Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against the Tribunal of Parma's judgment extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Maria Paola Salsi, had not responded to the court's proposal for case definition, while the respondent, Unicredit S.P.A., argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal for case definition within forty days results in the appeal being deemed withdrawn and the judgment becoming final.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15469/2023 R.G. proposto da : SALSI MARIA PAOLA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANTONIO STOPPANI N. 1, presso lo studio dell’avvocato COGGIATTI CLAUDIO (CGGCLD56M19H501K) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DE RISIO ENRICO (DRSNRC62E29G337L) -ricorrente- contro UNICREDIT S.P.A., elettivamente domiciliato in PARMA PZZA GARIBALDI, presso lo studio dell’avvocato FABBRI NELLO FABIO (FBBNLF65E07G337L) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE PARMA n.608/2023 depositata il 08/05/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge