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Decreto — n. 19032/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 19032/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 19032/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.22650/2023 R.G. proposto da : DI VENTI GIANPIERO, elettivamente domiciliato in Catania Via Firenze 35, presso lo studio dell’avvocato PERNA MARCO (PRNMRC73S23C351N) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato OCCHIPINTI FRANCESCO PAOLO MARIA (CCHFNC73H05C342P) -ricorrente- contro FIRE S.P.A., domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati BARBARO ALESSANDRO (BRBLSN74M17F158J), CUFARI BARBARA (CFRBBR79T63F158O) -controricorrente- nonchè contro BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA SOC.

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 19032/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : DI VENTI GIANPIERO, elettivamente domiciliato in Catania Via Firenze 35, presso lo studio dell’avvocato PERNA MARCO (PRNMRC73S23C351N) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato OCCHIPINTI FRANCESCO PAOLO MARIA (CCHFNC73H05C342P) -ricorrente- contro FIRE S.P.A., domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati BARBARO ALESSANDRO (BRBLSN74M17F158J), CUFARI BARBARA (CFRBBR79T63F158O) -controricorrente- nonchè contro BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA SOC.

Parole chiave

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condono delle spese procedurali legittimazione per agire in via esecutiva spese di esecuzione esecuzione di decisioni straniere fine del processo opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
PER AZIONI-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CALTANISSETTAn.299/2023depositata il 01/09/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.22650/2023 R.G. proposto da : DI VENTI GIANPIERO, elettivamente domiciliato in Catania Via Firenze 35, presso lo studio dell’avvocato PERNA MARCO (PRNMRC73S23C351N) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato OCCHIPINTI FRANCESCO PAOLO MARIA (CCHFNC73H05C342P) -ricorrente- contro FIRE S.P.A., domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati BARBARO ALESSANDRO (BRBLSN74M17F158J), CUFARI BARBARA (CFRBBR79T63F158O) -controricorrente- nonchè contro BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA SOC.

COOP. PER AZIONI-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CALTANISSETTAn.299/2023depositata il 01/09/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;

Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 650,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di