Court orders correction of material error in prior order regarding attorney fee distribution to opposing counsel.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation, acting on its own initiative, ordered a correction of a material error in a previous order concerning litigation costs. The original order failed to specify that the awarded fees were to be distributed to the opposing counsel's attorney, Giuseppe Tamburrino. The court ruled that despite the defense lawyer's subsequent waiver, the error was substantive and required immediate rectification under procedural law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391-bis c.p.c.; The court must correct material errors in its own orders ex officio, even if the interested party waives the correction, to ensure the legal document accurately reflects the intended distribution of costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
4 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel procedimento iscritto al n. 6759/2023 R.G. promosso d’ufficio per correzione di errore materiale dell’ordinanza n. cron. 7217/23 depositata il 28.3.2023, resa nel giudizio n. 4217/2017 r.g. pro- mosso da IMPRESA ZACCARIELLO NICOLA, elettivamente domiciliato in RO- MA VIA COSSERIA 2, presso lo studio dell’avvocato PLACIDI AL- FREDO (-) rappresentato e difeso dall'avvocato CECERI GIUSEPPE (CCRGPP67L07B963N) -ricorrente- COMUNE DI VILLA LITERNO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CAVOUR N. 228/B, presso lo studio dell’avvocato LE ROSE ANTO- NELLA (LRSNNL65D42H501D) rappresentato e difeso dall'avvocato TAMBURRINO GIUSEPPE (TMBGPP63P30A512Q) -resistente- avverso ORDINANZAdi CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 7217/2023depositata il 13/03/2023 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/07/2024 dal Consigliere LUCIANO VAROTTI. visto l’istanza per correzione di errore materiale dell’ordinanza n. Cron. 7217/23 ( resa nel giudizio n. 4217/2017 Reg. Ge n.) deposi- tato il 28 marzo 2023e la successiva proposizione d’ufficio del pro- cedimento correttivo; rilevato che l’avvocato Tamburrino ha rinunciato alla correzione con atto del 18 giugno 2024; ritenutoche la correzione va comunque disposta d’ufficio, ai sensi dell’art. 391-biscpc; rilevato, dunque, che questa Corte nell’emettere l’ordinanza n° 7217/2023è effettivamente incorsa in errore materiale; che infatti, nel menzionato provvedimento, (a) nella motivazione, laddove è scritto “ le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo ” si deve invece leggere “ le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo, da distrarre in favore del difensore del controri- corrente, avvocato Giuseppe Tamburrino ”; (b) nel dispositivo, laddove è scritto “ Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio che liquida in euro 10.000,00=, oltre euro 200,00= per esborsi, spese generali liquidate for- fettariamente nella misura del 15%, ed accessori di legge ” si deve invece leggere “ Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio che liqui- da in euro 10.000,00=, oltre euro 200,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15%, ed accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario, avvocato Giuseppe Tamburrino ”; p.q.m. visti gli articoli 287, 288, 289 e 391 - bis del codice di procedura ci- vile, così provvede:
I. d’ufficio, nell’ordinanza camerale n° 7217/2023, (a) nella moti- vazione, laddove è scritto “ le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo ” si legga invece “ le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo, da distrarre in favore del difensore del con- troricorrente, avvocato Giuseppe Tamburrino ”; (b) nel dispositivo, laddove è scritto “ Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio che li- quida in euro 10.000,00=, oltre euro 200,00= per esborsi, spese generali liqui- date forfettariamente nella misura del 15%, ed accessori di legge ” si legga in- vece “ Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio che liquida in euro 10.000,00=, oltre euro 200,00= per esborsi, spese generali liquidate forfet- tariamente nella misura del 15%, ed accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario, avvocato Giuseppe T