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Ordinanza — n. 19207/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against bank's payment of check to unauthorized holder due to lack of proof.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19207/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by UnipolSai inadmissible, upholding the lower court's dismissal of the claim against Poste Italiane. The plaintiff alleged a duplicate payment of an €85,000 bank draft to an unauthorized person, but failed to provide sufficient evidence proving the second payment occurred. The court emphasized that the plaintiff's own submission of documents and failure to verify the holder's identity constituted a breach of the onus probatorius, rendering the alleged loss unproven.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 2900 c.c.: The court cannot re-evaluate facts proven by the lower courts; the plaintiff bears the burden of proving the loss, and generic allegations without corroborating evidence or proof of document falsity are insufficient to establish liability.

Parole chiave

Generato dall'IA
onus probatorius duplicate payment bank draft unauthorized holder burden of proof inadmissible appeal civil liability esibizione dei documenti d'identità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.c.
Art. 2900 c.c.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115
La Corte dichiarail ricorso inammissibile e condanna la ricorrente , al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in € 7.000 per compensi e € 200 per esborsi oltre spese generali, nella misura del 15% dei compensi, ed accessori di legge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A., rappresentatae di fesa da ll’ Avv. Patrizia Cicero ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Cristiano Castrogiovanni,in Roma, via Bertoloni, 55 -ricorrente- Contro POSTE ITALIANE S.P.A. rappresentata e difesa dagli Avv. ti Fortunata Cirino e Marco Mele dell’Avvocatura interna elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo della Funzione Affari legali,in Roma, Viale Europa, 190 -controricorrente– Avverso la sentenza del la Corte di Appello di Milano n. 4599 /20 19 , depositatail 18.11.2019, non notificata .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 . 7 . 2024 dal Consigliere Daniela Valentino. FATTI DI CAUSA Oggetto: pagamento Assegno bancario 1. ─La Unipol Assicurazioni S.p.A. ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Varese Poste Italiane, lamentando di aver subito un danno economico per effetto della non diligente negoziazione, da parte della convenuta, di un assegno bancario (n. 9103238513 di importo pari a € 85.000— assegno c.d. "di traenza , con clausola di intrasferibilità”) tratto su un conto corrente dell'attrice, che sarebbe stato pagato a persona diversa dall'effettivo beneficiario.

Poste Italiane eccepiva di aver pagato il titolo (previa autorizzazione della banca trattaria) a soggetto, che risultava essere l'intestatario dello stesso, cioè Galeandro Antonio, il quale presentatosi, in possesso dell'assegno, lo aveva negoziato tramite versamento su libretto di risparmio postale (non aperto contestualmente). Il suddetto aveva dimostrato di essere titolare della relativa legittimazione cartolare esibendo documenti d'identità che erano stati sottoposti a specifici controlli attraverso ricerche presso le banche dati istituzionali dalla convenuta.

In particolare: la patente non era risultata rubata/smarrita, né altrimenti segnalata come documento sospetto; il Codice Fiscale era risultato attribuito e coerente con i dati anagrafici del cliente; l'assegno e i documenti d'identità del cliente non presentavano alcun segno che potesse costituire indice di contraffazione, così che il pagamento nelle mani del presentatore non poteva essere negato.Eccepiva, infine che, in ogni caso, UnipolSainon aveva dato prova dell’esistenza effettiva del danno subito. 2.−Il tribunale di Varese ha rigettato la domanda, senza entrare nel merito della responsabilità contestata dalla UnipolSai,ritenendo che non era stata fornita prova sulla effettiva esistenza dell’asserito danno subito dall’attrice.

Avverso la sentenza l’attuale ricorrenteha proposto gravame dinanzi alla Corte di Appello di Milano. Con la sentenza qui impugnata la Corte adita ha rigettato il gravame . Per quanto qui di interesse la Corte di merito ha statuitoche:a) preli minarmente, occo rre stigmatizzare che l’invio per posta ordinaria di assegni, anche di importo rilevante, fa sì che il soggetto si esponga volontariamente ad un rischio, o, comunque alla consapevolezza di porsi in una situazione da cui consegue la probabilità che si produca a proprio danno un evento pregiudizievole; b)tali condotte sono idonee ad integrare una corresponsabilità del danneggiato e a ridurre proporzionalmente, la responsabilità del danneggiante ex art. 1227, comma 1, c.c.;

c) Poste Italiane ha indicato specificamente tutta la procedura identificativa eseguita prima di pagare al possessore del titolo e, d’altro canto,sul titolo stesso non risultava inserito altro elemento che aiutasse l’identificazione poiché era indicato soltanto il nominativo;

