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Decreto — n. 19200/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond to settlement offer within statutory time limits.

Numero d'incarto Decreto — n. 19200/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond to a settlement proposal within the required forty-day period. The appellant, represented by David Fent, had not requested a decision on the settlement offer submitted by the respondent, Prestitalia SpA. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to deem the appeal withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to respond to a settlement proposal within the statutory period results in the automatic withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal extinction settlement proposal deadline art 380-bis cpc automatic withdrawal litigation costs allocation accollo delle spese spese di ripristino valore litigioso

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7607/2020 R.G. proposto da : BARICHELLO BARBARA, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato FENT DAVIDE (FNTDVD75E03D530K) -ricorrente- contro PRESTITALIA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA NAZIONALE, 204, presso lo studio dell’avvocato D'OSTUNI LUDOVICA (DSTLVC73M68E506B) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ZITIELLO LUCA (ZTLLCU63L21D612A), COCO FABIO (CCOFBA78C13D761J) -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE BELLUNO n.337/2019 depositata il 12/07/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di l