone il rigetto.

Il Tribunale di Roma rigettò l’opposizione e la Corte d’appello accolse l’impugnazione proposta dalla Riscossione Sicilia s.p.a., revocando il decreto ingiuntivo. Avverso tale statuizione la CNPAF ha proposto ricorso per cassazione, affidato aquattro motivi di ricorso . ADER –Agenzia delle Entrate -Riscossione, in qualità di successore ex legedella Riscossione Sicilia s.p.a. si è difesa con controricorso. Fissata l’adunanza in camera di consiglio del 03/07/2023 , parte ricorrente ha depositato memoria difensiva. Il ricorso è stato, poi , tolto dal ruolo per impedimento del Consigliere relatore.

Il04/01/2024 il Consigliere delegato della Prima Sezione C ivile – Area 4 - Pubblica Amministrazione ha formulato la proposta di definizione anticipata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comunicata in data08/01/2024. Il 16/02/2024, la ricorrente ha presentato istanza di decisione ai sensi dell’art.380 bis , comma 2, c.p.c., corredata da nuova procura speciale. È stata, quindi, fissata nuova adunanza in camera di consiglio. La ricorrente ha depositato memoria difensiva. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n. 3, c.p.c. , la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art.1, commi 527, 528 e 529 della l. n. 228 del 2012 e agli artt.1 e 2 del d.lgs. n. 509 del 1994.

La ricorrente lamenta l’applicazione effettuata dalla Corte territoriale della normativa speciale pubblicistica di cui al d.lgs.n. 112 del 1999 e alla successiva legge n. 228 del 2012, tanto in relazione all’annullamento automatico dei crediti iscritti a ruolo sino al 31/12/1999 per importi inferiori a € 2.000,00, quanto in relazione all’automatico discarico dei ruoli sino alla stessa data, per importi superior i a d € 2000 e non interessati da attività di riscossione, in luogo delle comuni regole in tema di responsabilità contrattuale, e ciò in contrasto con la natura privata e l’autonomia contabile della Cassa Forense.

Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n. 3, c.p.c. , la ricorrente denuncia l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, commi 527 e seguenti, della l. 228del 2012 in relazione agli artt. 3, 38, 41 e 42 Cost., nonché violazione dell’art. 1 del Protocollo addizionale della CEDU, dell’art.117 Cost. e dell’art.6 CEDU. La ricorrente denuncia l’irragionevolezza dell’ablazione discriminatoria senza indennizzo di un diritto proprio della Cassa, per giunta in spregio delle ragioni di salvaguardia del sistema previdenziale.Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.107 e 108 TFUE e chiede disapplicazione delle norme interne in contrasto con il diritto dell’Unione, nonché in subordine proposizione di questione pregiudiziale interpretativa ai sensi dell’art. 267 TFUE alla Corte di Giustizia, poiché la sanatoria introdotta dalla legge di stabilità del 2013 si risolverebbe in un non consentito aiuto di Stato.

Con il quarto motivo di ricorso, proposto ex art.360, n. 3, c.p.c. , la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt.19, comma 1, lett. b), e 59, comma 4 ter, del d.lgs. n. 112del 1999, nonché 35, 39, 74 e seguenti, e 82, d.P.R. n. 43 del 1988 . Secondo la ricorrente la mancata dimostrazione da parte dell’esattore, nei tempi e modi previsti dalla legge, di aver diligentemente operato per la riscossione dei crediti iscritti a ruolo e di non esserci riuscito per causa a lui non imputabile, faceva venir meno il suo diritto al rimborso delle somme già versate all’Ente impositore in virtù del principio del non riscosso per riscosso o del diritto al discarico delle somme non anticipate. 2.Nell’udienza pubblica del 13/06/2024 questa Sezione ha trattato una causa (R.G.N. 7137/2021) , che pone questioni corrispondenti a quelle che si dibattono nel presente giudizio.

Appare, pertanto, opportuno attendere l’esito di tale giudizio.

P.Q.M.

La Corte dispone il rinvio del ricorso a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consigl