Cassation court allows subcontractor's pre-deduction claim when main contractor is bankrupt, rejecting suspension payment rule.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation quashed the Rome Tribunal's decision regarding the pre-deduction of a subcontractor's claim against a bankrupt main contractor. The Tribunal had denied the claim because the main contractor was bankrupt, arguing that the statutory suspension of payments by the public authority only applies when the contract remains active. The Court ruled that the suspension mechanism is inapplicable upon bankruptcy, meaning the subcontractor must be treated as a regular creditor rather than a privileged one. Consequently, the lower court's judgment was overturned and remanded for a new trial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 111 L.F.; Art. 118, comma 3, d.lgs. n. 163/2006: In case of the main contractor's bankruptcy, the suspension of payments mechanism is inapplicable, and the subcontractor must be considered a regular creditor without the benefit of pre-deduction.
Parole chiave
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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6056/2019 R.G. proposto da : IMPRESA P I RABBIOSI GIUSEPPE SPA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA VESCOVIO 21, presso lo studio dell’avvocato MANFEROCE TOMMASO (MNFTMS39E25C710E) che larappresenta e difende -ricorrente- contro CAFIN SRL, elettivamente domiciliatain ROMA VIA XX SETTEMBRE N. 3, presso lo studio dell’avvocato SANDULLI FEDERICA (SNDFRC76B48A489B) che larappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro CASTELLANO COSTRUZIONI SRL -intimata- avverso il DECRETO d el TRIBUNALE di ROMA n. 48698/2014 depositatoil 31/12/2018 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/06/2024 dal Consigliere ANDREA FIDANZIA. FATTI DI CAUSA Il Tribunale di Roma, con decreto del 31.12.2018, ha ammesso, in prededuzione, la Castellano Costruzioni s.r.l. al passivo della Impresa Rabbiosi Giuseppe s.p.a. in Amministrazione Straordinaria rispettivamente per l’importo di € 106.437,20, portato dalle fatture nn. 15 e 26/2013, e di € 70.529,67 vantato a titolo di interessi moratori. Il giudice di primo grado, dopo aver premesso che il riconoscimento della prededuzione ex art. 111 L.F. per le prestazioni dei subappaltatori , quale la Castellano Costruzioni s.r.l., è ammissibile nel solo e unico caso in cui l’incasso del creditore del subappaltatore rappresenti condizione di esigibilità del credito che l’appaltatore vanti a sua volta nei confronti della stazione appaltante in relazione alle opere oggetto del subappalto, ha evidenziato che, nel caso di specie, non vi era prova che la stazione appaltante avesse corrisposto l’importo dovuto all’appaltatore prima dell’apertura della procedura.
Né poteva avere rilevanza la quietanza di pagamento emessa dalla Castellano Costruzioni sulle fatture in atti, data l’esistenza della clausola “salvo buon fine” ivi apposta. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Impresa Rabbiosi Giuseppe s.p.a. in Amministrazione Straordinaria, affidandolo a tre motivi. Ha resistito in giudizio la CAFIN s.r.l., cessionaria dei crediti della Castellano Costruzioni s.r.l.. La ricorrente ha depositato la memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c., eccependo l’inammissibilità dell’intervento in causa della CAFIN s.r.l., la quale, a sua volta, ha depositato la memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Prima dell’esame dei motivi del ricorso, va rigettata l’eccezione sollevata dalla ricorrente di inammissibilità dell’intervento, ex art. 111 comma 3° cod. proc. civ., di CAFIN s.r.l.. Questa Corte (Cass. n. 11638/2016 e Cass. n. 23439/2017) ha più volte enunciato il principio di diritto secondo cui il successore a titolo particolare ex art. 111 c.p.c. può intervenire nel giudizio di legittimità, per esercitare il potere di azione che gli deriva dall'acquistata titolarità del diritto controverso, quando non sia costituito il dante causa, altrimenti determinandosi un'ingiustificata lesione del rispettivo diritto di difesa.
Nel caso di specie, il dante causa Castellano Costruzioni s.r.l. , non si è costituito in giudizio, con conseguente ammissibilità dell’intervento del cessionario del credito.
2. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 12 delle preleggi, degli artt. 342c.p.c., 99 L.F., 2909 c.c.. Falsa applicazione degli art. 118 d.lgs.n. 163/06 e 111 L.F.. Lamenta la ricorrente Impresa Rabbiosi Giuseppe s.p.a. in A.S. che il G.D. aveva ritenuto il credito portato dalla fatture nn. 15 e 23 del 2015 non prededucibile, essendo tali fatture state già quietanzate per effetto dell’incasso del credito direttamente da parte della Rabbiosi in bonis. Tale provvedimento del G.D. era stato censurato dalla Castellano con l’opposizione ex art. 98 L.F. solo nella parte in cui era stato accertato che le predette fatture risultavano “quietanzate”, mentre non era stata contestata la vera “ratio decidendi”, ovvero che il credito afferente i lavori di cui alle stesse fatture fosse stato direttamente incassato dall’appaltatore Rabbiosi in bonis.
Solo in sede di prima udienza, la Castellano Costruzioni aveva aggiunto alle proprie difese che non era stato dimostrato dalla procedura che l’impresa Rabbiosi s.p.a. avesse ricevuto il pagamento da parte della stazione appaltante. Nella seconda parte del motivo, la ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 118 d.lgs 163/06 e 111 L.F. “sotto altro e diverso profilo”, assumendo, con il richiamo all’arresto di questa Corte n. 33350/2018, che il credito del subappaltatore non poteva essere considerato sorto in funzione della procedura concorsuale, non essendo l’art. 118 comma 3° vigente ratione temporis applicabile in caso di fallimento dell’appaltatore.
3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 2697 c.p.c.. Espone la ricorrente che la Castellano avrebbe dovuto provare la concreta funzionalità del pagamento delle fatture di cui è causa alla procedura concorsuale, ovvero fornire la prova dell’avvenuta sospensione da parte della stazione appaltante dei pagamenti afferenti alle opere eseguite dal subappaltatore.
4. Con il terzo motivo è stata dedotta la falsa applicazione degli artt. 118 d.lgs.163/06 e 111 L.F.. Lamenta la ricorrente che il Tribunale ha erroneamente ammesso in prededuzione la complessiva somma di € 70.529,67 a titolo di interesse moratori, comprendendo anche il credito di € 63.592,73 richiesto a titolo di interessi per il ritardato pagamento delle fatture già saldate dalla Rabbiosi in bonis prima dell’apertura della procedura.
5. Il primo motivo, nella seconda parte in cui è stata contestata l’applicabilità dell’art. 118 comma 3° d.lgs n. 163/06, in caso di fallimento dell’appaltatore,è fondato. Preliminarmente, le censure svolte nella prima parte del motivo, volte a far valere l’esistenza di una preclusione nel far valere la prededuzione, sono infondate, avendo, sul punto, l’opposizione avuto un effetto interamente devolutivo. Quanto alla seconda parte del motivo, lo stesso deve essere accolto per effetto della sentenza n. 5685/2020 con cui le S.U. hanno enunciato il principio di diritto secondo cui “In caso di fallimento dell'appaltatore di opera pubblica, il meccanismo delineato dall'art. 118, comma 3, d.lgs. n. 163 del 2006 –che consente alla stazione appaltante di sospendere i pagamenti in favore dell'appaltatore, in attesa delle fatture dei pagamenti effettuati da quest'ultimo al subappaltatore – deve ritenersi riferito all'ipotesi in cui il rapporto di appalto sia in corso con un'impresa in bonis e, dunque, non è applicabile nel caso in cui, con la dichiarazione di fallimento, il contratto di appalto si scioglie; ne consegue che al curatore è dovuto dalla stazione appaltante il corrispettivo delle prestazioni eseguite fino all'intervenuto scioglimento del contratto e che il subappaltatore deve essere considerato un creditore concorsuale dell'appaltatore come gli altri, da soddisfare nel rispetto della "par condicio creditorum" e dell'ordine delle cause di prelazione, senza che rilevi a suo vantaggio l'istituto della prededuzione ex art. 111, comma 2, l.fall.”.
E’ stato, in particolare, osservato che la sospensione del pagamento prevista dall’art. 118, terzo comma, codice degli appalti del 2006, si traduce in concreto in una eccezione di inadempimento che la stazione appaltante è, tuttavia, legittimata ad opporre all'appaltatore (inadempiente all'obbligo di dimostrare il pagamento al subappaltatore), sempre che il rapporto contrattuale sia ancora in corso, poiché è solo nella fase esecutiva del rapporto in essere che è consentito alle parti far valere reciprocamente adempimenti e inadempimenti contrattuali.
6. Il secondo ed il terzo motivo sono assorbiti. Il decreto impugnato deve essere quindi cassato con rinvio al Tribunale di Roma, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo, nei termini di cui in motivazione, assorbiti il secondo ed il terzo, cassa il decreto impugnato e r