Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period. The appellant, Cappadocia, challenged a second-instance judgment against Banco BPM but remained silent after the court proposed a settlement. Consequently, the court ruled that the silence constituted a formal renunciation of the appeal under the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Silence by the appellant after the court proposes a decision within the statutory period constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings.
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.20969/2023 R.G. proposto da : CAPPADOCIA FABRIZIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUCIANO MANARA 47, presso lo studio dell’avvocato BORGHESI ALESSANDRO (BRGLSN69E26H501I) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro BANCO BPM SOCIETA' PER AZIONI, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE ARNALDO DA BRESCIA 9/10, presso lo studio dell’avvocato ARBASINO MARCELLO (RBSMCL72S13G388Y) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FIORETTI ANDREA (FRTNDR60S17H501Q) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.2236/2023 depositata il 07/07/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legg