Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal withdrawn and extinguished the proceedings because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The parties involved were the Suardi family against Gardant Liberty Servicing S.p.A. and Banco BPM S.p.A., challenging a Milan Court of Appeal judgment. The court ruled that the silence on the proposed settlement constituted a formal renunciation of the appeal under the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is deemed withdrawn if the appellant does not request a decision within forty days of the communication of the proposal for settlement, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.25164/2023 R.G. proposto da : SUARDI GIANCARLO, BENINI ANTONELLA, SUARDI CLAUDIO, SUARDI MARIO, SUARDI NICOLAS, elettivamente domiciliati in MILANO VIA COSIMO DEL FANTE 16, presso lo studio dell’avvocato CESARE FABIO (CSRFBA74E25F205A) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro GARDANT LIBERTY SERVICING S.P.A., elettivamente domiciliato in MILANO VIA SERBELLONI, 4, presso lo studio dell’avvocato SIMONE GIOVANNI (SMNGNN69L23D761Q) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro BANCO BPM SPA, elettivamente domiciliato in MILANO VIA SERBELLONI, 4, presso lo studio dell’avvocato SIMONE GIOVANNI (SMNGNN69L23D761Q) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.1391/2023 depositata il 03/05/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori