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Decreto — n. 19068/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond to settlement offer within 40 days under Italian Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Decreto — n. 19068/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to a settlement proposal within the statutory 40-day period. The appellant, representing Accorroni and Imt International, did not request a decision on the settlement offer, leading the court to apply Article 380-bis of the Civil Procedure Code. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver, extinguishing the proceedings and ordering the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to respond to a settlement proposal within forty days constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal extinction settlement offer waiver forty day period waiver of appeal litigation costs allocation spese di esecuzione condono delle spese procedurali validità dell'esecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14801/2023 R.G. proposto da : ACCORRONI ANDREA, IMT INTERNATIONAL SPA IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliati in ANCONA VIA CANDIA 110H DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato IPPOLITI ARNALDO (PPLRLD73H12A271X) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro ACCORRONI ANDREA, IMT INTERNATIONAL SPA, STEFANINI PIERLUIGI, CHIUSOLI ROBERTO -intimati- sul controricorso incidentale proposto da STEFANINI PIERLUIGI, elettivamente domiciliato in ROMA Via VITTORIA COLONNA, presso lo studio dell’avvocato LUPOLI VITTORIO (LPLVTR65H22E463P) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati LA MATTINA ANDREA (LMTNDR78E16D969M), PASSALACQUA MARCO (PSSMRC72E01H501Z) -ricorrente incidentale- CHIUSOLI ROBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA Via VITTORIA COLONNA, presso lo studio dell’avvocato LUPOLI VITTORIO (LPLVTR65H22E463P) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati PASSALACQUA MARCO (PSSMRC72E01H501Z), LA MATTINA ANDREA (LMTNDR78E16D969M) -ricorrente incidentale- contro ACCORRONI ANDREA, IMT INTERNATIONAL SPA -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ANCONA n.539/2023 depositata il 28/03/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed a