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Decreto — n. 19172/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond to proposal for case termination within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 19172/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to the proposal for case definition within the statutory 40-day period. The appellant, represented by Esposito Antonio, had not requested a decision on the termination proposal despite the deadline passing. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to respond to a proposal for case termination within forty days constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal extinction proposal for case definition statutory time limit waiver of appeal Code of Civil Procedure condono delle spese procedurali fine del processo ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
STR.), PURPLE SPV SRL, NECTAR SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.5835/2019 depositata il 26/09/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
STR.), PURPLE SPV SRL, NECTAR SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.5835/2019 depositata il 26/09/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.9825/2020 R.G. proposto da : ANGELICO FABIO, BURCHI ANNA, NERI ALESSANDRO, ANGELICO PAOLA ROSA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 235, presso lo studio dell’avvocato ESPOSITO ANTONIO (SPSNTN65B01H501P) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro PURPLE SPV S.R.L., elettivamente domiciliato in ROMA VIA LIMA 48, presso lo studio dell’avvocato MAROTTA NICOLA (MRTNCL63B22L628U) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro UBI BANCA SPA ( GIA' BANCO DI BRESCIA S. PAOLO C.A.B SPA ), elettivamente domiciliato in ROMA VIA G.

PUCCINI 10, presso lo studio dell’avvocato FERRI MARIO (FRRMRA64L17H501P) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro SALLUSTIO SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIOVANNI PAISIELLO, 15, presso lo studio dell’avvocato SARTI PIETRO DAVIDE (SRTPRD77T31H501A) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro SOC. SALLUSTIO SRL, UBI BANCA SPA, PURPLE SPV SRL, UBI BANCA SPA ( GIA' BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA E DEL LAZIO SOC. COOP. IN AMM. STR.), PURPLE SPV SRL, NECTAR SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.5835/2019 depositata il 26/09/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delle part i controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00 ciascuno, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed ag