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Decreto — n. 19159/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 19159/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 19159/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7987/2023 R.G. proposto da : AMBROSONI GABRIELLA, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTENERE DEI MELLINI 7, presso lo studio dell’avvocato IZZO ALESSANDRO (ZZILSN70S07G812Y) rappresentato e difeso dagli avvocati BUFFONI MARTA (BFFMRT81T44I441V), DOLMETTA ALDO ANGELO (DLMLNG51C24F205W) -ricorrente- contro CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TORINO n.1049/2022 depositata il 07/10/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 19159/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 650,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Parole chiave

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compensazione nel fallimento condanna al pagamento pecuniario condono delle spese procedurali mancato anticipo delle spese rinuncia a pretese di salario conseguenze del ritiro

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
(ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TORINO n.1049/2022 depositata il 07/10/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7987/2023 R.G. proposto da : AMBROSONI GABRIELLA, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTENERE DEI MELLINI 7, presso lo studio dell’avvocato IZZO ALESSANDRO (ZZILSN70S07G812Y) rappresentato e difeso dagli avvocati BUFFONI MARTA (BFFMRT81T44I441V), DOLMETTA ALDO ANGELO (DLMLNG51C24F205W) -ricorrente- contro CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TORINO n.1049/2022 depositata il 07/10/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 650,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.