d) le preliminari eccezioni di Poste Italiane, in ogni caso, erano fondate, poiché UnipolSai non aveva allegato o provato alcunché sulla pretesa falsità dei documenti esibiti dal negoziatore e sulla effettiva esistenza del danno. 3. ─ Unipolsai Assicurazioni s.p.a ha presentato ricorso per cassazione con duemotivi, ed anche memoria. Poste Italiane s.p.a. ha presentato controricorso . RAGIONI DELLA DECISIONE Ilricorrente deduc e : 4. − Con il primo motivo: Violazione e falsa applicazione degli artt. 43 l.a., 1218, 1176, comma 2, e 2697 c.c. anche in relazione all’art.115 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.).La Corte non avrebbe valutato la diligenza di Poste Italiane prestata nelle operazioni di incasso dell’assegno e avrebbe ritenuto non adempiuto l’onere probatorio della ricorrente sul fatto costitutivo della sua domanda. 5.− Con il secondo motivo:

Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.). La Corte ha ritenuto onerata la ricorrente della prova dell’esistenza del danno e non onerata Poste Italiane della prova di aver adempiuto alla prestazione secondo i previsti parametri di correttezza e buona fede. 5.1− Il primo e il secondo motivo possono essere trattati unitariamente poiché il secondo mezzo ripropone le medesime critiche formulate nel primo sottouna valutazione d i omesso esame del comportamento di Poste Italiane.

Va premesso che la decisione impugnata fa un’ampia esposizione dei fatti, inquadrandoli nei principi elaborati da questa Corte sull’invio per posta ordinaria dei titoli ai fini della configurabilità della corresponsabilità ex art. 1227, comma 1, c.c. (p.4-5) e riporta dettagliatamente tutta la procedura di Poste Italiane per l’identificazione del possessore (p.2). Ciononostante, ritiene che le prove sull’effettivo secondo pagamento al presunto beneficiario e quelle sull’effettiva ed accertata mancata ricezione del titolo da parte dello stesso non siano sufficienti.

La motivazione esibita al riguardo non è inadeguata sotto il profilo logico-giuridico, e la valutazione, nel merito,non può essere sindacata in sede di legittimità. La ricorrenteespone due diversi profili di contestazione:

a) ritiene di aver fornito prova adeguata dell’avvenuto secondo pagamento anche perché la contestazione svolta sulla documentazione da Poste Italiane sarebbe stata generica e, quindi, il fatto assumerebbe la connotazione di non contestato senza la necessità di prova ulteriore. La censura non coglie la ratio decidendi sul punto, poiché la Corte, ed anche prima il tribunale, hanno autonomamente valutato l’inidoneità probatoria del documento esibito da UnipolSai al fine di provare l’effettivo avvenuto duplice pagamento. La valutazione sul documento è stata svolta autonomamente da entrambi i giudicanti e rispetto a tale valutazione la valutazione di genericità formulata sulle contestazioni svolte da Poste Italiane non ha un ruolo in alcun modo incidente; meno che mai ha l’effetto di determinare la caratteristica del presunto pagamento come fatto non contestato.b) ritiene inoltre che la Corte abbia delineato un onere probatorio a suo carico sulla falsità dei documenti esibiti dal possessore del titolo.

Ancora una volta va sottolineato che la Corte d’appello con una generale premessa sulla configurabilità di corresponsabilità della ricorrente per l’invio per posta ordinaria di un titolo di importo rilevante e per l’omissione sul titolo di ulteriori elementi identificativi (ad es. la data di nascita), ha poi ritenuto che l’assunto del pagamento a persona diversa dall’effettivo beneficiario non siano fatti “certi e pacificamente provati”, così come il ricorrente assume. La motivazione è ancora una volta fondata sulla valutazione degli elementi probatori a carico della ricorrente circa l’accadimento effettivo dei cd.

“fatti certi e pacificamente provati”. In tale direzione la Corte ritiene che la denuncia resa ai CC di Roma «non è idonea allo scopo, in quanto semplice dichiarazione di un soggetto terzo resa senza alcun obbligo di veridicità, prodotta dalla stessa parte che intende avvalersene e non confortata da ulteriori elementi, quali, ad esempio, gli accertamenti eseguiti dai CC. , l’esito della querela sporta, le azioni intraprese nei confronti di Galeandro Antonio nato a Taranto l' 8/9/69 e residente a Varese v.Cavour,48, che ha negoziato il titolo, la verificata falsità dei documenti di identificazione da costui esibiti».

Le censure così non colgono la ratio decidendi e non formulano adeguate critiche alla stessa. 6.− Per quanto esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiarail ricorso inammissibile e condanna la ricorrente , al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in € 7.000 per compensi e € 200 per esborsi oltre spese generali, nella misura del 15% dei compensi, ed accessori di legge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il