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Ordinanza — n. 19202/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding bank deposit dispute, upholding lower court's rejection of testimonial evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19202/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court rejected the appeal filed by Federica Ferretto against the Court of Appeal of Venice's decision in a bank deposit dispute. The lower court held that the collection of a non-transferable check did not constitute a negotiable act requiring written proof, allowing testimonial evidence for secondary facts. The Court of Cassation affirmed this reasoning, deeming the appellant's complaints on the admissibility of witness testimony and the lack of independent motivation as unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c.; Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 1835, 1836 c.c.; Art. 2725, 2726, 2729 c.c.: The court may rely on the reasoning of the first-instance judge for clarity without violating the requirement of independent motivation, and testimonial evidence remains admissible for facts secondary to the main legal act even if the act itself is not a negotiable one.

Parole chiave

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independent motivation requirement admissibility of testimonial evidence non-negotiable act legal characterization absorption of incidental appeal false application of civil code revoca del trasferimento patrimoniale averi non rivendicati trasferimento di diritti a pensione

Disposizioni normative citate

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Art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c.
− Con il primo motivo: V iolazione e falsa applicazione dell’art. 132, comma 1, n.4, c.p.c.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
in relazione all’art. 360, comma 1, n.
Art. 1835 c.c.
Art. 1836 c.c.
Art. 2725 c.c.
Inammissibilità delle prove testimoniali ammesse: Violazione e falsa applicazione dell’art. 2725 c.c. 5.1−La censura è inammissibile.
Art. 2726 c.c.
1835 e 1836 c.c.; b)per completezza, neppure potrebbe prospettarsi l'inammissibilità della prova testimoniale (e per presunzioni) sotto il profilo del limite posto dall'art. 2726 c.c., in materia di pagamenti, atteso che «in caso di pagamento effettuato mediante assegni di conto corrente ...
Art. 2729 c.c.
art. 2726 c.c
1835 e 1836 c.c.; b)per completezza, neppure potrebbe prospettarsi l'inammissibilità della prova testimoniale (e per presunzioni) sotto il profilo del limite posto dall'art. 2726 c.c., in materia di pagamenti, atteso che «in caso di pagamento effettuato mediante assegni di conto corrente ...
art. 2725 c.c
Inammissibilità delle prove testimoniali ammesse: Violazione e falsa applicazione dell’art. 2725 c.c.
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da FERRETTO FEDERICA, rappresentata e di fes a da ll’ Avv. Biagio Riccioed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Cardito , viaCesare Battisti, 24 -ricorrente- Contro INTESA SANPAOLO S.P.A. rappresentata e difesa dagli Avv. ti Gianni Solinase Benedetto Gargani elettivamente domiciliata presso lostudio di quest’ultimo , in Roma , Viale di Villa Grazioli, 15 -controricorrente– Avverso la sentenzadella Corte di Appello di Venezia n. 4826 /20 19 , pubblicatail 6.11.2019, non notificata .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 . 7 . 2024 dal Consigliere Daniela Valentino. FATTI DI CAUSA Oggetto: Assegno bancario Certificato di deposito 1. ─Con sentenza del 2.2.2015 il tribunale di Padova condannava Cassa di Risparmio del Veneto a restituire a Federica Ferretto la somma capitale di €2,10 oltre interessi dalla domanda, respingendo lemaggiori pretese restitutorie da essa avanzate rispettivamente per € 5.680,92 ed € 309.000, sul rilievo che la prospettazione dell'attrice, secondo la quale gli importi in questione - il primo relativo al cambio di un assegno in data 31.12.2002, il secondo al controvalore di uncertificato di deposito alla scadenza del 26.5.2003 — non sarebbero mai stati consegnati dalla Banca alla sig.ra Dea Fermagli(di cui l’attuale ricorrente è erede), era in sé non plausibile e riceveva smentita nelle risultanze istruttorie. 2.−Avverso la sentenza l’attuale ricorrente ha proposto gravame dinanzi alla Corte di Appello di Venezia.

Con la sentenza qui impugnata la Corte adita ha rigettato il gravame e dichiarato assorbito l’appello incidentale. Per quanto qui di interesse la Corte di merito ha statuitoche: a) è incontestato l'incasso dell'effetto, che reca sul verso la dicitura "non trasferibile" e la firma di girata per l'incasso della Fermagli, e fermo che il relativo importo non è mai confluito nel libretto di deposito a risparmio, (dal ché l'inconferenza del richiamo da parte dell'appellante, in relazione a tale operazione, delle disposizioni di cui agli artt. 1835 e 1836 c.c.), la riscossione dell'assegno e la consegna delle somme al presentatore dello stesso non integra un atto giuridico negoziale, espressione di volontà contrattuale, sebbene un fatto storico, ancorché produttivo di effetti giuridici, la cui prova può dunque essere data con ogni mezzo consentito dall'ordinamento processuale, e perciò anche mediante prova testimoniale e presunzioni (art. 2729, ultimo comma, c.c.).

Ne segue l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità della prova testimoniale, peraltro impropriamente prospettata dall'appellante con riferimento alla disciplina di cui agli artt. 1835 e 1836 c.c.; b)per completezza, neppure potrebbe prospettarsi l'inammissibilità della prova testimoniale (e per presunzioni) sotto il profilo del limite posto dall'art. 2726 c.c., in materia di pagamenti, atteso che «in caso di pagamento effettuato mediante assegni di conto corrente ... poiché l'assegno, in quanto titolo pagabile a vista, si perfeziona, quale mezzo di pagamento, quando passa dalla disponibilità del traente a quella del prenditore, ai fini della prova del pagamento, quale fatto estintivo dell'obbligazione, è sufficiente che il debitore dimostri l'avvenuta emissione e la consegna del titolo (n.d.r.: nella specie, incontestabile, stante l'apposizione da parte della Fermagli della sottoscrizione per girata sul verso del titolo), incombendo invece al creditore la prova del mancato incasso...»;

c) l e censure prospettate nel gravame omettono qualsivoglia confronto sul terreno dell’evidenza e concludenza dell’argomentazione svolta dal primo giudicante a sostegno della decisione assunta;

d) l e eccezioni relative alla carenza della documentazione relativa all’incasso del certificato di deposito n. 2055346 sono irrilevanti poiché è stato adeguatamente provato che la somma ricavata da detto certificato fu investita in un nuovo certificato di deposito di eguale importo con scadenza 8.12.2003;

e) tale diverso certificato non fu rinnovato e la somma investita fu restituita,come risulta dalle contabili allegate tutte recanti timbro e firma della Banca e dalle annotazioni contabili;

f) non è stata mai acquisita prova adeguata che il secondo certificato di deposito sia stato acquisito con provvista diversa dalle somme derivanti dall’incasso del primo anche perché la cliente procedeva abitualmente ad investire e disinvestire la medesima somma in certificati di deposito a scadenza prestabilita. 3. ─ Ferretto Federicaha presentato ricorso per cassazione con due motivi. Intesa SanPaolo s.p.a. ha presentato controricorso e riproposto le questioni di cui all’appello incidentale condizionato ritenuto assorbito dalla Corte di Appello.

Infine ha depositato una memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE Ilricorrente deduc e : 4. − Con il primo motivo: V iolazione e falsa applicazione dell’art. 132, comma 1, n.4, c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. La decisione della Corte è priva di autonoma motivazione poiché riproduce le argomentazioni del Giudice di prime cure. 4.1−La censura è infondata. La Corte fonda la sua autonoma ratio decidendi sulle caratteristiche delle censure formulate dall’attuale ricorrente alla sentenza di I grado, precisando che le stesse omettono un «qualsivoglia confronto sul terreno dell’argomentazione svolta dal primo giudicante a sostegno della decisione assunta».

Solo per chiarezza e completezza la Corte riporta e fa propria l’argomentazione del giudice di primo grado, fermo restando il rilievo sulla non coerenza tra la censura e la motivazione della sentenza di I grado appellata. 5.− Con il secondo motivo: Viola zione e falsa applicazione degli artt. 1835 e 1836 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Inammissibilità delle prove testimoniali ammesse: Violazione e falsa applicazione dell’art. 2725 c.c. 5.1−La censura è inammissibile. La ricorrente omette di considerare che l’operazione di cui si discute, e su cui si fonda la ratio decidendi, è il cambio di un assegno avvenuto in occasione dell’apertura di un libretto di deposito intestato alla Fermagli sul quale veniva depositata una somma inferiore a quella della provvista presentata dalla depositante.

La differenza era portata dall’assegno incassato con la girata all’incasso della Fermagli. La censura non coglie la ratio decidendi, accentrando la sua attenzione sull’inammissibilità della prova testimoniale,viceversa e comunque ammessa su fatti secondari. Non considera che, diversamente, la Corte ha fondato la sua decisione sulla valutazione complessiva della documentazione acquisita e degli altri esiti istruttori e ha ritenuto che potesse essere desunto che il ricavato del primo certificato di deposito fossestato utilizzato per la sottoscrizione del secondo senza alcun danno della clientee che la differenza tra la provvista presentata dalla cliente e la somma depositata sul libretto erastata incassata previa esibizione dell’assegno in questione. 6.− Le questioni riproposte dalla controricorrente in forma di ricorso incidentale restano assorbite. 7.− Per quanto esposto, il ricorso va rigettato con condanna del la ricorrenteal pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato;condanna la ricorrente , al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in € 12.000per compensi e € 200 per esborsi oltre spese generali, nella misura del 15% dei compensi, ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a nor